Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2004, n. 42634
CASS
Sentenza 29 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita la testimonianza di un dipendente di una ditta specializzata che era stato sentito durante le indagini per il riconoscimento di un marchio e in dibattimento aveva riferito su tale attività, esprimendo la sua valutazione compatibile con la sua qualifica professionale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2004, n. 42634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42634
    Data del deposito : 29 settembre 2004

    Testo completo