Sentenza 8 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 cod. pen.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industrialihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato (Sez. 5, 39656/2010). In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell'applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005). In tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2010, n. 39656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39656 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 08/10/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - N. 2194
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2465/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AN, N. IL 07/04/1970;
avverso la sentenza n. 560/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Scaglione, per il ricorrente, il quale si è associato.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, per quanto ancora d'interesse, la corte d'appello di Bologna confermò quella di primo grado con la quale NI AN era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 623 c.p. per avere, secondo l'accusa, essendo in possesso, quale ex dipendente della Ferraci auto s.p.a., di notizie destinate a rimanere segrete riguardanti progetti di componenti aerodinamiche e meccaniche di vetture Ferrari di formula 1; nonché aspetti organizzativi dell'intero reparto di gestione sportiva della stessa Ferrari s.p.a., rivelato a fine di profitto dette notizie a IA RO, mediante cessione al medesimo di un CD rom denominato IM-72, nel quale le stesse erano contenute;
fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 13 gennaio 2002;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione là difesa del SA denunciando:
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al confermato diniego di disporre perizia onde verificare l'effettivo carattere di novità e, quindi, la destinazione alla segretezza, delle notizie contenute nel cd rom di cui all'imputazione, sull'assunto che indebitamente detto carattere sarebbe stato affermato dai giudici di merito sulla sola base di quanto riferito dal teste "qualificato" ing. LI, dipendente della Ferrari s.p.a., costituita parte civile nel procedimento "de quo", alle cui affermazioni la corte di merito aveva ritenuto che non potessero contrapporsi quelle del consulente di parte nominato dalla difesa proprio perché privo, secondo la stessa corte, delle particolari cognizioni tecniche del LI;
2) erronea interpretazione della legge penale ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito del "profitto" previsto dalla norma incriminatrice, sull'assunto che, ove tale requisito fosse inteso in senso oggettivo, esso sarebbe mancato non avendo ne' il SA ne' altri (ivi compreso lo IA) tratto in concreto alcun beneficio dalla rilevazione in questione;
ove invece lo stesso requisito fosse inteso in senso oggettivo, e cioè come elemento costitutivo di un dolo specifico, la corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione, avendone ritenuto la sussistenza in dichiarata adesione a quanto affermato nella sentenza di primo grado, la quale ultima, però, aveva posto in luce come il SA fosse stato mosso, nel porre in essere la condotta a lui addebitata, non da fini di utilità economica ma da ragioni di rancore nei confronti della Ferrari s.p.a. per il trattamento ricevuto;
3) erronea interpretazione dell'art. 124 c.p., con riguardo al termine per la proposizione di querela, sull'assunto che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che il detto termine fosse stato rispettato sulla base del richiamo al principio (pur affermato in talune pronunce di legittimità) secondo cui esso decorre solo dal momento in cui la persone offesa abbia acquisito compiuta conoscenza del fatto, anche sotto il profilo soggettivo, concernente l'identificazione dell'autore laddove detto ultimo elemento, non previsto dalla legge, sarebbe stato da ritenere del tutto indifferente, per cui il termine in questione sarebbe dovuto decorre dalla data, anteriore di oltre tre mesi a quella in cui era stata proposta la querela (peraltro contro ignoti), in cui la Ferrari s.p.a., avendo avuto notizia dell'avvenuta diffusione di dati da essa ritenuti segreti, aveva chiesto ed ottenuto l'intervento della polizia postale per l'effettuazione delle opportune indagini;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la corte d'appello affermato, in particolare, che le riconosciute attenuanti generiche erano state applicate nello loro massima estensione, laddove - si sostiene - essendosi partiti da una pena base di anni uno e mesi uno di reclusione per giungere, in virtù di dette attenuanti, a quella di mesi nove di reclusione, la riduzione operata risultava invece inferiore a quella massima di un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che va preliminarmente rilevato come sia maturato, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione del reato, individuabile in quello di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data del 13 gennaio 2002; il che, in assenza di causa di inammissibilità del ricorso, come pure (per quanto si dirà) anche di alcuna delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2, impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai fini penali, per intervenuta estinzione del reato;
