Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 2
La competenza a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie per la particolare complessità del dibattimento) spetta, nelle more del giudizio di appello e dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, al giudice di secondo grado, pur se ancora pendenti, per taluni degli imputati, i termini d'impugnazione.
La decisione sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento non è validamente assunta se il difensore dell'imputato non è previamente sentito o comunque posto nella condizione di interloquire adeguatamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 28560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28560 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
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SENTENZA N.7304 28560/09 REGISTRO GENERALE N. 17785 del 2009
UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori: Dott. Giovanni de Roberto Presidente 1. Dott. Francesco Serpico Consigliere Francesco Ippolito Consigliere 2. Dott.
Giovanni Conti
3. Dott. Consigliere
4. Dott. Carlo Citterio Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IO IN avverso l' ordinanza 13 marzo 2009 del Tribunale di Catania.
Letti gli atti, l' ordinanza denunciata ed il ricorso.
Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente de Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza 13 marzo 2009, rigettava
1' appello proposto da IN IO contro il provvedimento, emesso fuori udienza, il 24 luglio 2008, con il quale la Corte di assise di appello di Catania aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in relazione alla particolare complessità del giudizio.
Osservava, il Tribunale:
a) che era stato rispettato il incontraddittorio sia pure forme semplificate, determinate dalla imminente scadenza dei termini di custodia e che correttamente il provvedimento sospensivo era stato adottato prima del dibattimento, data
1' urgenza di provvedere;
b) che competente a decidere sulla richiesta di sospensione era da ritenete la Corte di assise di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 590 c.p.p. e 91 disp. att.
dello stesso codice;
c) che la gravita ed il numero delle imputazioni, la necessità di approfondire la posizione processuale di ventiquattro imputati, l' esigenza di procedere al vaglio di una notevole mole di atti dibattimentali (contenuti in sessantanove
falconi), le difficoltà attinenti alla traduzione degli imputati, alcuni dei quali in regime di art. 41-bis dell' ordinamento penitenziario, costituivano valide ragioni, qualora dovesse procedersi a rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, per disporre la sospensione dei termini di custodia, così da ritenere dibattimento di appello il complessità particolare connotato dal carattere della richiesta dall' art. 304, comma 2, c.p.p.
2. Ricorre per cassazione il IO, con atto sottoscritto dall'
avv. Francesco Antille, articolando tre ordini di motivi.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione del termine di comparizione previsto per le procedure camerali. E ciò perché la sospensione era stata determinata non direttamente dall' approssimarsi della scadenza del termine per la custodia, ma dalla circostanza che il giudice di primo grado non aveva osservato il termine per il deposito della sentenza determinato in giorni novanta ai sensi dell' art. 544, comma 3, c.p.p.; con conseguente
"slittamento di tutti i termini e la fissazione di una apparente trattazione camerale, non dovuta, certo, al comportamento del
IO, ma neppure dalla complessità del dibattimento di
appello". In più, determinandosi un evidente squilibrio tra la posizione degli imputati e la posizione del Pubblico ministero.
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Con un secondo motivo il ricorrente contesta la complessità del giudizio, addebitando la sospensione, ancora una volta, al tardivo deposito della sentenza di primo grado.
Lamenta inoltre 1' incompetenza della Corte di assise di
appello a provvedere sulla richiesta di sospensione, non essendo il giudizio di appello ancora iniziato per non essere per taluni difensori ancora scaduto il termine per impugnare. Con la
conseguenza, oltre tutto, che a decidere sulla complessità del giudizio non avrebbe potuto procedere giudice diverso dal Giudice per le indagini preliminari. Il tutto proprio in osservanza del precetto degli artt. 590 c.p.p. e 91 disp. att. dello stesso
codice.
Il ricorso è infondato. 3. Va preliminarmente preso in esame il motivo di ricorso incentrato sulla dedotta incompetenza della Corte di assise di appello a decidere sulla richiesta di sospensione dei termini di custodia.
