Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali il testimone, che, in forza della specifica preparazione tecnica, risponde su fatti e circostanze concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui il testimone, in un procedimento per i reati di truffa e falso in titoli di credito, aveva affermato, a proposito di un assegno bancario, che era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il beneficiario del titolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2007, n. 12942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12942 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
42 1 29 42 /0 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda sezione penale
U.P. del 16 gennaio 2007 Sent. n. 58 del 1.007
Reg. gen. n. 43818/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gic io Di Iorio, Presidente
Consigliere est. 1) Dott. Francesco Monastero,
Consigliere 3) Dott. Fausto Cardella,
Consigliere 2) Dott. Anna Maria Ambrosio,
4) Dott. Michele Renzo, Consigliere ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giancarlo Di Giulio per conto di MO
NE avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 20 aprile
2005;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 16 gennaio 2007, la relazione del Consigliere, dott.
Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Meloni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv Di Giulio, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 20 aprile 2005, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 5 maggio 2003 con la
c.p. e 640 c.p. previa unificazione nel vincolo della continuazione tra i menzionati reati.
rilevava: La Corte territoriale, con specifico riferimento alle varie censure,
- l'infondatezza della eccezione di mancanza di querela, nella specie proposta da
LO AN, figlio del proprietario dei beni oggetto della truffa, e come tale non legittimato a presentarla, in quanto lo stesso LO AN aveva contrattato la vendita dei trattori de quibus quale mandatario del padre, rendendosi anche intestatario dell'assegno contraffatto, per cui in tale qualità poteva essere chiamato dal mandante/a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale compiuta, e per tale ragion poteva considerarsi anch'egli persona offesa dal reato.
- l'infondatezza della eccezione di nullità della sentenza in relazione ai reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la assoluta diversità del fatto accertato rispetto a quello inizialmente contestato, che faceva riferimento ad un falso per induzione ex art. 48 e 480 c.p.; riteneva, infatti, la
Corte territoriale che il fatto doveva ritenersi identico, per essere stato l'imputato trovato in possesso di un documento di identità intestato al fratello, di talché irrilevante, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, doveva ritenersi la circostanza che il documento fosse stato rilasciato dal pubblico ufficiale indotto in errore o, invece, che fosse stato materiale falsificato dal ricorrente;
ancora, sosteneva la Corte l'infondatezza della tesi del falso grossolano, ottenuto attraverso la copia fotostatica di un originale, atteso che, come riferito dall'ispettore
Ricci, il documento era potenzialmente idoneo a trarre in inganno il beneficiario del titolo.
Infine, con specifico riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico, dedotta con il quarto motivo, e alla censura concernente il profilo sanzionatorio, dedotta con la quinta censura, la Corte territoriale osservava che la circostanza che il veicolo trovato nella disponibilità dell'imputato avesse il numero di telaio contraffatto in modo tale da corrispondere a quello indicato sul certificato di conformità in possesso dell'imputato stesso, e la assenza di una qualsivoglia giustificazione da parte del MO delle modalità
2 con le quali era venuto in possesso del ciclomotore, erano circostanze sufficienti a provare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
quanto al profilo sanzionatorio, da un lato, la quantificazione della pena appariva del tutto proporzionata alla gravità e molteplicità dei fatti nonché alla personalità dell'imputato, gravato da recenti e specifici precedenti penali;
dall'altro, che avendo l'imputato già goduto del робеще beneficio della non menzione in relazione ad altre condanne, lo stesso non usufruirne per la condanna di cui si tratta.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Con un primo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme penali e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'interpretazione delle norme penali, con riferimento agli artt. 120, 640, 493-bis c.p., 1704, 1705, 1388 cod. civ.: sostiene il difensore dell'imputato che, per i reati di cui agli artt. 640 e 485-491 e 61 n°7 cod. pen. non sarebbe stata validamente presentata la querela, per cui ci si troverebbe/in assenza della condizione di procedibilità.
