Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi, restando riservato al merito l'aspetto del necessario bilanciamento fra l'interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell'indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 36293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36293 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
M
36293 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana Presidente
-
Registro generale n.
Consigliere - Dott. FIALE Aldo
-
49623/2010 Dott. MULLIRI Guicla I.
- Consigliere -
Sentenza n. 1013 Dott. SARNO Giulio
- Consigliere Camera di consiglio
-Consigliere estensore Dott. ANDRONIO Alessandro M. del l ha pronunciato la seguente
18 maggio 2011
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 29 settembre 2010; sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente ai diritti e alle facoltà del debitore; Ane
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 29 settembre 2010, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 9 luglio
2010, in relazione a reati tributari (artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) ipotizzati a carico di più soggetti in concorso tra loro.
Oggetto del sequestro è stato, fra l'altro, il dossier titoli n. 530002438/0 intestato a due degli indagati, GR DE e OT EL, depositato presso la ricorrente Hypo Alpe Adria Bank
s.p.a.
2. – Avverso tale ordinanza la stessa ricorrente, deducendo la propria estraneità ai reati per i quali si procede, ha presentato, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, affermando, preliminarmente, di avere interesse al ricorso, in quanto titolare di un diritto di pegno avente ad oggetto, fra l'altro, il dossier titoli in questione, e deducendo: 1) la violazione dell'art. 321 c.p.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché il dossier titoli sequestrato non sarebbe in diretta derivazione causale con l'attività criminosa per cui si procede, essendo preesistente alla stessa;
2) la violazione di legge, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che dal sequestro deriva un pregiudizio alla sua posizione di creditore pignoratizio estraneo al reato;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione circa l'insufficienza dei beni degli indagati a coprire l'equivalente, che costituirebbe il profitto e non il prezzo del reato, con la conseguenza che il dossier titoli in questione non potrebbe essere oggetto di confisca ex art. 322-ter c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
-
-3.1. Il motivo sub 1) - con cui si sostiene che il dossier titoli non potrebbe essere sequestrato, perché non sarebbe in diretta derivazione causale con l'attività criminosa per cui si procede, essendo preesistente alla stessa – è infondato.
La misura cautelare della quale si controverte è, infatti, un sequestro preventivo preordinato alla confisca non direttamente del profitto del reato, ma di una quantità di beni di cui il reo ha la disponibilità che sia equivalente rispetto al profitto stesso. Tale istituto, previsto dall'art. 322-ter, secondo comma, c.p., è applicabile anche ai reati tributari e tali sono quelli per cui si procede
- -a norma dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007. Ne deriva, con riferimento al caso di
Au specie, che l'estraneità rispetto al reato dei beni oggetto di sequestro non assume alcuna rilevanza in relazione alla legittimità del sequestro stesso, ben potendo esso avere ad oggetto il diritto di
2 proprietà degli indagati su dossier titoli pignorati a favore di un terzo (sulla sequestrabilità di beni oggetto di diritti reali da parte di terzi, cfr., ex multis, Cass., sez. un. 18 maggio 1994, n. 9; Sez. I,
16 giugno 2009, n. 32648; Sez. II, 7 novembre 2008, n. 45400). 3.2. Il motivo sub 2), con cui si lamenta che dal sequestro deriva un pregiudizio alla posizione di creditore pignoratizio estraneo al reato della ricorrente, è manifestamente infondato, perché generico.
Va, infatti, rilevato che la ricorrente fa riferimento alla sua posizione di creditore pignoratizio, in un rapporto di pegno regolare, e alle facoltà giuridicamente riconducibili a tale posizione, senza precisare se e in che misura le modalità di esecuzione del sequestro abbiano in concreto pregiudicato tali facoltà. Una tale specificazione sarebbe stata, invece, necessaria proprio a fronte del tenore dell'impugnata ordinanza e dell'originario decreto del GIP, i quali nulla specificano circa l'esercizio delle facoltà del creditore pignoratizio che siano compatibili con l'essenziale funzione cautelare del disposto sequestro. Ne consegue che, in mancanza di precisazioni sul punto, questa Corte non è messa in grado di verificare se l'equilibrio degli opposti interessi derivante dal provvedimento cautelare e confermato dall'ordinanza impugnata - sia concretamente corrispondente al necessario bilanciamento fra l'interesse pubblico a che i beni che si trovano nella disponibilità dell'indagato non siano definitivamente dispersi e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato. Una tale verifica è, infatti, necessaria alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato (in particolare con la citata sentenza n. 9 del
1994) che la valutazione circa le prescrizioni relative alla custodia delle cose sequestrate e, più in generale, circa gli accorgimenti da adottare per assicurare l'equilibrio degli opposti interessi attiene al merito del provvedimento, essendo tale equilibrio suscettibile di configurarsi in modi diversi a seconda delle esigenze del caso concreto.
-3.3. Il motivo sub 3) con cui si denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione circa l'insufficienza dei beni degli indagati a coprire l'equivalente, perché questo costituirebbe il profitto e non il prezzo del reato, con la conseguenza che il dossier titoli in questione non potrebbe essere oggetto di confisca ex art. 322-ter c.p. - è infondato.
Va, infatti, rilevato, sotto un primo profilo, che il motivo di ricorso si fonda sul presupposto che la confisca per equivalente sarebbe applicabile solo al prezzo del reato e non anche come è T
invece avvenuto nel caso di specie al profitto dello stesso. Tale presupposto è, però, T
evidentemente erroneo, perché l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 richiama l'intero art. 322-ter c.p., ivi compreso il secondo comma dello stesso, che prevede la confisca per equivalente anche in relazione al profitto del reato. DAF Al Va poi osservato, sotto un secondo profilo, che la ricorrente ritiene che l'inciso «quando essa non è possibile», contenuto nell'art. 322-ter e riferito alla confisca dei beni, si interpreti nel senso che esso richiede una specifica motivazione circa l'incapienza dell'autore del reato. Anche tale interpretazione è erronea, perché - come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 26 novembre 2009, n. 14174) · l'inciso in questione è diretto a consentire la confisca per equivalente in ogni caso in cui il bene che costituisce il profitto del reato sia un bene fungibile, come il denaro, perché questo non può essere oggetto di confisca diretta, in quanto non materialmente individuabile.
-4. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Il Presidente Consigliere estensore
A ал enl
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CASSAZION I il - 6 DTT 2011 D
IL CANCELLIERE
A
M
Luand Mariani
E
4