Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2012, n. 13184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13184 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 84
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 14163/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI NI N. IL 29/03/1956;
2) IL MARIO N. IL 11/11/1960;
avverso la sentenza n. 17/2007 CORTE APPELLO di BOLZANO, del 22/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine ai reato ex artt. 378 e 326 c.p. perché estinti per prescrizione;
rigetto nel resto del ricorso del SI;
rigetto del ricorso del FA;
Uditi i difensori Avv.ti Nucci (per FA), Madia e Moccia (per SI), che si sono riportati ai rispettivi ricorsi e nomine. FATTO
1.- FA NT, già condannato in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per numerosi reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capi 1, 2, 5, 11, 16, 17, 18, 19 20, 22, 23, 30, 31),
lamenta che la Corte d'appello di Trento, sez. dist di Bolzano, nel confermare con sentenza del 22.06.2009 la pronuncia del Tribunale, ha illegittimamente e illogicamente respinto:
a.- una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato;
b.- l'eccezione di incompatibilità del giudice che aveva emesso sentenza ex art. 444 c.p.p.. nei confronti di una coimputata, cui era stata fra l'altro riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 proprio per le sue accuse al FA;
c.- il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7;
d.- il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.- SI AR, già condannato in primo grado nello stesso processo per alcuni reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (capi 6, 27, 30, 31), per un reato di favoreggiamento personale (capo 32) e per un reato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo 33), commessi nella qualità di ispettore superiore della Polizia di Stato, responsabile della sezione Antidroga della Questura di Bolzano, lamenta che la Corte d'appello di Trento, sez. dist. Di Bolzano, ha illegittimamente e illogicamente:
a.- respinto l'eccezione di incompatibilità del giudice che aveva emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di coimputati, cui era stata fra l'altro riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7 proprio per le sue accuse al
SI;
b.- ignorato le risultanze dell'integrazione probatoria espletata nell'ambito dell'ammesso rito abbreviato condizionato;
c.- valutato le risultanze probatorie, ritenendo fra l'altro inapplicabili al giudizio abbreviato condizionato le regole di cui all'art. 195 c.p.p. e art. 111 Cost.;
d.- disatteso le risultanze processuali favorevoli al prevenuto;
e.- respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa valutazione delle deduzioni svolte nella memoria del 09.06.2006.
2.1.- Con successiva memoria la difesa del SI ha ripreso e sviluppato i motivi di ricorso inerenti alla valutazione delle prove, allegando altresì documentazione sulla sua carriera, e ha eccepito l'inconfigurabilità giuridica del delitto ex art. 378 c.p. e l'intervenuta prescrizione per tale reato e per quello di rivelazione di segreti d'ufficio.
DIRITTO
Il ricorso del FA è inammissibile per manifesta infondatezza. Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:
- sub 1.a., che la Corte di merito ha rilevato la indesumibilità, dalla documentazione prodotta a sostegno della istanza di rinvio, di una impossibilità assoluta a comparire dell'imputato: valutazione che, pur in un'accezione non puramente fisica di tale impossibilità, deve ritenersi non affetta da illogicità, considerato che la documentazione predetta, oltre a situazioni pregresse e a una generica prognosi di 5 giorni di invalidità temporanea, attestava semplicemente un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo rachide lombosacrale, senza lesioni evidenziabili, raccomandando riposo e attenzione alle prossime 12/24 ore ove fossero comparsi ulteriori e particolari sintomi;
- sub 1.b., che, in primo luogo, l'eccezione avrebbe dovuto essere trasfusa in una tempestiva e formale istanza di ricusazione e, secondariamente, non risulta che il dedotto generale apprezzamento, effettuato in sede di applicazione di pena concordata a una coimputata, dell'utilità della collaborazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, abbia implicato un concreto, specifico e personale esame della posizione del FA;
- sub 1.c., che la speciale attenuante non risulta richiesta nei motivi di appello, il suo diniego è stato sinteticamente ma logicamente motivato dalla Corte di merito e nel ricorso, dietro l'apparente denuncia di un travisamento, si pretende in sostanza di ottenere una valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato idonea a superare la negativa conclusione del giudice d'appello:
valutazione positiva che, oltre ad essere inammissibile in questa sede, anche per l'inverificabilità degli ulteriori elementi di raffronto inerenti alla reale incidenza delle dichiarazioni stesse, appare altresì preclusa dal rilievo, fatto nella sentenza di primo grado (p. 77), che queste ultime sono "parzialmente ammissive soltanto alla luce degli elementi di prova in proposito già emersi ed acquisiti";
- sub 1.d., che trattasi di censura con cui si intende sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, quale quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, che rientra nella facoltà discrezionale del giudice e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità ove - come appunto nella specie (v. il richiamo ai precedenti specifici, alla intensità del dolo, alla capacità a delinquere) - corredata di una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente FA al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00. Quanto al SI, si osserva:
- in via preliminare, sull'eccezione di cui sopra sub 2.a., in primo luogo, che la stessa avrebbe dovuto essere trasfusa in una tempestiva e formale istanza di ricusazione e, secondariamente, che non risulta che il dedotto generale apprezzamento, effettuato in sede di applicazione di pena concordata ad alcuni coimputati, dell'utilità della collaborazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, abbia implicato un concreto, specifico e personale esame della posizione del SI;
- in via preliminare, sull'eccezione di cui sopra sub 2.d., che la stessa è generica e formulata sotto un inammissibile profilo di nullità processuale, a fronte di una dedotta omissione motivazionale, invocabile solo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
