Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 3
Nel sistema tavolare, l'effetto della costituzione, del trasferimento o dell'estinzione dei diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario, è assistito da una presunzione di legittimità a favore dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario.
Perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale, da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati (e, in particolare, dai creditori del simulato alienante) o perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (ed ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato) è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell'accordo simulatorio, o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell'accordo simulatorio.
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA Presidente
Dott. Italo PURCARO Consigliere
Dott. Bruno DURANTE Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HW NE, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che la difende unitamente all'avv. Karl Schwienbacher, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EI AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Pretinari n. 15, presso l'avv. A. Fusillo che lo difende unitamente all'avv. Helene Hegger, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 143/98 del 21 maggio - 23 giugno 1998. Udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Salvatore Di Mattia, per delega dell'avv. L. Manzi per la ricorrente e l'avv. ANio Fusillo, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 2 maggio 1989 EI AN, proprietario tavolare del maso chiuso Unterglanzhof in Marlengo, cedutogli dal padre con contratto di compravendita e di assunzione di maso del 15 ottobre 1986, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Bolzano, HW NE chiedendone la condanna al rilascio del maso in questione.
Deduceva, in particolare, l'attore che la convenuta, come accertato dalla sentenza n. 18 del 1989 della corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, non era affittuaria del maso stesso e che la stessa - non titolare del diritto di prelazione - non aveva alcun titolo a occupare ulteriormente il maso. La convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alla avversa domanda eccependo di essere affittuaria del maso in questione e che avverso la sentenza della corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, invocata da controparte, essa concludente aveva proposto ricorso per cassazione, al momento pendente. Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale il giudizio era sospeso in attesa della definizione del ricorso proposto avverso la sentenza n. 18 del 1989 della corte di appello di Trento, il tribunale adito, con sentenza n. 419 del 1997, dichiarata la propria competenza a conoscere della domanda, in accoglimento della domanda attrice condannava la HW NE al rilascio del maso oggetto di controversia, perché detenuto senza titolo. Il tribunale faceva presente, altresì, che le eccezioni di nullità [del contratto invocato dall'attore a fondamento della propria richiesta] proposte tardivamente dalla convenuta esclusivamente con la memoria del 22 giugno 1993 non potevano essere esaminate perché integranti nuove domande, sulle quali il difensore di controparte aveva espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente HW NE, la corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 21 maggio - 23 giugno 1998 rigettava la proposta impugnazione.
Osservano quei giudici, in particolare, che nella impugnata pronunzia non era riscontrabile una oggettiva deficienza di argomentazioni, tale da"impedire la individuazione del processo logico che aveva indotto il primo giudice al convincimento posto a base del suo provvedimento e che la appellante, ancora, era priva di interesse a dedurre la nullità del contratto del 15 ottobre 1986 (in forza del quale controparte era divenuto titolare del maso di cui chiedeva il rilascio).
La appellante, infatti, pur se subiva danni dall'apparenza creata da tale contratto non poteva, comunque, vantare un titolo valido sul maso in discussione.
Era - proseguivano quei giudici - inapplicabile l'art. 1415, comma 2, c.c. (sulla possibilità dei terzi di far valere la simulazione di contratti inter alios) atteso che il pregiudizio previsto da tale disposizione consiste nell'impedire o nel rendere incerto o più difficile il conseguimento o l'esercizio di un diritto, diritto che nella specie faceva difetto in capo all'appellante.
Quanto, da ultimo, all'assunto dell'appellante secondo cui l'EI era tenuto a fornire la prova di avere validamente acquistato l'azienda di cui chiedeva il rilascio, quei giudici rilevavano come dall'estratto tavolare del 6 febbraio 1989 risultava che EI AN era proprietario del maso (chiuso) Unterglanz. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, HW NE, resiste, con controricorso, EI AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1421 c.c., nonché dell'art. 100 c.p.c. per avere [i giudici di appello] negato la sussistenza di interesse ad agire alla ricorrente convenuta in rivendicazione: insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Assume la ricorrente di avere gestito unitamente al proprio marito EI JO NI (deceduto il 24 marzo 1986) il maso in questione e di avere obbligo di consegnare lo stesso soltanto al proprietario vero ed effettivo del maso stesso, munito di valido titolo di acquisto, da cui l'interesse di essa concludente a denunciare il contratto di compravendita 15 ottobre 1966 stipulato dal controricorrente cognato col il proprio padre (suocero di essa concludente).
A nulla rileva, al riguardo - prosegue la ricorrente - che essa concludente non possa vantare titolo legittimante l'occupazione del maso oggetto di controversia, atteso che la circostanza non è sufficiente a imporle di rilasciare il maso a chi non è in grado di fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi del suo diritto di proprietà.
2. Il motivo non può trova accoglimento.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice "la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ad essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime il soggetto che propone tale azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c." e che "pertanto, in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, l'azione di nullità non può essere, almeno di regola, proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge, ne' il giudice può rilevare d'ufficio la nullità, ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite" (Cass., 12 luglio 1991, n. 7717, nonché Cass. 9 marzo 1982, n. 1475;
17 marzo 1981 n. 1553).
