Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice ha piena libertà di scelta delle forme procedurali purchè siano tali da assicurare un reale contraddittorio con la difesa dell'imputato a cui non deve essere dato alcun avviso, atteso che nel procedimento incidentale "de quo" assume rilievo solo la difesa tecnica. (Conf. a n. 39021/17 n.m.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2017, n. 39016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39016 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
39016 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/07/2017 VINCENZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. - 1513/2017 ANDREA TRONCI -Rel. Consigliere - STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE N.19187/2017 ANGELO CAPOZZI ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RO OV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore 1 Аб RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IO LA RO ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 16.03.2017 con cui il Tribunale di Palermo, adito a seguito dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza adottata il precedente 15.02.2017 dalla Corte d'assise d'appello del capoluogo siciliano, di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 304 co. 2 cod. proc. pen.
2. Deduce in proposito il legale ricorrente "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., degli artt. 127 c.p.p. e 304 comma 2 c.p.p. e nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per violazione dell'art. 127 c.p.p.", sotto i seguenti profili: a) mancato rispetto dei "termini" e delle "condizioni stabiliti dall'art. 127 per l'avviso di fissazione del procedimento camerale", posto che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale - conseguente alla richiesta di sospensione dei termini custodiali avanzata dal P.G. distrettuale, peraltro in tesi erroneamente, essendo ancora in atto la sospensione disposta per la redazione della motivazione della sentenza, ex art. 154 co. 4 bis disp. att. cod. proc. pen. - è stato notificato esclusivamente ai difensori e non anche agli imputati, per di più solo quattro giorni prima della celebrazione dell'udienza anzidetta, svoltasi il 14.02.2017; b) difetto del "requisito necessario della particolare complessità del giudizio abbreviato", essendosi qui asseritamente in presenza dell'utilizzo strumentale della norma di cui trattasi, "al fine di supplire ai ritardi accumulati nelle precedenti fasi processuali", tenuto conto del compendio probatorio ormai cristallizzato che dovrà essere sottoposto a disamina critica dai giudici d'appello, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, "non potendo la complessità essere dedotta dalla mera presenza di una pluralità di imputati ovvero da concomitanti impegni dei componenti togati del Collegio". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto non ha fondamento e va pertanto disatteso, con la 1. conseguente statuizione in tema di spese del grado. 2 45 2. Occorre innanzi tutto espungere dall'ambito della cognizione devoluta a questa Corte la questione da ultimo illustrata sub b), relativa alla verifica della sussistenza del requisito della "particolare complessità" del processo: il Tribunale, invero, risulta aver già dichiarato inammissibile la deduzione di tale censura, in quanto formalizzata solo con memoria del 06.03.2017, risultando perciò totalmente estranea al contenuto dell'originario atto d'appello, con cui è stato fissato e delimitato l'ambito del devolutum. Ciò che l'odierno ricorrente non ha in alcun modo confutato, limitandosi alla mera reiterazione del motivo.
3. Quanto ai profili di doglianza denunciati sub a), il Collegio rileva quanto segue.
4. Per ciò che attiene alla prima questione logicamente sollevata avente ad oggetto la stessa pretesa impossibilità di formulare l'istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui trattasi, per via della persistente operatività, al tempo, della diversa causa di sospensione dei termini medesimi, legata alla redazione di motivazione particolarmente complessa a denotare la sua palese - inconsistenza sta la semplice constatazione che le cause di sospensione di termini custodiali, ove si sovrappongano fra loro, non si sommano affatto, operando unicamente una di esse, ferma la sicura competenza a provvedere da parte della Corte d'assise d'appello, per effetto della già avvenuta trasmissione degli atti ad opera del giudice di primo grado (cfr., a tale ultimo riguardo, Sez. 6, sent. n. 28560 del 26.06.2009, Rv. 244424 e Sez. 1, sent. n. 10447 del 24.02.2009, Rv. 242904, già opportunamente richiamate dal Tribunale).
