Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 28560
CASS
Sentenza 26 giugno 2009

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La competenza a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie per la particolare complessità del dibattimento) spetta, nelle more del giudizio di appello e dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, al giudice di secondo grado, pur se ancora pendenti, per taluni degli imputati, i termini d'impugnazione.

La decisione sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento non è validamente assunta se il difensore dell'imputato non è previamente sentito o comunque posto nella condizione di interloquire adeguatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 28560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28560
    Data del deposito : 26 giugno 2009

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