Analogamente si osserva che perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale, da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati (e, in particolare, dai creditori del simulato alienante) o perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (ed ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato) è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell'accordo simulatorio, o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente fra le parti dell'accordo simulatorio (Cass. 29 aprile 1979, n. 2489). In altri termini perché il terzo possa essere legittimato a far valere la simulazione di un atto nei confronti delle parti è necessario che questo pregiudichi un suo diritto, e cioè che esista uno stato di conflitto, sia pure potenziale, tra gli effetti giuridici del negozio denunciato come simulato e il diritto del terzo, su cui si rifletterebbero quegli effetti in modo da eliderlo e menomarlo: se il diritto del terzo non esiste ovvero, se detti effetti non sono pregiudizievoli del diritto stesso, il terzo non può impugnare l'atto al solo scopo di negare ad una parte dell'esercizio dei diritti derivanti dall'atto (Cass. 20 giugno 1962, n. 1590). Non controverso quanto sopra, si osserva, che nella specie:
- l'attuale ricorrente HW NE è, da moltissimi anni, nel godimento dell'azienda agricola oggetto di controversia e già di proprietà di EI JO SE, in quanto coniugata con EI JO OR;
- il 24 marzo 1986 EI JO OR è venuto a morte, senza lasciare figli e il successivo 15 ottobre 1986, EI JO SE ha venduto il maso al figlio EI AN, attuale controricorrente che - pertanto - ne ha chiesto il rilascio alla HW;
- quest'ultima, nel resistere a tale domanda ha eccepito di avere diritto a conservare il godimento del fondo oggetto di controversia in quanto affittuaria dello stesso;
- accertato, con sentenza oramai coperta da giudicato, che la HW non può vantare alcun titolo per proseguire nella detenzione del fondo oggetto di controversia, la stessa si è opposta all'accoglimento della domanda di rilascio proposta da EI AN denunziando la "nullità" del contratto 26 ottobre 1986 sotto molteplici profili.
Pacifico quanto sopra è palese - come anticipato sopra - che esattamente i giudici del merito, da un lato, hanno condannato la attuale ricorrente al rilascio del fondo in questione, dall'altro, hanno negato - in puntuale applicazione dell'art. 1421 c.c. - che la attuale ricorrente abbia un interesse, giuridicamente rilevante sotto il profilo di cui all'art.100 c.p.c. ad eccepire la nullità del contratto 24 marzo 1986 (e a dedurre, in pratica, che il maso oggetto di controversia era all'epoca nel patrimonio non di EI AN, ma di suo padre EI JO SE).
Era onere - in particolare - dell'attuale ricorrente in primis dimostrare l'esistenza, in capo ad essa concludente, di un interesse, non meramente di fatto, a far valere la nullità del contratto in questione [essenzialmente sotto il profilo di una simulazione relativa posta in essere tra padre e figlio, intendendo, in realtà gli stessi attuare una donazione dal primo al secondo]. Escluso, in forza di sentenza passata in cosa giudicata, che la attuale ricorrente abbia alcun titolo per continuare a detenere il fondo per cui è controversia e pacifico, altresì, che la stessa in quanto occupante senza titolo del fondo stesso è, comunque, tenuta al suo rilascio è palese l'inesistenza di qualsiasi "interesse" (nei sensi sopra precisati) all'eccezione di nullità del contratto 24 marzo 1986.
È palese, infatti, che l'obbligo della HW di rilasciare il fondo per cui è controversia non deriva dal detto contratto [nella quale ipotesi l'assunto della ricorrente poteva avere una qualche consistenza], ma dalla circostanza che a seguito della morte del proprio marito - avvenuta nel lontano marzo 1986 - la sua detenzione del fondo è senza causa.
Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che è pacifico in causa che nelle more del giudizio e in particolare il 22 marzo 1993 EI JO SE è venuto a morte e che alla sua successione è stato chiamato il di lui figlio EI AN (mentre sul tale successione non può vantare alcuna pretesa la attuale ricorrente, moglie del figlio premorto EI JO OR), per cui anche nell'eventualità fosse stata ritenuta la nullità del contratto del 26 ottobre 1986 [come invocato dalla attuale ricorrente] in ogni caso EI AN deve ritenersi proprietario del maso chiuso oggetto di controversia, per averlo acquistato mortis causa a seguito del decesso di EI AN.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge tavolare r.d. 28 marzo 1929, n. 499 (modificata dalla legge 28 ottobre 1974, n. 594 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 574), violazione del principio della prevalenza della realtà negoziale sull'apparenza tavolare e contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Si assume - infatti che controparte è divenuta proprietaria del maso oggetto di controversia "in base al censurato, contratto di compravendita 15 ottobre 1986... di cui la scrivente difesa della ricorrente ha ampiamente illustrato la nullità sotto diversi profili ed aspetti, mentre sarebbe stato preciso onere dello stesso attore appellato in rivendicazione validamente contrastare le diverse di nullità svolte dalla odierna ricorrente".
4. La deduzione è infondata.
In termini opposti, rispetto agli assunti di parte ricorrente deve ribadirsi che nel sistema tavolare, l'effetto della costituzione, del trasferimento dell'estinzione dei diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario, è assistito da una presunzione di legittimità a favore dell'intestatario.
La stessa, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario (Cass., sez. un., 5 dicembre 1980, n. 6332). In particolare, nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal titolo e dall'intavolazione è operativa erga omnes nel senso che è assistita da presunzione di legittimità e di efficacia del diritto intavolato, dipendente dal carattere pubblicistico del controllo preventivo sulle iscrizioni tavolari e siffatta presunzione è superabile soltanto mediante giudizio di accertamento dell'inesistenza o dell'invalidità del titolo giuridico corrispondente e mediante correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare (Cass., la aprile 1980, n. 2562).
Certo quanto precede è palese - in limine - che non era affatto onere dell'attuale controricorrente dimostrare "la validità" del proprio acquisto ma della HW dare idonea dimostrazione della inesistenza o della invalidità del titolo oggetto di intavolazione.
Accertato - in forza delle considerazioni svolte sopra, in sede di esame del primo motivo di ricorso - che la HW non era legittimata ad eccepire la detta inesistenza o invalidità è evidente che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto che dall'estratto tavolare risultava che l'EI era proprietario del maso UTERGLANZ.
5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di EI AN, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente HW NE al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente EI AN liquidate in lire 220.000 oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001