Sentenza 18 aprile 2011
Massime • 1
Il contraddittorio tra le parti, richiesto per la proroga della custodia cautelare, non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi nella forma del contraddittorio cartolare, sempre che sia concreto ed effettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2011, n. 33038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33038 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/04/2011
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1480
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 49653/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OC N. IL 27/11/1968;
avverso l'ordinanza n. 851/2010 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 12/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2010 il Tribunale di Perugia, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da VA RO avverso l'ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale il 30 settembre 2010 con la quale era stata disposta la proroga del termine di custodia cautelare, ex art. 305 c.p.p., comma 2. Il VA, in stato di detenzione dal 2 ottobre 2009, era indagato per una serie di imputazioni (capi H ed I della richiesta di rinvio a giudizio) che includevano, tra le altre imputazioni, anche l'aver cagionato la morte di un maresciallo dei Carabinieri, forzando un posto di blocco predisposto in Colfiorito per impedirne la fuga. La proroga era stata richiesta e quindi concessa - essendo stato peraltro nel frattempo già emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. - sia per la necessità di procedere ad approfondimenti istruttori collegati all'incidente probatorio concluso in data 3 settembre 2010 (perizia cinematica richiesta dalla difesa), sia per completare gli accertamenti diretti a ricostruire le fasi della fuga dell'imputato, e gli aiuti ricevuti dall'indagato dopo il primo segmento della condotta antigiuridica posta in essere prima del suo arresto. Esaminando i motivi dell'appello del VA, il Tribunale rilevava: a) come fosse giurisprudenza prevalente che in materia di proroga della custodia cautelare per nuove indagini il Gip non fosse tenuto a procedere con rito camerale ex art. 127 c.p.p., e che alla difesa dell'imputato risultava comunque assicurato un contraddittorio "congruo ed effettivo", nonostante la ristrettezza dei termini, avendo la difesa presentato apposita memoria difensiva con la quale formalizzava la propria opposizione alla proroga ed essendo stato comunque assicurato l'accesso (di fatto) al fascicolo delle indagini;
b) che le esigenze poste dal Gip a fondamento dell'atto di proroga sussistevano realmente, dovendo ritenersi ammissibile, in applicazione del principio della "continuità investigativa" desumibile dall'art. 419 c.p.p., comma 3, e art. 430 c.p.p., l'espletamento di indagini anche dopo la spedizione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. 2. - Avverso tale decisione del tribunale ha proposto ricorso il VA, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendone l'illegittimità per violazione della legge penale (art. 305 c.p.p.), con riferimento;
all'avvenuta concessione di un termine senz'altro inadeguato, per l'esercizio del diritto di difesa, sub specie di diritto al contraddittorio consapevole, anche in considerazione dell'entità degli atti che componevano il fascicolo delle indagini (due faldoni composti ognuno di oltre mille pagine); per mancanza ed illogicità della motivazione, emergendo in realtà, dalla sequenza degli atti ed in particolare dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'insussistenza di effettivi ragioni istruttiorie, ritenute dal ricorrente assolutamente superflue, ricollegandosi il provvedimento di proroga, unicamente a valutazioni estranee all'effettivo contenuto del provvedimento, e precisamente alla gravità dei fatti contestati ed alla sussistenza di un preteso pericolo di fuga in realtà inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - L'impugnazione proposta nell'interesse di VA RO, è basta su motivi manifestamente infondati, e ne deve quindi dichiarasi l'inammissibilità, con ogni conseguenza di legge.
Va rilevato, dapprima, come non sia preclusivo alla proroga della custodia cautelare ex art. 305 c.p.p., comma 2, l'avviso di fine indagini ex art. 415 bis c.p.p. (cfr, Cass. Pen. Sez. Fer., sentenza n. 37368 del 13.09.2007, Rv, 237301, imp. Torino), essendo la stessa consentita addirittura anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. Cass. Pen. Sez, 1, sentenza n. 4371 del 06.12.2005, Rv. 233428, imp. Luppino). Va poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità, in materia, abbia ritenuto non essere necessario, per la peculiarità della situazione e la normale ristrettezza dei tempi, un contraddittorio orale nelle forme del rito camerale partecipato, ex art. 127 c.p.p., peraltro non previsto dalla specifica normativa (si legga l'art. 305, comma 2 "...sentiti il pubblico ministero ed il difensore").
È sufficiente, pertanto, la possibilità di un contraddittorio cartolare, comunque "semplificato" (come insegna Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 41757 del 18.11.2002, Rv. 223462, imp. Bartolotta), pur che esso sia in concreto congruo ed effettivo (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 34105 in data 06.07.2001, Rv. 219757, Durantini). 1.1. - Orbene, nel caso di specie, non c'è dubbio che tali parametri giurisprudenziali siano stati in concreto rispettati. Deve dunque essere disattesa la prima doglianza prospettata in ricorso, posto che la difesa dell'indagato, odierno ricorrente, ha potuto - anche se in tempi ristretti, ma congrui ed effettivi, nell'ambito di un contraddittorio del tutto semplificato - produrre una memoria difensiva, così fornendo le proprie argomentazioni (con contraddittorio cartolare) al dibattito sul punto. Del resto entrambi i temi di indagine sui quali il P.M. fondava la sua richiesta di proroga (approfondimento dei temi trattati nella perizia cinematica richiesta della difesa;
analisi incrociata dei dati forniti dai gestori di telefonia mobile) erano tutti già conosciuti dalla difesa del VA, la quale, si ripete, ha interloquito al riguardo. 1.2 - Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile. Esso intende confutare, nel merito, la sostanza dell'impugnata decisione (particolare complessità degli accertamenti richiesti ed effettiva rilevanza degli stessi sulle esigenze cautelari), ma con argomenti tutt'altro che convincenti. Il parametro giurisprudenziale, in materia, è costituito dalla concreta incidenza delle nuove indagini sulla posizione dell'indagato che subisce la proroga. Pacifica, allora, la necessità di stabilire in modo completo ed esauriente la dinamica dell'investimento del carabiniere deceduto, con riferimento ad indagini tecniche sollecitate dalla stessa difesa dell'indagato, e di acclarare altresì la eventuale responsabilità a carico di altri soggetti che avrebbero favorito la fuga dell'indagato, venutasi a delineare nel corso del processo (sul punto cfr. Cass. Pen. SS. UU., sentenza n. 33541 dell'11.07.2001, Rv. 219397, imp. Canavesi, che, in ipotesi di proroga giustificata da indagini su altri indagati, propone la necessità di "ricadute rilevanti" sulla posizione del coindagato). Il che è quanto si deve affermare per la presente fattispecie, ove si consideri che nel provvedimento impugnato si riferisce espressamente dell'esistenza di consistenti elementi indizianti da cui desumere la circostanza che l'indagato non fosse solo in macchina al momento del suo arresto in Modena.
In conclusione il ricorso contro l'ordinanza 12 novembre 2011, basato su motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011