Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita la testimonianza di un dipendente di una ditta specializzata che era stato sentito durante le indagini per il riconoscimento di un marchio e in dibattimento aveva riferito su tale attività, esprimendo la sua valutazione compatibile con la sua qualifica professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2004, n. 42634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42634 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 29/09/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1376
Dott. BRUNO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 23553/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB EL, n. a San Canzian d'Isonzo il 15 giugno 1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 4 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. Stellato Antonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EL MB impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di vendita di prodotti con marchi contraffatti. Propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al profilo psicologico del delitto contestatogli, lamentando che arbitrariamente i giudici del merito lo abbiano ritenuto consapevole di una contraffazione non agevolmente riconoscibile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 194, 220 e 178 lettera c) c.p.p., lamentando che i giudici del merito si siano fondati sulle dichiarazioni di LU PA, il quale, dopo avere espletato una perizia nel corso delle indagini preliminari, era stato escusso come testimone e aveva espresso indebite valutazioni per concludere che era contraffatto il marchio IA apposto su alcune confezioni.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione degli indizi di consapevolezza della contraffazione desumibili dalla specifica professionalità dell'imputato, venditore ambulante, dalla scadente qualità dei tessuti falsamente contrassegnati, dall'applicazione del marchio su filati che ne risultavano impropriamente classificati, dal rifiuto dell'imputato di fornire indicazioni sulla provenienza della merce. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire, se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il teste LU PA è un dipendente della ditta AB che, sentito dalla polizia giudiziaria per il riconoscimento del marchio e della merce, è stato regolarmente escusso come teste in dibattimento perché riferisse su tale attività e ha del tutto legittimamente espresso valutazioni compatibili con la sua qualificazione professionale. E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vige qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, in quanto, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il 'filtrò delle conoscenze tecniche e professionali del teste" (Cass., sez. 3^, 21 dicembre 1998, Crispolti, m. 212408, Cass., sez. 2^, 12 dicembre 1995, Vezzolo, m. 204031). Il ricorrente sostiene che in realtà PA operò come consulente, in quanto espresse valutazioni su fatti cui non aveva assistito personalmente. Tuttavia, anche a voler recepire questa qualificazione, il ricorrente non avrebbe alcun interesse a farla valere, perché PA fu escusso nel contraddittorio delle parti in dibattimento e l'imputato ebbe la possibilità di far valere, eventualmente anche tardivamente (art. 493 comma 2 c.p.p.), il proprio diritto alla controprova.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004