- che il ricorso, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., va comunque esaminato (salvo per quanto riguarda, ovviamente, il motivo n. 4), ai fini civili, essendovi stata in primo grado condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della Ferrari auto s.p.a., costituitasi parte civile, e dovendosi tale condanna intendere come confermata all'esito del giudizio d'appello, pur non risultando che a tale giudizio la parte civile abbia preso parte, non comportando ciò revoca tacita della costituzione (Cass. 6, 6 maggio - 12 giugno 2003 n. 25723, Manfredi, RV 225576; Cass. li, 20 maggio - 12 giugno 2008 n. 24063, Quintile ed altro, RV 240616);
- che, ciò posto, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la perizia, quale "prova neutra", non può mai costituire "prova decisiva" la cui mancata assunzione sia censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (ved. per tutte, Cass. 4, 22 gennaio - 5 aprile 2007 n. 14130, Pastorelli ed altro, RV 236191), vale ulteriormente osservare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, quale espresso, da ultimo, ad esempio, da Cass. 5, 12 giugno - 7 ottobre 2008 n. 38221, Kofilova, RV 241312, "In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri)" (nello stesso senso, fra le altre, pur nella varietà delle singole fattispecie: Cass. 2, 16 gennaio - 29 marzo 2007 n. 12942, Mocci, RV 236364; Cass. 5, 29 settembre - 3 novembre 2004 n. 42634, Comberlato, RV 230330); ed a tale orientamento può dirsi che si sia legittimamente ispirata, in sostanza, la corte territoriale nel ritenere l'utilizzabilità, ai fini del giudizio circa la destinazione alla segretezza dei dati inserite nel cd IM - 72, delle dichiarazioni del teste ing. LI, di cui, del resto, non risulta posta in dubbio, da parte della difesa, ne' la specifica competenza nel settore ne' soprattutto, la effettiva conoscenza, per ragione del suo incarico presso la Ferrari s.p.a., della effettiva natura dei dati in questione e, in particolare, del legittimo interesse che la società aveva a che gli stessi non venissero rivelati ad altri;
il che, del resto, trova conferma indiretta nella stessa linea difensiva tenuta dall'imputato, il quale, come risulta dall'impegnata sentenza, ha invano cercato di far credere che la cessione del cd allo IA fosse avvenuta oltre un anno dopo la data indicata nel capo d'imputazione, onde avvalersi di una sorta di presunzione di avvenuta obsolescenza, nel frattempo, dei dati contenuti in detto cd, così implicitamente ammettendo, però, la loro originaria validità, ai fini di un possibile utilizzo da parte di soggetti diversi dalla Ferrari s.p.a.;
b) con riguardo al secondo motivo, appare sufficiente osservare che, secondo il consolidato orientamento idi questa Corte, opportunamente richiamato anche nella sentenza impugnata, la nozione di "profitto", ben più ampia di quella espressa con il termine "lucro", quando non sia connotata dall'aggettivo "patrimoniale" (il che, nel caso dell'art. 623 c.p., non si verifica) comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale, quale appunto ben può essere costituita anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito (poco importa se a ragione o a torto) dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa del reato (ved. in tal senso, con riferimento, in particolare, al "fine di profitto" previsto dall'art. 624 c.p., la cui sussistenza è stata affermata anche nel caso in cui l'agente abbia operato al solo fine di "fare un dispetto" al detentore della cosa: Cass. 2, 13 gennaio - 19 giugno 1976 n. 7263, Erbaggi, RV 133911; Cass. 2, 6 marzo - 13 luglio 1978 n. 9411, RV 139694; Cass. 2, 26 aprile - 22 novembre 1983 n. 9983, Lo Nardo, RV 161352, la quale ultima aggiunge, anzi, anche la finalità di "ritorsione o vendetta");
c) con riguardo al terzo motivo, pur se si volesse prescindere dal principio al quale si è richiamata la corte drappello, quale in effetti risulta però affermato in diverse pronunce di questa Corte (in particolare: Cass. 5, 20 gennaio - 16 marzo 2000 n. 3315, Prando, RV 215580; Cass. 4, 10 luglio 2001 - 16 gennaio 2002 n. 1583, Filippi, RV 220636; Cass. 2, 6 febbraio - 12 marzo 2003 n. 11781, Blangero, RV 223909; Cass. 2, 17 gennaio - 17 aprile 2003 n. 18710, Pietra, RV 224621), secondo cui la "notizia del fatto" comprende anche quella del suo autore (principio che, nella specie, rimarrebbe valido nonostante che la querela sia poi stata comunque sporta contro "ignoti", potendo essere ciò dipeso da ragioni che possono essere state le più varie, ivi compresa quella costituita dalla prudenza nel formulare accuse specifiche contro soggetti determinati, ancorché si mitra il soggettivo convincimento della loro colpevolezza), ciò non comporterebbe tuttavia la invalidità della conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito, atteso che il "fatto" del quale la Ferrari s.p.a. era venuta a conoscenza ed in relazione al quale aveva chiesto ed ottenuto l'intervento della polizia postale era costituito, secondo la non contestata affermazione contenuta nella sentenza impugnata, soltanto dalla pubblicazione di articoli della stampa specializzata in cui si dava notizia di una possibile, avvenuta "clonazione" di una vettura Ferrari di formula 1; operazione, questa, che, a parte la ovvia insufficienza della mera fonte giornalistica ad attribuirle il necessario carattere di certezza, ben poteva essere stato il frutto di condotte che, ancorché penalmente illecite, fossero tuttavia diverse da quella poi accertata e contestata al SA, quali, a mero titolo esemplificativo (trattandosi di dati contenuti in apparecchiature informatiche), quelle previste dall'art. 617 c.p., bis o art. 617 quater c.p.)).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010