Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2002, n. 41757
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Sentenza 18 novembre 2002

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In tema di proroga della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p., non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza adottata dal g.i.p. l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori di fiducia nominati dall'indagato. La norma, nella sua formulazione letterale ("sentito...il difensore"), esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze in camera di consiglio dall'art. 127 c.p.p. e, per evidenti ragioni d'urgenza, introduce un modulo procedimentale semplificato, rimettendo al giudice la scelta delle forme in concreto più opportune in relazione alle necessità del caso, con l'unico limite del rispetto di un effettivo e concreto contraddittorio, da assicurare, sia pure in modo celere e informale, tra pubblico ministero e difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2002, n. 41757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41757
    Data del deposito : 18 novembre 2002

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