- in diritto, sull'eccezione di cui sopra sub 2.b., che: - nel giudizio abbreviato il principio della decisione allo stato degli atti, con la conseguente inoperatività del divieto di utilizzazione di prove diverse da quelle acquisite in dibattimento, sancito dall'art. 526 c.p.p., si applica, paramenti, nell'ipotesi in cui si faccia luogo al giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria, che non muta la natura e le caratteristiche proprie del rito, come, tra l'altro, si evince dalla previsione di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5, che fa espressamente salva, anche in ipotesi di integrazione probatoria, l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all'art. 442, comma 1-bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all'art. 416 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che l'integrazione probatoria espletata può arricchire il materiale di cui il giudice dovrà tener conto, eventualmente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi (Cass. Sez. 5, n. 40580 del 23/09/2002, PM in proc. Einaudi, Rv. 222970); - da quanto sopra e dal principio del libero convincimento del giudice discende che il giudice di merito, anche in sede di appello, può conferire comunque maggior peso, ai fini della decisione (salvo ovviamente il dovere - nella specie adempiuto senza vizi censurabili in questa sede - di adeguata motivazione), alle risultanze acquisite anteriormente al giudizio rispetto a quelle frutto dell'integrazione probatoria, e a ciò non può ostare la precedente valutazione di necessità della integrazione stessa, che non può evidentemente intaccare, in mancanza di contrarie indicazioni normative, il detto essenziale principio del libero convincimento, ne' può essere utilmente invocata dall'imputato come ragione della validità stessa della scelta del rito alternativo, posto che alla eventuale invalidazione di quest'ultimo che ne deriverebbe, rilevante in ipotesi a sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), avrebbe egli stesso concorso a dare causa, con quanto ne consegue agli effetti dell'art. 182 c.p.p., comma 1;
- in diritto, sull'eccezione di cui sopra sub 2.c., che: - la domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto con quella domanda, quantunque condizionata, l'imputato accetta l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l'eventuale esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può dipendere dall'esercizio, prevedibile per chi chieda il giudizio abbreviato, di una facoltà riconosciuta dalla legge (Cass. Sez. 1, n. 41099 del 24/10/2002, PG in proc. Liga, Rv. 222715): conclusione che non può ritenersi contrastante con l'art. 111 Cost., comma 4, inapplicabile alla fattispecie, ricadente invece nella previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo (Corte cost., n. 321 del 2001);
- in tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195 c.p.p., comma 7) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (Cass. Sez. 1, n. 001 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244461; Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, Gomiero, Rv. 239080, citata dallo stesso ricorrente). Tenendo presenti i principi suesposti, si osserva, in relazione ai singoli capi di imputazione ascritti al SI, che:
- in ordine al reato di cui al capo 30, il coacervo delle prove a carico dell'imputato evidenziato nelle sentenze di merito è risultato ampio e stringente, siccome solidamente basato sulle convergenti dichiarazioni accusatorie, oltre che dello stesso coimputato FA (pp. 35 s., 59 sent, 1^ grado), del chiamante in correità VA (pp. 11 ss. sent 2^ grado, 17, 60 ss. sent. 2^ grado) e, de relato (da FA e VA, con esclusione, quindi, di ragioni di inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p., comma 7), dei chiamanti ZZ (pp. 14 sent. 2^ grado, 63 s. sent. 1^ grado), IA (pp. 14 sent. 2^ grado, 19, 63, 65 s. sent. 1^ grado) e SP (pp. 23 e 65 sent. 1^ grado), dei quali è stata vagliata l'attendibilità intrinseca (p. 26 sent. 1^ grado), nonché su riscontri documentali (noleggi autovetture: v. p. 22 sent. 2^ grado):
elementi la cui decisiva e complessiva pregnanza non può certo considerarsi infirmata dai contrasti risultanti sulla partecipazione anche fisica del prevenuto a uno specifico viaggio o sul reale tenore di una singola frase intercettata;
- per il reato di cui ai capo 6, alla specifica accusa del chiamante VA mancano riscontri esterni individualizzanti (essendovi solo riscontri sul fatto coinvolgente il VA) e, quindi, su tale capo l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuova motivazione scevra da vizi, non potendosi assolutamente condividere quanto affermato dalla Corte distrettuale sulla non necessità di detti riscontri nel giudizio abbreviato, stante la indiscutibile portata generale del principio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, applicabile oggi anche ai fini cautelari in forza del richiamo di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis;
- per il reato di cui al capo 27, vi sono le dichiarazioni accusatorie dei chiamanti VA, ZZ, SP, IN e IA, che però riferiscono ciascuno di fatti relativi a sè, con conseguente mancanza di riscontri esterni su ciascuna chiamata;
anche su tale capo l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuova motivazione scevra da vizi;
- per il reato di cui al capo 31 vi sono le sole dichiarazioni accusatorie della IA, de relato dal FA, che non le ha confermate, e non corredate da altri riscontri esterni, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche su tale capo per nuova motivazione scevra da vizi;
- quanto ai reati di cui ai capi 32 e 33, esclusa qualsiasi possibilità di un più favorevole proscioglimento (anche in relazione al reato di favoreggiamento, evidentemente contestato e pienamente configurabile per gli aiuti forniti al di fuori del concorso nei reati in materia di stupefacenti), deve prendersi atto che gli stessi sono estinti per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata. In sede di rinvio dovrà ovviamente procedersi alla rideterminazione della pena, anche, eventualmente, per l'unico reato (di cui al capo 30) qui confermato, non essendoci i presupposti per desumere dal computo precedentemente fatto in sede di merito il trattamento sanzionatorio specificamente ad esso riferibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI AR in ordine ai reati di cui ai capi 32) e 33) perché estinti per prescrizione;
annulla la stessa sentenza nei confronti del SI in ordine ai reati di cui ai capi 6), 27) e 31) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio sui detti capi e per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso del SI. Dichiara inammissibile il ricorso di NT FA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2012