Sentenza 18 novembre 2002
Massime • 1
In tema di proroga della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p., non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza adottata dal g.i.p. l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori di fiducia nominati dall'indagato. La norma, nella sua formulazione letterale ("sentito...il difensore"), esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze in camera di consiglio dall'art. 127 c.p.p. e, per evidenti ragioni d'urgenza, introduce un modulo procedimentale semplificato, rimettendo al giudice la scelta delle forme in concreto più opportune in relazione alle necessità del caso, con l'unico limite del rispetto di un effettivo e concreto contraddittorio, da assicurare, sia pure in modo celere e informale, tra pubblico ministero e difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2002, n. 41757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41757 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/11/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3483
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 027779/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
TO NI nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 maggio 2002 dal Tribunale della libertà di Catania;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. CARMINE DI ZENZO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 maggio 2002, il tribunale di Catania - adito in sede di appello (così qualificata la relativa istanza da questa Suprema Corte con ordinanza del 18 febbraio 2002) avverso l'ordinanza di proroga della durata dei termini di custodia cautelare emessa il 28 novembre 2001 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di TO NI, indagato per violazione dell'art. 416-bis c.p. - rigettava l'istanza, condannando il detenuto al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
Secondo il tribunale catanese, andava innanzitutto rigettata l'eccezione secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nella quale venne emessa l'ordinanza di proroga doveva essere notificata non solo al difensore di fiducia del TT (avv. Vittorio Di Grazia), ma anche all'indagato, trattandosi di procedimento incidentale rilevante solo sotto l'aspetto della difesa tecnica, per cui l'indagato deve considerarsi rappresentato dal suo difensore.
Parimenti infondata era - secondo il tribunale - l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di udienza anche al codifensore avv. Veneto, non costituendo nullità del provvedimento di proroga l'omessa notifica dell'udienza camerale ad uno dei difensori, essendo sufficiente un semplice avviso informale, senza cioè il rispetto dei termini e delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.: senza contare, peraltro, che l'avviso di udienza era stato notificato all'avv. Veneto mediante deposito dell'atto presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania.
Passando al merito del provvedimento, il tribunale escludeva che la proroga fosse stata disposta in relazione all'esigenza di accertare il coinvolgimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti gestito dal sodalizio criminoso al quale era accusato di appartenere e in ordine al quale non c'era alcuna contestazione nei suoi confronti (così come era contenuto invece nella richiesta del PM), in quanto il gip aveva disposto la proroga delle indagini nella misura massima consentita di sei mesi per verificare le condotte di agevolazione poste in essere dal TT in seno all'organizzazione di appartenenza e i collegamenti da lui tenuti con moltissimi personaggi della stessa organizzazione.
Nessuna concreta rilevanza doveva poi attribuirsi all'ulteriore doglianza difensiva secondo cui doveva escludersi che il PM avesse l'esigenza di procedere ad ulteriori investigazioni dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., trattandosi di affermazione priva di riscontro la circostanza che il PM non avesse proceduto ad alcuna attività di indagine. Allo stesso modo doveva ritenersi del tutto logico il fatto che il PM avesse rinotificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari dopo la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio del gup, non esistendo alcuna contraddizione tra la rinotifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e una richiesta di proroga delle indagini preliminari.
2. Ricorre per Cassazione il TT a mezzo del suo difensore avv. Di Grazia, deducendo, dopo aver ripercorso il tormentato iter della sua vicenda cautelare, due motivi.
Col primo si lamenta la violazione dell'art. 305 comma 2 c.p.p., avendo il tribunale ignorato e addirittura travisato il contenuto e le finalità della richiesta di proroga formulata dal PM (che era quella di accertare il coinvolgimento dell'indagato nel traffico di sostanze stupefacenti della sua organizzazione di appartenenza, nonostante che non gli fosse stata fatta alcuna contestazione al riguardo), a nulla rilevando che il gip non avesse tenuto conto di quanto richiesto dal PM, limitandosi a riprodurre sostanzialmente quanto già contenuto nell'ordinanza custodiale.
Col secondo motivo si denunzia la violazione del diritto di difesa dell'indagato, posto che il provvedimento di proroga venne adottato senza assicurare il contraddittorio tra le parti prescritto dall'art.305 comma 2 c.p.p., così come prescritto anche dalla Corte
costituzionale. Peraltro, si faceva notare, l'avv. Veneto non venne avvisato neppure mediante deposito dell'avviso di udienza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, in quanto tale avviso fu erroneamente depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, assolutamente incompetente a riceverlo, come risultava dall'apposita certificazione dell'ufficio catanese.
