Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2007, n. 12942
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Sentenza 16 gennaio 2007

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Non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali il testimone, che, in forza della specifica preparazione tecnica, risponde su fatti e circostanze concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui il testimone, in un procedimento per i reati di truffa e falso in titoli di credito, aveva affermato, a proposito di un assegno bancario, che era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il beneficiario del titolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2007, n. 12942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12942
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

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