In particolare, per quel che riguarda il delitto di truffa, la querela è stata presentata dal figlio del titolare dei beni il quale, agendo come mandatario senza rappresentanza del padre, come si evincerebbe dagli atti del processo, non potrebbe considerarsi persona offesa dal reato poiché gli effetti giuridici dell'atto andrebbero a ricadere direttamente sul mandante senza creare alcun pregiudizio al mandatario, il quale agirebbe come mero nuncius e al quale rimarrebbe solamente la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale in qualità di danneggiato, proprio per la non corrispondenza tra questa figura e quella di persona offesa dal reato, legittimata alla presentazione della querela;
in base a queste considerazioni sarebbero dunque errate le affermazioni del Giudice secondo le quali l'LO AN avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dal rappresentato per il mancato adempimento del contratto e dunque per gli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale compiuta poichè, a norma dell'art. 1710 cod. civ., il mandatario è tenuto solo ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilitea pena di nullità ovvero, comunque, inosservanza e/o erronea applicazione della
3 legge penale: a parere del ricorrente la Corte di Appello di Roma avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza;
la contestazione inizialmente formulata dal pubblico ministero riguardava, infatti, i reati di cui agli artt. 48 e 480 c.p., e cioè una ipotesi di falso per induzione, mentre la condanna era intervenuta per i delitti previsti dagli artt. 477 e 482 cod. pen., per un fatto, cioè, del tutto diverso rispetto a quello contestato che avrebbe reso necessario trasmettere gli atti al pubblico ministero;
la mancata applicazione della norma avrebbe dunque comportato la lesione del diritto di difesa.
Con un terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea interpretazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192, 220 cod. proc. pen., 43 e 648, cod. pen.: sostiene il difensore ricorrente che, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., il teste può essere esaminato esclusivamente sui fatti, e non può effettuare valutazioni o apprezzamenti sui fatti oggetto di prova, salvo a disporre, ove necessario, perizia;
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avrebbe, viceversa, violato la legge penale la Corte territoriale affermando che, "come riferito dal teste Ricci.. (l'assegno) era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in ди inganno il beneficiario del titolo..”, e utilizzando tale affermazioni a fini decisori.
Con un quarto motivo, il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge (in riferimento agli artt. 648, 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante direttamente dal testo della sentenza impugnata: sostiene con tale motivo di ricorso il difensore dell'imputato che la motivazione della sentenza sarebbe illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che la corrispondenza tra il numero di telaio contraffatto e quello presente sul certificato di conformità detenuto dall'imputato, fossero indice di sicura consapevolezza dell'illecita provenienza del mezzo: ad avviso della difesa tali emergenze dovevano invece far desumere la buona fede dell'imputato e, a tutto concedere, ritenersi utili per considerare integrato il diverso reato di cui all'art. 712 cod pen.
Illogica sarebbe anche la motivazione del secondo Giudice nella parte in cui fa riferimento al silenzio dell'imputato per trame elementi di colpevolezza a suo carico, cosa che comporterebbe ad avviso del difensore una inaccettabile inversione dell'onere della prova e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
4 F
All'udienza del 16 gennaio 2007 il Procuratore generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore insisteva per l'accoglimento.
Motivi della decisione
Il primo motivo (inosservanza e/o erronea applicazione di norme penali con riferimento agli artt. 120, 640, 493-bis c.p., 1704, 1705, 1388 cod. civ., perché la querela non sarebbe stata validamente presentata) è infondato.
Le pur pregevoli considerazioni del difensore - la querela è stata presentata dal figlio del titolare dei beni il quale, agendo come mandatario senza rappresentanza del padre, come si evincerebbe dagli atti del processo, non potrebbe considerarsi persona offesa dal reato poiché gli effetti giuridici dell'atto andrebbero a ricadere direttamente sul mandante senza creare alcun pregiudizio al mandatario, il quale agirebbe come mero nuncius e al quale rimarrebbe solamente la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale in qualità di danneggiato non tengono conto del fatto che ciò che rileva ai fini
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dell'individuazione dell'interesse tutelato dalla norma, e, correlativamente, del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente: legittimato a proporre querela è, quindi, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina (cfr., in termini, Cass., sez.