5. Non maggiore spessore riveste la seconda ed ulteriore questione, concernente il mancato rispetto del termine di gg. 10, fra la notifica dell'avviso di fissazione e lo svolgimento della relativa udienza, quale previsto del dettato dell'art. 127 del codice di rito. Esaustive e corrette sono le argomentazioni che in proposito vi ha dedicato il Tribunale, il quale ha opportunamente rilevato, con il conforto della giurisprudenza di questa Corte, che, nel silenzio del legislatore che nessuna disposizione specifica ha dettato con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art. 304 cod. proc. pen. il giudice non è vincolato all'osservanza di - alcuna specifica forma, appunto perché non contemplata, essendo tenuto unicamente ad assicurare un contraddittorio reale con la difesa, con modalità 3 Аб anche semplificate, in ragione della possibilità di una scadenza ravvicinata dei termini di custodia, ed in ipotesi anche di tipo cartolare, ma comunque tali da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive (cfr. Sez. Un. sent. n. 40701 del 31.10.2001, Rv. 219948). Donde l'erroneità del ragionamento svolto con il ricorso in esame, interamente incentrato sul modulo procedimentale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., per il resto essendo solo il caso di puntualizzare che, a fronte dell'iter in concreto seguito dalla Corte palermitana che, onde assicurare lo svolgimento di un più pregnante contraddittorio orale, ha disposto la convocazione delle parti, formalizzata mediante la notifica del relativo avviso di fissazione dell'udienza camerale, avvenuta quattro giorni prima dello svolgimento della stessa il ricorso si limita alla formulazione di una asciutta e - totalmente generica censura di inadeguatezza, senza in alcun modo specificare le ragioni alla base di siffatta valutazione e, soprattutto, il concreto pregiudizio da ciò derivato all'esercizio delle proprie facoltà, sì da poter far insorgere non peregrine questioni anche circa la sussistenza dell'interesse all'impugnazione del proprio rappresentato. - -Il terzo ed ultimo profilo di censura investe come detto la mancata 6. effettuazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale anche all'imputato. Si è già detto sopra che il silenzio dell'art. 304 cod. proc. pen., in ordine alle formalità procedurali da seguire, legittima la piena libertà del giudice nella scelta di quelle più adeguate alla bisogna. Il che, lungi dall'essere una soluzione apodittica e contrastante con i principi generali dell'ordinamento, trova la propria ragion d'essere nella possibilità di una scadenza anche ravvicinata dei termini di custodia e nella conseguente necessità di non "ingabbiare" il giudice nel rispetto di moduli procedimentali fissi e predeterminati, lasciandogli piena libertà nella scelta di forme agili e semplificate, che tuttavia e l'importanza del principio non - ha necessità di essere ulteriormente sottolineata - devono garantire il rispetto di un contraddittorio reale con la difesa, tale cioè da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive (v. Sez. 6, sent. n. 28560 del 26.06.2009, Rv. 244425 ed anche Sez. 6, sent. n. 37406 del 13.10.2011, Rv. 250811). Ciò posto, risulta illuminante il parallelo con il disposto dell'art. 305 del codice di rito, in tema di "proroga della custodia cautelare", così come recita la rubrica dell'articolo testé citato, che prevede esplicitamente che la relativa decisione - sia che essa rientri nella previsione di cui al primo comma, sia che 4 Аб ricada nell'ambito della disciplina di cui al comma successivo sia assunta dopo cui è pertanto esplicitamente circoscritta difensore",aver "sentito il l'interlocuzione con il giudice. L'identità di ratio che presiede alle norme dettate dagli artt. 304 e 305 cod. proc. pen., che concernono entrambe peculiari ipotesi ritenute idonee a legittimare il protrarsi del sacrificio della libertà personale dell'individuo sottoposto a misura cautelare, è talmente evidente da non richiedere ulteriori considerazioni;
e, d'altro canto, non a caso il modulo procedimentale libero di cui si è detto riguardo all'art. 304 - vincolato unicamente al concreto conseguimento del risultato al quale è preordinato, ossia alla realizzazione del contraddittorio con la difesa è il medesimo da seguirsi per l'ipotesi di cui all'art. 305 del codice - di rito (cfr. Sez. 1, sent. n. 33038 del 18.04.2011, Rv. 250820 e n. 41757 del 18.11.2002, Rv. 2223462). Alla stregua di quanto precede, risulta quanto mai pertinente il richiamo alla seguente massima di questa Corte, in materia di proroga custodiale, secondo cui, "A norma dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice, prima di provvedere sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, ha l'obbligo di sentire il pubblico ministero e il difensore, ma non la parte personalmente, non essendo questa annoverata tra i soggetti che la norma indica quali contraddittori necessari. Invero nel procedimento incidentale "de quo" ciò che acquista decisivo rilievo è l'aspetto della difesa tecnica, per cui nessun avviso dell'udienza deve essere dato all'indagato. Tale disposizione risponde ai principi di ragionevolezza poiché le questioni dedotte attengono esclusivamente alla sfera della difesa tecnica e, quindi, a facoltà esercitabili dal solo difensore, del tutto diverse da questioni attinenti al fatto contestato, in relazione alle quali è imprescindibile il diritto all'autodifesa dell'indagato. La omessa previsione dell'intervento dell'indagato o imputato nella norma in questione non è, pertanto, frutto di una dimenticanza del legislatore, ma di una scelta discrezionale dovuta alla natura tecnico-giuridica del provvedimento" (così, esaustivamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 2388 del 20.05.1992, Rv. 190634). Non solo, ma va doverosamente rimarcato che il giudice delle leggi, con sentenza n. 434 del 6-15 settembre 1995, chiamato a pronunciarsi sulla ipotizzata illegittimità costituzionale del menzionato art. 305 cod. proc. pen., per via della mancata adozione del procedimento camerale di cui all'art. 127 dello stesso codice, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale quest'ultimo, proprio anche in ragione della "estromissione dal 5 Аб procedimento incidentale dell'indagato, al quale neppure si riconosce il diritto di aver notizia e di interloquire in merito alla richiesta di proroga della propria coercizione" - ha dichiarato non fondata la relativa questione, sottolineando la conformità ai precetti costituzionali della esegesi della norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità. Essendo appena il caso di aggiungere che la doverosa ed assoluta tutela del principio del contraddittorio non implica affatto che essa debba essere sempre declinata allo stesso modo, in rapporto alla totalità delle situazioni processuali, non potendo pertanto che ribadirsi quanto perspicuamente osservato dalla già citata pronuncia del 1992, della sezione 2 di questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18.07.2017. Vincenz Redunda Il Consigliere est. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 8 AGO 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott DI PUCCHIO 106