Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 3
L'ultimo inciso dell'art. 618 cod. proc. civ., a termini del quale le cause di opposizione agli atti esecutivi sono decise dal collegio con sentenza non impugnabile, deve, limitatamente alla previsione di collegialità della decisione, ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990 n. 353 che, sostituendo l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (sull'ordinamento giudiziario), ha demandato, nella materia civile, la decisione della generalità delle controversie al giudice istruttore e al giudice dell'esecuzione in funzione del giudice unico ed ha conservato la composizione collegiale dell'organo decidente con riguardo esclusivo ad alcune controversie, tassativamente elencate, tra le quali non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi.
La nullità dell'istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 501 cod. proc. civ., non rientra nell'ambito delle nullità - inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, commi primo e secondo e 617 cod. proc. civ., rilevabili d'ufficio, come tali, dal giudice dell'esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 legge 353/90 per la parte in cui, incidendo sull'art. 618 cod. proc. civ. affida la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi anziché al collegio al giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., non risultando violato, dalla norma impugnata, il principio di terzietà del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ISTITUTO BANCARIO S PAOLO DI TORINO SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 362, presso lo studio dell'avvocato PIERO DE BENEDETTI BONAIUTO, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avvocato PIERO BAGNADENTRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN AR RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 290/96 del Tribunale di ASTI, emessa il 12/09/96 e depositata il 24/09/96 (R.G.295/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso dall'Istituto bancario San Paolo di Torino nei confronti di HI IA OS il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di ufficio la nullità della istanza di vendita proposta dal creditore procedente. Avverso questo provvedimento l'Istituto San Paolo ha proposto ricorso al giudice della esecuzione. Con sentenza del 24/9/1996 il giudice dell'esecuzione, in persona dello stesso magistrato che aveva dichiarato la nullità dell'istanza di vendita, ha qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi e lo ha rigettato, osservando:
1) che la pronunzia sulla opposizione, già attribuita al collegio dell'art. 618 Cod.Proc.Civ., spettava, in applicazione dell'art. 88 della legge 26/11/1990, n. 353, al giudice monocratico;
2) che l'istanza di vendita, in quanto proposta prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 501 Cod. Proc.Civ., era stata correttamente dichiarata nulla di ufficio. Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'Istituto San Paolo con cinque motivi. L'intimata HI non ha svolto attività difensiva. Sul regolamento di competenza, pure proposto da detto Istituto, la S.C. ha deciso con sentenza n. 5396 del 2.6.1998, dichiarando inammissibile il regolamento stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'Istituto ricorrente denunzia "errata qualificazione del ricorso in opposizione", lamentando che il giudice del merito abbia fatto corrispondere l'atto introduttivo del giudizio ad una opposizione agli atti esecutivi, anziché ad un "reclamo al collegio". La doglianza (del tutto priva di riferimenti normativi) non ha fondamento. Il giudice "a quo" ha osservato che la opposizione era sussumibile nell'ambito di previsione dell'art. 617 Cod.Proc.Civ., perché era intesa a contestare la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e perché non avrebbe potuto ritenersi proposta ne' ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., non essendo evidentemente volta a negare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ne' ai sensi dell'art. 630 Cod.Proc.Civ., non essendo diretta contro un provvedimento dichiarativo della estinzione del procedimento.
Questa argomentazione, con cui il giudice del merito ha esercitato il suo potere esclusivo di qualificazione della domanda, è informata ad esatti criteri giuridici, ne' è altrimenti reprensibile in sede di legittimità.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice della esecuzione non abbia rimesso al collegio la decisione sulla opposizione. La doglianza è priva di fondamento. L'ultimo inciso dell'art. 618 cod.proc.civ. II Cod.Proc.Civ., a termini del quale le cause di opposizione agli atti esecutivi sono decise dal collegio con sentenza non impugnabile, deve, limitatamente alla previsione di collegialità della decisione, ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 88 della legge 26/11/1990, n. 353, che, sostituendo l'art.48 del r.d. 30/1/1941, n. 12 (sull'ordinamento giudiziario), ha demandato, nella materia civile, la decisione della generalità delle controversie al giudice istruttore e al giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico ed ha conservato la composizione collegiale dell'organo decidente con riguardo esclusivo ad alcune controversie, tassativamente elencate, tra le quali non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi. Col terzo motivo l'Istituto ripropone la eccezione (già esaminata e respinta dal giudice "a quo") di illegittimità dell'art. 88 cit. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Sostiene che il cumulo, nella stessa persona fisica, delle funzioni di direzione del procedimento di esecuzione forzata e di controllo della legittimità ed opportunità dei provvedimenti pronunziati in quel procedimento, comportando il rischio che il giudizio inerente alla funzione di controllo resti pregiudicato da valutazioni compiute nella funzione di direzione, violerebbe il principio costituzionale di "terzietà" del giudice. L'eccezione è manifestamente infondata, giacché se da un canto (come questa Corte ha già osservato con riguardo alla analoga questione della partecipazione del giudice dell'esecuzione al collegio investito del reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 ult.co. Cod.Proc.Civ.) la libertà decisoria del giudice cui sia rimessa la pronunzia sulla opposizione ex art. 617 Cod.proc.civ. non può ritenersi limitata dal fatto che lo stesso giudice abbia presieduto allo svolgimento del procedimento esecutivo, posto che all'esito di quest'ultimo egli non ha alcun interesse (Cass., 8/5/1976, n. 1624), d'altro canto (come ha osservato la Corte Costituzionale in relazione alla questione della attribuzione, al giudice delegato al fallimento, della istruzione delle cause di opposizione allo stato passivo da lui stesso approvato) nel vigente ordinamento processuale civile, ispirato al principio della concentrazione, sono riscontrabili numerose disposizioni, che, in relazione ad accertamenti effettuati con cognizione sommaria ed incompleta, affidano il riesame del provvedimento allo stesso giudice che lo ha emesso (Corte Cost.23.4.1975 n. 94). Con lo stesso motivo il ricorrente ripropone la eccezione (del pari disattesa dal giudice "a quo") di illegittimità dell'art. 630 ult. comma cod.proc.civ. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 della Costituzione. Sostiene che la norma denunziata (che testualmente prevede la reclamabilità ad un organo collegiale delle sole ordinanze dichiarative della estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti e che è stata integrata dalla Corte Costituzionale, con sentenza 26.11.1981, n. 195, nel senso della estensione della reclamabilità al collegio anche delle ordinanze dichiarative della estinzione per rinunzia) contrasterebbe col principio di ragionevolezza nella parte in cui non prevede il controllo collegiale dei provvedimenti del giudice della esecuzione che, anche indirettamente, siano idonei a provocare la estinzione del processo esecutivo, tra i quali - ad avviso dell'Istituto ricorrente - rientrerebbe quello impugnato in questa sede. L'eccezione è manifestamente infondata. La ricorrenza della ipotesi alla quale l'Istituto vorrebbe estendere l'ambito di applicabilità dell'art. 630 ult. comma cod.proc.civ. non è configurabile neppure in astratto. La estinzione del procedimento esecutivo non può mai (e, quindi, neppure nel caso di specie) ritenersi disposta o provocata da un provvedimento del giudice, perché si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 630 comma I cod.proc.civ.) ovvero per effetto di rinunzia (art, 629) o di inattività delle parti (art. 630) e al giudice è dato soltanto di dichiararla. Questa considerazione, comportando la assoluta estraneità della specie in esame dall'ambito di applicabilità dell'art. 630 cod.proc.civ., esime la Corte dall'esaminare la ulteriore questione della implicita abrogazione della previsione di collegialità contenuta nell'art. 630 ult. comma cod.proc.civ., in esito all'entrata in vigore dell'art. 88 della legge n. 353 del 1990 (secondo quanto sostiene una parte della dottrina), ovvero del persistente vigore di tale previsione, secondo quanto sostiene altra parte della dottrina, che in proposito trae argomento dalla natura camerale del procedimento di reclamo, in relazione alla riserva di collegialità di cui al n. 4 del nuovo testo dell'art. 48 Ord.Giud. Col quarto motivo il ricorrente lamenta che il giudice della esecuzione, in violazione degli artt. 156 e segg. cod.proc.civ., abbia dichiarato di ufficio la nullità della istanza di vendita, in quanto proposta prima della scadenza del termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento, previsto dall'art. 501 cod.proc.civ. La doglianza è fondata. Il termine di cui all'art. 501 cod.proc.civ. è preordinato a tutelare l'interesse del debitore esecutato (consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo ovvero di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento) e comporta la carenza temporanea del potere del creditore di proseguire nella esecuzione, onde - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - l'inosservanza del termine determina la invalidità della istanza di vendita (Cass.11.1.1989, n. 68). Questa invalidità, tuttavia, non essendo tale da impedire all'atto (e cioè all'istanza di vendita) di raggiungere il suo scopo (che è quello di realizzare il soddisfacimento del creditore procedente attraverso la espropriazione del debitore esecutato) non è inquadrabile nella categoria della nullità-inesistenza (e cioè della nullità non suscettibile di sanatoria, ai sensi degli artt. 157, comma I e II e 617
cod.proc.civ., in esito ad omessa impugnazione dell'atto da parte del debitore esecutato), che è l'unica specie di nullità che, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. S.U. n. 11178/1995), è rilevabile di ufficio dal giudice della esecuzione. Dichiarando di ufficio la nullità, per inosservanza del termine ex art. 501 cod.proc.civ., della istanza di vendita proposta dall'Istituto San Paolo, il giudice della esecuzione presso il Tribunale di Asti è, quindi, effettivamente incorso nella denunziata violazione di legge.
L'accoglimento del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del quinto motivo (con cui l'Istituto ricorrente sostiene che la sua istanza di vendita avrebbe dovuto considerarsi temporaneamente inefficace e non nulla), che appare assorbito.
L'impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura come sopra accolta, con rinvio al giudice unico della esecuzione presso il Tribunale di Asti, che, pronunziando con i poteri del collegio, si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto e rigetta gli altri. Cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, al giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con i poteri del Collegio del Tribunale di Asti.
Roma, 13.1.1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 1999.