Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2010, n. 39656
CASS
Sentenza 8 ottobre 2010

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Massime1

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 cod. pen.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato.

Commentario1

  • 1Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industriali
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    Rassegna di giurisprudenza In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato (Sez. 5, 39656/2010). In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell'applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005). In tema di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2010, n. 39656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39656
Data del deposito : 8 ottobre 2010

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