F su tale punto, il Collegio non può che richiamare, pure seguendo la prospettiva indicata dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, costante nella linea interpretativa secondo cui 1' ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare il durante tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere adottata successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell' impugnazione a seguito della trasmissione degli atti (Sez. IV,
12 dicembre 1003, Biondo). Sempre entro l' ambito ricavabile dalle prospettazioni difensive, va rilevato come pure al giudice di appello debba riconoscersi la facoltà di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario al deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 544 commi 2 e 3 c.p.p.) nel caso in cui non vi abbia provveduto il primo giudice in sede di pronuncia di condanna. Infatti, da una parte, 1' ordinanza, sospensiva dei termini di durata massima della tempo di redazione dellacustodia cautelare durante il
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motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, dall' altra parte, la sua emissione è consentita,
successivamente alla lettura del dispositivo, anche ad opera del giudice dell' impugnazione a sèguito della trasmissione atti ex art. 590 c.p.p. (cfr. anche, ex plurimis, Sez. III, 15 luglio 2003, Ait Abdelmalk Hassan). D' altro canto, non può qui omettersi di ribadire come 1' unico giudice effettivamente interessato alla sospensione non possa che essere quello dell' impugnazione, ove si consideri che i termini di fase diminuiti
del periodo di tempo necessario per la redazione dei motivi della sentenza di condanna di primo grado sono proprio quelli della fase dell' appello, per cui il giudice dell' appello non può non avere un interesse preminente a recuperare quel periodo di tempo aggiungendolo a quello restante per la pronuncia della decisione di sua spettanza.
4. Sennonché davvero dirimente al fine di destituire di ogni fondamento le proposte censure è la considerazione che 1'
ordinanza impugnata non ha in alcun modo argomentato la disposta sospensione richiamando la pregressa vicenda processuale, con 1' incentrare proprio nella complessità del dibattimento di appello le ragioni che rendevano indispensabile la sospensione dei termini. Il tutto con giudizio di fatto incensurabile in questa sede perché ampiamente e correttamente argomentato.
Per concludere sulla contestata competenza, il chiaro dettato dell' art. 91 disp. att. c.p.p. impone che la cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si arresti alla trasmissione degli atti al giudice dell' impugnazione, pure a prescindere dall' eventuale pendenza del termine per il gravame di taluni degli imputati. Il tutto secondo una nozione di "giudice che procede" che si collega allo sviluppo del rapporto processuale e all' articolazione di esso nelle varie fasi e nei
vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all' altro, nel 1' attribuzione della competenza che senso relativi procedimenti dipende funzionale ordine ai in giuridica degli atti e viene dalla disponibilità materiale e
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meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (cfr.
Sez. I, 18 dicembre 1998, Malandino). 5. Restano ora da esaminare i primi due motivi di ricorso incentrati l' uno sull' inosservanza del contradditorio, l' altro,
sull' essere stato il provvedimento impugnato adottato prima dell' udienza.
Entrambe le censure sono infondate.
Va rammentato, infatti, che le Sezioni unite di questa Corte
hanno avuto occasione di precisare che, in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche
о comunque porlo nella condizione di il difensore interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della pubblica, nonché la possibilità di richiesta della parte e di replicare;
aggiungendo, tanto da valutarla adeguatamente istituire un ostacolo davvero insormontabile anche nei confronti della seconda censura, che, ove 1' istanza di sospensione venga pubblico ministero fuori udienza, al giudice avanzata dal incombe il dovere di preavvertire la difesa e di con deposito di instaurare un contraddittorio cartolare,
e di memorie, ovvero orale, conatti lascambio convocazione anche informale delle parti e relativa discussione
(Sez. un., 31 ottobre 2001, Panella). Incombenti, tutti, che
risultano puntualmente adempiuti dalla Corte di assise di appello.
6. Al rigetto di ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, il 26 giugno 2009 IL CANCELLIERE SUPER Ct
DI SC Depositato in Cancelleria
JouIL PRESIDENTE 13 LUG. 2009 еее. L CANCELLIERE C1 SUPER
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