Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art. 124 cod. pen., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche "intuitu personae", possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose mediche: da quando decorrono i termini per la querela?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 8 giugno 2016
In una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9194/2014), ha affrontato e chiarito il problema di quali criteri il giudice di merito debba utilizzare al fine di individuare il momento iniziale dal quale far partire i termini per presentare valida querela. La questione riguardava il caso di un medico, sottoposto a procedimento penale, perché indagato del reato di lesioni colpose in danno di un proprio paziente. L'accusa era quella di non avergli tempestivamente diagnosticato la sordità. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Milano, tuttavia, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti del professionista poiché l'azione penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 20/1/2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " US CA " N. 84
3. " Vittorio Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " IO LA " N. 29216/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PR AR, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 8 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.
O S S E R V A
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma di quella di primo grado, la quale l'aveva ritenuta responsabile del delitto di ingiuria, commesso il 23 luglio 1991, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili.
La ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta la tardività della querela, siccome proposta il 23 novembre 1991, deducendo che non è condivisibile la tesi secondo cui "nel caso, come quello di specie, di offesa arrecata con lettera anonima, perché il termine di tre mesi decorra è necessario conoscere chi sia il preteso autore del reato".
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge, perché basato su motivo manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che per la decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma I dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, la cui conoscenza è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche 'intuitu personae', possa fare quella scelta che la legge per motivi di politica criminale rimette alla sua discrezione ed in base alla quale essa potrà determinarsi al perdono ovvero ad invocare la punizione del colpevole (cfr. Sez. IV, 8 aprile 1998, Bonomo;
Sez. V, 27 marzo 1992, De Simone;
Sez. II, 16 marzo 1973, Bachesci). E tale principio deve essere confermato, anche perché non sono state dedotte diverse decisive prospettazioni che possano indurre questo collegio a discostarsi da esso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di L. 1.000.000= a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2000