Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2017, n. 39016
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Sentenza 18 luglio 2017

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In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice ha piena libertà di scelta delle forme procedurali purchè siano tali da assicurare un reale contraddittorio con la difesa dell'imputato a cui non deve essere dato alcun avviso, atteso che nel procedimento incidentale "de quo" assume rilievo solo la difesa tecnica. (Conf. a n. 39021/17 n.m.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2017, n. 39016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39016
    Data del deposito : 18 luglio 2017

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