Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14815 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DI POPO1 4 8 15 /02 LA CORTE SUPREMA DICASS SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10416/00 Consigliere Cron. 34591 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rep. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ND MA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da avvocat① RAFFAELE DE FELICE, giusta delega in atti;
controricorrente -2002 13278 avversO la sentenza n. 1771/99 del Tribunale di -1- -NAPOLI, depositata il 10/05/99 R.G.N. 44479/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 18 luglio 1994 TI DI conveniva dinanzi al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno esponendo che in data 20 gennaio 1985 aveva presentato domanda alla competente Commissione sanitaria per il riconoscimento della invalidità civile al fine di ottenere la liquidazione di provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118. A seguito di esito negativo della domanda e del successivo iter amministrativo il ricorrente, sulla Guido Value base degli stati patologici denunziati, chiedeva la condanna del Ministero a corrispondergli le коли prestazioni di cui alla suddetta legge n. 118 del 1971. Dopo la costituzione del Ministero e l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore con sentenza del 23 giugno 1995 rigettava la domanda di pensione per insussistenza del requisito sanitario, e quella dell'assegno per superamento da parte del richiedente dei limiti reddituali previsti per tale beneficio. A seguito di gravame dell'assicurata, il Tribunale di Napoli con sentenza del 10 maggio 1999 in accoglimento dell'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava TI DI inabile ai sensi di legge dal mese di marzo 1995 e condannava il Ministero 1 dell'Interno a corrispondere la pensione di inabilità con decorrenza dal 1 aprile 1995, con gli interessi legali ex art. 30 dicembre 1991 n. 412. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in primo luogo che, in base alla consulenza espletata in secondo grado, l'assicurata aveva una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% in ragione delle gravi e numerose affezioni da cui era stata colpita a partire dal marzo 1995 (miocardiopatia con ipertrofia ventricolare sinistra con stipie della fase di recupero;
spondiloartrosi; cirrosi epatica in buon compenso, da assimilarsi ad Gusto Fiolen epatite cronica attiva;
sindrome endoreattiva media continuativo, benzodiazepinico in trattamento tachicardia responsabile delle crisi di parossistica). In relazione poi al requisito reddituale il Tribunale precisava che per la pensione di inabilità andava preso in esame solo il reddito personale dell'assicurato ( e non anche quello del coniuge), che nel caso di specie non superava i limiti indicati dalla legge. Avverso tale sentenza Il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso TI DI.
2 - MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 nonchè dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. In particolare denunzia il ricorrente che il Tribunale ha dato rilievo ai fini decisori ad una atto di autocertificazione, avente la funzione di sollevare la parte stessa da unasola serie di incombenze burocratiche in sedeGuido Vide amministrativa, ma che non poteva da solo costituire la prova attestante la presenza del requisito socio- economico richiesto per il riconoscimento del requisito della prestazione assicurativa. I suddetti motivi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento. Ai fini della decisione appare necessario stabilire quale portata debba assegnarsi ad un atto di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, e la cui efficacia viene contestata dal Ministero ricorrente. Orbene, il requisito socio-economico non può essere 3 provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non può attribuirsi valore probatorio, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla sostitutiva dell'atto di notorietàdichiarazione diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). quido Valer La piena equiparazione, a fini probatori, tra dichiarazione resa dallo stesso soggetto la interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi, che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, 4 configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria, in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Guido Viden Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole - ove si dottrina che ha evidenziato come non possa fattispecie regolate dall'art. 2734 escludano le c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori : art 2710 c.c.) attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni pro se rese al di fuori del processo, assumendo di contro quelle rese nel corso del giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex 5 art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima - ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive sul generale rifiuto di prove che, per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non ND UN presentino quei caratteri di obiettività> e di attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice. Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il dichiarante allorquando il dichiarato non dovesse rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente principio dell'unicità obiettare come il 6 dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova ai fini del - soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico Gunbolden idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio(cfr. al riguardo ex plurimis Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Proprio in relazione al campo giuslavoristico 7 è stato sottolineato come il criterio di facilità della prova> non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 C.C., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro (artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.)(cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492). Gunda When I principi sinora esposti, enunciati da questa Corte in numerose pronunzie (cfr. al riguardo tra le altre Cass. 8 aprile 2002 n. 4995; Cass. 14 aprile 2001 n. 5594), vanno ribaditi ancora una volta in questa sede, non essendo stati addotti ragioni valide a dimostrarne l'inapplicabilità. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso l'assorbimento del terzo e del quarto, comporta proposti in via subordinata, e con i quali il ricorrente Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118/71 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o 8 contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata ha esaminato il requisito reddituale solo per gli anni 1995 e 1996, rispetto ai quali l'assicurato ha per gli presentato atti di autocertificazione, e non anni successivi pur essendo la sentenza stata decisa in data 24 marzo 1999. Per concludere la sentenza impugnata va cassata ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 3 luglio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERI ESTENSORE Guidololian Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 OTT 2002) Phille IL CANCELLIERE