Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2002, n. 40580
CASS
Sentenza 23 settembre 2002

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Massime1

Nel giudizio abbreviato, il principio della decisione allo stato degli atti, con la conseguente inoperatività del divieto di utilizzazione di prove diverse da quelle acquisite in dibattimento, sancito dall'art.526 cod. proc. pen., si applica, parimenti, nell'ipotesi in cui si faccia luogo al giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria, che non muta la natura e le caratteristiche proprie del rito, come, tra l'altro, si evince dalla previsione di cui all'art.438, comma 5, cod. proc. pen. che fa espressamente salva, anche in ipotesi di integrazione probatoria, l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all'art.442, comma 1-bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'integrazione probatoria espletata può arricchire il materiale di cui il giudice dovrà tener conto, eventualmente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi.

Commentario1

  • 1Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2002, n. 40580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40580
Data del deposito : 23 settembre 2002

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