3. Il ricorso non è fondato.
Deve innanzitutto farsi rilevare che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.305 comma 2 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha dichiarato con una sentenza interpretativa di rigetto (dec. del 15 settembre 1995, n. 434) la questione sollevata non fondata, ritenendo esatto e perfettamente aderente al dettato costituzionale l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in proposito. La Corte di Cassazione ha infatti sempre escluso la possibilità di applicare le forme del procedimento in Camera di consiglio nell'ipotesi di proroga dei termini della custodia cautelare prevista dalla norma processuale dianzi richiamata, la quale - si spiega - introduce un modulo procedimentale per realizzare il contraddittorio tra il pubblico ministero e il difensore dell'interessato estremamente semplificato rispetto alla disciplina dell'art. 127 c.p.p. perché ispirato ad evidenti ragioni di urgenza, e cioè nell'imminenza della scadenza dei termini. Il supremo organo di controllo delle leggi si è limitato a stabilire che il giudice non può essere esonerato dal rispetto del contraddittorio, ma non è certo vincolato all'obbligo di osservare determinate forme, essendo libero di scegliere caso per caso quelle ritenute in concreto più opportune per assicurare in modo celere e semplificato una effettiva dialettica tra accusa e difesa.
In quest'ottica, è evidente che l'unico limite della garanzia di un effettivo contraddittorio richiesto dall'art. 305 comma 2 c.p.p. (il quale, si noti, non opera alcun richiamo alla procedura prevista dall'art. 127 c.p.p.) è rappresentato dalla possibilità che un contraddittorio venga comunque assicurato, sia pure in forma orale o cartolare, a nulla rilevando che poi, in concreto, esso non si sia esplicato o non si sia esplicato con quella pienezza e quella completezza che sono tutelate quando l'indagato ha provveduto alla nomina di due difensori.
Ne deriva che, nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, come nel caso in esame, l'omesso avviso della richiesta di proroga ad uno dei difensori non costituisce motivo di nullità del provvedimento del gip che dispone la proroga, posto che la formula usata dal su ricordato art. 305 comma 2 c.p.p. ("sentito... il difensore") esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze in Camera di consiglio dall'art. 127 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 14 gennaio 1994, n. 206, Abbrescia). Pertanto, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza all'avv. Veneto (perché di omissione sostanzialmente si tratta, non essendo stato questo difensore neppure avvisato mediante deposito dell'avviso di udienza presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, essendovi in atti la certificazione che nessun avviso venne depositato presso quell'ufficio), come pure l'essere stata sollevata la relativa eccezione all'udienza camerale da parte dell'avv. Di Grazia non determina alcuna nullità ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 178 lett. c) c.p.p., così come ipotizzato invece dalla difesa del ricorrente.
Infondata è anche la doglianza concernente la presunta strumentalizzazione della proroga disposta dal gip facendo richiamo alla necessità di accertamenti diversi da quelli indicati dal PM nella sua richiesta, posto che il provvedimento di proroga contiene un'elencazione dettagliata degli accertamenti da compiere, chiaramente correlati all'imputazione formulata nei confronti del ricorrente di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso. Peraltro, nessuna norma esige che vi sia una piena corrispondenza tra il contenuto della richiesta di proroga del PM e il contenuto del provvedimento emesso dal gip, ove le ragioni della proroga siano comunque afferenti all'imputazione o alle imputazioni contestatele il traffico di stupefacenti è uno dei settori di attività delinquenziale gestiti dall'organizzazione criminale alla quale il TT è accusato di appartenere).
Allo stesso modo non si ravvisa la contraddizione lamentata dalla difesa tra la rinotifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dopo l'avvenuta declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 415-bis c.p.p.) e la precedente richiesta di proroga delle indagini, ben potendo il PM avanzare la richiesta di proroga anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio oppure nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare, ovvero ancora successivamente all'emissione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio, rimanendo pur sempre possibile l'effettuazione da parte dello stesso PM dell'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 6^, 3 febbraio 1994, n. 349, Felices). Il ricorso deve essere dunque rigettato e al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il TT è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 23 legge n. 332/95. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002