3, 13 luglio 1993, Cerello).
E nella specie, non vi è dubbio che le conseguenze patrimoniali si sono determinate direttamente sul patrimonio del querelante, le cui generalità erano state peraltro poste sull'assegno contraffatto.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
E' vero che, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., il teste può essere esaminato esclusivamente sui fatti, e non può effettuare valutazioni o apprezzamenti sui fatti oggetto di prova, salvo a disporre, ove necessario, perizia;
ma nella specie, l'affermazione del teste Ricci, che (l'assegno) era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il beneficiario del titolo..", non ha certo violato il divieto di esprimere apprezzamenti personali, non potendo tale principio essere evocato quando il testimone sia persona particolarmente qualificata ed esperta, in virtù della sua specifica preparazione professionale (il teste ha deposto anche in ordine alla negoziazione di altri
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titoli riprodotti nello stesso modo da parte del MO), e venga esaminato proprio su fatti e circostanze concernenti la sua abituale attività professionale.
E' evidente, infatti, che in questo caso il teste non esprime "apprezzamenti personali" sui fatti che, in quanto tali, sarebbero colpiti da inutilizzabilità (art. 194, comma 3, cod. proc. pen.) ma si limita a fornire elementi di supporto, peraltro inscindibili, agli atti di polizia giudiziaria compiuti, esplicitando eventualmente i motivi che hanno consentito o imposto il sequestro.
Quanto al quarto motivo, infine, è sufficiente osservare che le considerazioni della
Corte territoriale in merito alla responsabilità dell'imputato e, segnatamente, la sufficienza della circostanza che il veicolo rinvenuto nella sua disponibilità recasse il numero di telaio contraffatto, unitamente alla mancanza di giustificazioni delle modalità con le quali era venuto in possesso del bene, sono esaurienti, complessivamente condivisibili, aderenti alle risultanze istruttorie, del tutto prive di vizi logici e, pertanto, non censurabili in questa sede.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
E' vero, come osserva la Corte territoriale, che «il nucleo essenziale della contestazione attiene al fatto che l'imputato sia stato trovato in possesso di un documento di identità intestato al fratello Davis ma recante l'effigie dell'imputato» e che le possibili contestazioni attinevano esclusivamente o ad una induzione in errore del pubblico ufficiale che ha rilasciato il documento ovvero a una successiva falsificazione da parte dell'interessato mediante sostituzione della foto apposta sul documento: ma, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la considerazione che due sole fossero le possibili opzioni non consente di condividere le affermazioni della Corte territoriale circa il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza: viceversa, deve ritenersi che la scelta operata dal Tribunale ha necessariamente violato il principio di cui all'art. 521, cod. proc. pen., essendo stata operata una modificazione sostanziale degli elementi essenziali della fattispecie, e segnatamente della condotta, in conseguenza del riconoscimento di una fattispecie di falsità materiale, in luogo di quella di falso ideologico, originariamente contestata.
6 La condotta dell'agente è, infatti, essenzialmente diversa in quanto, nella prima ipotesi, l'autore del reato provvede direttamente alla falsificazione di un documento originale, mentre nella seconda ipotesi, è il pubblico ufficiale che, tratto in inganno, rilascia un documento di identità, originale quanto a provenienza, ma recante generalità diverse da quelle dell'agente.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente al capo b) dell'imputazione, e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di per la determinazione della penaresidua.Roma
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) dell'imputazione, e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione dellapena residua;
dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine agli altri reati.
Il Consigliere estensore Il-Presidente
Julie
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 MAR 2007
A OLC M E
IL CANCELLIERE P
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IL CANCELLIERE T
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AN Maria Capgemi
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