Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, il principio della decisione allo stato degli atti, con la conseguente inoperatività del divieto di utilizzazione di prove diverse da quelle acquisite in dibattimento, sancito dall'art.526 cod. proc. pen., si applica, parimenti, nell'ipotesi in cui si faccia luogo al giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria, che non muta la natura e le caratteristiche proprie del rito, come, tra l'altro, si evince dalla previsione di cui all'art.438, comma 5, cod. proc. pen. che fa espressamente salva, anche in ipotesi di integrazione probatoria, l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all'art.442, comma 1-bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'integrazione probatoria espletata può arricchire il materiale di cui il giudice dovrà tener conto, eventualmente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2002, n. 40580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40580 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTNANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 936
3. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 002942/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CUNEO;
nei confronti di:
1) NA CO N. IL 22/07/1975;
avverso SENTENZA del 06/11/2001 TRIBUNALE di CUNEO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MALPICA EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv. A. Siblilis, d'uffico;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Tratto a giudizio per il furto di due autoveicoli commesso in concorso con RD ID, AU CO aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, subordinatamente all'accoglimento dell'istanza di esame del coimputato RD, che nel corso delle indagini preliminari lo aveva chiamato in correità. Accolta l'istanza, e procedutosi all'audizione del RD, che dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, il tribunale pronunciava sentenza di assoluzione, assumendo che non vi era alcun elemento di prova a carico dell'imputato, perché non erano utilizzabili le dichiarazioni rese dal RD in sede di indagini preliminari, ai sensi dell'art. 526, comma 1-bis, secondo cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Avverso la sentenza ricorre il procuratore della Repubblica di Cuneo deducendo che il tribunale ha erroneamente ritenuto di poter applicare al giudizio abbreviato la norma dell'art. 526, comma 1-bis, dettata esclusivamente per il dibattimento. Il suddetto principio, ad avviso del ricorrente, non potrebbe applicarsi in favore di chi avesse scelto la definizione del procedimento con rito abbreviato, perché detto rito prevede comunque l'utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti inseriti nel fascicolo del P.M. Il ricorso è fondato.
È di tutta evidenza che la norma di cui all'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. può trovare applicazione esclusivamente nell'ipotesi di processo dibattimentale, e ciò per motivi sistematici e logici, giacché da un lato essa trova significativa collocazione nel libro settimo concernente il giudizio ordinario, dall'altro risulterebbe incompatibile con le disposizioni specifiche che regolano il giudizio abbreviato, tra cui quella dell'art. 438 che prevede la decisione allo stato degli atti. Nè può ritenersi che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria possa essere in qualche modo equiparato al giudizio dibattimentale, atteso l'ambito particolarmente ristretto dell'integrazione stessa, che - per disposizione normativa- deve risultare "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento". Peraltro che la eventuale integrazione probatoria non muti la natura e le caratteristiche proprie del giudizio abbreviato è dimostrato dalla stessa previsione dell'art. 438, comma 5 c.p.p., che fa espressamente salva - anche nell'ipotesi in discorso - la utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all'art. 442, comma 1-bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all'art. 416,2 c.p.p. (fascicolo contenente la notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali di atti eventualmente compiuti davanti al g.i.p). Ne consegue che l'integrazione probatoria espletata può arricchire il materiale probatorio di cui il giudice dovrà tener conto, eventualmente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi.
Nella specie, pertanto, la motivazione del tribunale risulta viziata laddove esclude che possa trarsi alcun elemento di giudizio dalla chiamata in correità effettuata in precedenza dal RD per il solo fatto del rifiuto opposto dal medesimo a rendere dichiarazioni in sede di espletamento dell'integrazione probatoria;
al contrario, essendo l'atto in questione pienamente utilizzabile, il giudice avrebbe dovuto valutarne l'efficacia probatoria ai fini della decisione.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla corte d'appello di Torino per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2002