Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
Competente a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen.), nelle more del giudizio di appello, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, è il giudice di secondo grado, anche se il decreto di citazione a giudizio non sia stato ancora emesso. (Nella specie la Corte ha precisato anche che per "giudice competente" si intende sempre l'organo giudiziario, escluso ogni riferimento alle persone fisiche che siano eventualmente chiamate a comporre il collegio, anche nel caso in questione, relativo a sospensione per dibattimento particolarmente complesso, essendo riferibile il principio dell'immutabilità del giudice, che si riferisce anche alle persone fisiche dell'organo collegiale, soltanto alla deliberazione della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 10447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10447 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 773
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041120/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT OM, N. IL 15/06/1977;
avverso ORDINANZA del 04/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Bua chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello presentato da AB EN avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Osservava che la tesi dell'imputato della illegittimità del provvedimento in quanto assunto dalla corte territoriale, dopo la trasmissione degli atti, ma prima dell'emissione del decreto di citazione, era infondata in quanto il giudice competente a disporre la sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 279 c.p.p. e art. 91 disp. att. c.p.p., è il giudice che detiene materialmente gli atti,
per cui dopo l'emissione della sentenza di primo grado, qualora gli atti siano stati materialmente trasmessi alla corte, questa è l'unica competente a provvedere, indipendentemente dalla circostanza che sia stato emesso o meno il decreto di citazione a giudizio. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 304 c.p.p., comma 2, in quanto la corte territoriale aveva emesso il provvedimento di sospensione dei termini, su richiesta del P.G., prima di aver emesso il decreto di citazione a giudizio. Affinché la corte potesse delibare la richiesta, era necessario che, con la vocatio in iudicium, fosse stato concretamente individuato il giudice competente a trattare quel procedimento, perché solo lui poteva valutare la complessità del giudizio e l'eventuale impossibilità di concluderlo entro il termini fissato per la scadenza dei termini di custodia cautelare. Un preciso riferimento alla vocatio in iudicium risultava contenuto in tutte le pronunce della Corte di Cassazione sull'argomento della sospensione termini. Infine la corte territoriale avrebbe avuto il tempo di emettere il decreto di citazione prima della decisione, in quanto gli atti erano giunti il 4/6/2008 e i termini di custodia sarebbero scaduti il 6/7/2008.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La questione sottoposta all'esame del collegio è quella della individuazione del giudice competente ad emettere la decisione in materia di libertà personale dell'imputato, e, anche nel caso di richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, deve essere risolta utilizzando come canone interpretativo la disciplina prevista dall'art. 279 c.p.p., che lo identifica nel giudice che procede. La giurisprudenza di legittimità ha fatto dipendere questo tipo di competenza funzionale dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti, essendo la questione attinente alla necessità dell'immediata identificazione dell'organo giudiziario in grado di intervenire in ogni momento per rispondere a richieste attinenti alla libertà, tra le quali rientra certamente quella sulla sospensione dei termini di custodia cautelare (Sez. 1, 18 dicembre 1998 n. 6535, rv. 21029; Sez. 6, 3 novembre 2003 n. 43006, rv. 226943). Tanto premesso, deve rispondersi all'ulteriore quesito posto dal ricorrente, se, una volta individuato il giudice che procede nella Corte d'appello, sia richiesto l'ulteriore elemento della individuazione fisica dei singoli componenti del collegio che tratterà anche il merito del processo. Il ricorrente sostiene che questa identificazione fisica, che avverrebbe solo con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, è necessaria perché solo detto organo giudicante può esprimere un giudizio di complessità o meno del procedimento da trattare. La giurisprudenza di legittimità ha espresso un orientamento contrario e uniforme in relazione ad analogo problema sollevato in relazione all'art. 279 c.p.p. ed ha affermato che il codice di procedura penale ogni volta che individua il giudice competente all'esercizio della giurisdizione si riferisce a singoli organi giudiziali senza mai fare riferimento anche all'identità delle persone fisiche che compongono detti organi e quindi anche in materia cautelare identifica l'organo competente a decidere, ad esempio la corte d'appello, ma non necessariamente nella composizione fisica dei magistrati che stanno conducendo l'istruttoria dibattimentale (S.U. 26 settembre 2000 n. 26, rv. 216768; Sez. 2, 15 dicembre 2005 n. 5064, rv. 233154; Sez. 5, 6 dicembre 2006 n. 649, rv. 235688). Infatti secondo le Sezioni Unite il principio della immutabilità del giudice ai sensi dell'art. 525 c.p.p. è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, mentre l'eventuale diversità di composizione dell'organo designato, secondo le regole stabilite dall'ordinamento giudiziario a trattare alcune richieste urgenti in materia cautelare, non incide sulla legittimità del provvedimento, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione in tale caso. Deve quindi concludersi che una volta rispettato il principio di competenza funzionale a decidere in merito alla richiesta formulata dal P.G. di sospensione dei termini di custodia cautelare, è irrilevante che la decisione sia stata assunta dalla corte territoriale prima o dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Infatti, deve chiarirsi che l'individuazione tabellare del collegio competente a trattare il processo opera automaticamente nel momento in cui gli atti pervengono all'organo giudiziario, indipendentemente dall'emissione del decreto che dispone il giudizio;
infatti le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziali hanno criteri predeterminati di individuazione del giudice naturale, certamente non legati all'emissione del decreto di citazione, ma, a seconda dei casi, alla materia del processo, al tempo del pervenuto, al numero di registro o alle lettere iniziali degli imputati;
sono solo le parti del processo che conoscono l'identità fisica del giudice naturale attraverso la notifica del decreto di citazione, ma tale atto non incide sulla legittimità delle decisioni assunte, nel frattempo, in materia cautelare.
Per altro, il giudizio sulla complessità del dibattimento è un giudizio che può essere espresso anche da chi non tratterà poi il processo, soprattutto quando, come nel caso di specie, i termini di custodia cautelare erano in scadenza entro un mese dal momento in cui gli atti erano pervenuti alla corte territoriale, atti riguardanti un elevato numero di imputati e una molteplicità di questioni dedotte. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009