Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni, telefoniche o ambientali, in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, il controllo - demandato al giudice del procedimento diverso che li utilizzi - sia in ordine alla necessità di eseguire le intercettazioni nel procedimento di origine, sia ai fini dell'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, dà luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era lamentata la mancata, specifica indicazione degli estremi degli atti che avevano autorizzato l'intercettazione nel diverso procedimento, sul rilievo che è sufficiente la menzione, ad opera del giudice procedente, della provenienza dell'elemento utilizzato da quel procedimento, nel quale soltanto possono essere proposte censure sulla legittimità del mezzo di prova, indipendentemente dalla circostanza che l'interessato vi risulti, o non, indagato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 20224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20224 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 07/02/2002
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 474
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 033593/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da:
1) CO NA N. IL 12/04/1960
avverso ORDINANZA del 06/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio ABBATE, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore avv. Giovanni PALERMO, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 6 luglio 2001 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata da CO AR, indagato per i reati di cui agli artt. 416 - bis c.p., 629 c.p. - 7 legge 203/1991, 314 c.p. - 7 legge 203/1991, 353 c.p. - 7 legge 203/1991 e 640 c.p. - 7 legge 203/1991, avverso quella in data 21
giugno 201 del g.i.p. di detto tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il tribunale affermava che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato derivavano dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie formulate da GL IE e BE LV, motivatamente ritenuti soggettivamente attendibili e oggettivamente credibili, reciprocamente riscontrantisi.
Dette propalazioni, per quanto riguarda il reato associativo e quello di estorsione, erano, inoltre, corroborate dal contenuto di un'intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra costoro in epoca anteriore alla loro determinazione di collaborare con la giustizia, inerente alla condotta estorsiva realizzata dal CO e dai conseguenti danneggiamenti di mezzi meccanici appartenenti ai sunnominati imprenditori e dai rapporti intercorsi tra l'indagato e il boss mafioso IR;
mentre, per quanto concerne gli altri reati, le dichiarazioni accusatorie venivano confermate dalla documentazione relativa di appalto dal Comune di Erice per opere di disinfestazione, dalla quale risultava che la stessa era stata aggiudicata alla ditta vincitrice proprio con le modalità alterate indicate dai succitati collaboratori.
Concludeva, precisando che le esigenze cautelari erano presunte per legge, ai sensi dell'art. 275 co. 3^ c.p.p., essendo stati contestati all'indagato il reato di cui all'art. 416 - bis c.p. e, per tutti gli altri reati, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 e non avendo il CO offerto alcun elemento atto a superare detta presunzione.
2. Ricorre per cassazione il CO,, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 273 co. 1^ bis e 192 co. 3^ e 4^ stesso codice), asserendo che il tribunale si era adagiato su quanto risultante dall'ordinanza custodiale in merito all'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, che erano manifestamente interessati a rendere dichiarazioni accusatorie evidentemente tra loro concordate, nonché rilevando che dette dichiarazioni, per tale loro natura, non potevano corroborarsi a vicenda;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 270 e 271 co. 1^ stesso codice), in quanto le intercettazioni ambientali erano inutilizzabili, in quanto il giudice del riesame non aveva precisato le modalità di effettuazione delle medesime al fine di potersene accertare la legittimità, precisandosi che la difesa era a conoscenza che provenivano da altro procedimento, nel quale il CO non risultava indagato, di guisa che esse non potevano essere utilizzate nei confronti di costui nel procedimento in esame;
c)manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), rilevando che il ragionamento seguito dal tribunale in punto di esistenza del c.d. giudicato cautelare, relativamente al reato associativo, risultavano manifestamente illogiche, dal momento che l'ordinanza cautelare riportava pedissequamente le stesse argomentazioni, gli stessi elementi indizianti e le stesse fonti accusatorie oggetto di una precedente ordinanza di custodia cautelare (emessa il 3.7.1998) e che le nuovi finti di accusa non erano, di per se sole, sufficienti per l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
d) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 274 stesso codice), affermando che, non essendo prospettabili, sulla scorta degli elementi posti a fondamento del provvedimento custodiale, alcun inquinamento probatorio, e neppure pericolo di fuga ovvero reiterazione di altri reati, la misura adottata non era proporzionata così come non sussistevano esigenze cautelari per la sua applicazione, di guisa che alla fattispecie andava applicata l'ultima parte del terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. Nelle more dell'odierna udienza uno dei difensori dell'indagato depositava memoria con la quale venivano ulteriormente illustrati i motivi del gravame.
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è, da una parte, inammissibile siccome basato su valutazioni di mero fatto, come tali non apprezzabili in sede di legittimità, relativamente a quanto ampiamente motivato dai giudici del merito sull'attendibilità intrinseca e sulla credibilità oggettiva dei collaboratori di giustizia GL e Bertolini;
e, dall'altra, del tutto non fondato, atteso che è sufficiente, per l'utilizzabilità probatoria di detta specie di dichiarazioni, che le stesse siano corroborate da elementi estrinseci individualizzanti, proprio come risulta dall'ordinanza impugnata. Su tale punto, peraltro, è opportuno precisare che il prospettato accordo tra i due collaboranti, sia in ordine al contenuto delle rispettive dichiarazioni che in merito all'intercettazione ambientale asseritamente concordata, e gli inquirenti rimane una mera labiale illazione difensiva, atteso che di tale circostanza non v'è alcuna prova in atti.
Riguardo all'eccepita illegittima utilizzazione delle intercettazioni ambientali - a prescindere dall'uso rituale fattone dai giudici del merito a norma dell'art. 270 co. 1^ c.p.p. - è opportuno ribadire (cfr. Cass., 6.8.1991, Luise, Cass. pen., 1992, 729) che in tema di utilizzazione di intercettazioni, ambientali o telefoniche, in procedimento diverso da quello nel quale tale mezzo di ricerca della prova fu disposto, il controllo - cui il giudice del procedimento diverso che ne fa utilizzo è tenuto, sia in merito alla necessità di eseguire le intercettazioni nel procedimento di origine, sia ai fini dell'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato - dell'acquisizione delle intercettazioni altrove disposte, costituisce giudizio di fatto, come tale censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e non già, come lamentato dall'odierno ricorrente, per la mancata specifica indicazione degli estremi degli atti che hanno disposto e autorizzato l'intercettazione nel diverso procedimento, essendo sufficiente la menzione da parte del giudice che procede che l'elemento utilizzato probatoriamente proviene da altro procedimento:
ogni rilievo sulla legittimità del detto mezzo di ricerca della prova dovendo essere espletato nel diverso procedimento, a nulla rilevando che in esso l'interessato non risulta indagato. Riguardo al rilevato giudicato cautelare è appena il caso di ricordare che nei procedimenti incidentali in materia di misure cautelari gli effetti delle relative decisioni permangono fino a quando non intervenga un mutamento della situazione processuale che legittimi il riesame della situazione, trattandosi di decisioni prese allo stato degli atti.
Nella specie che ci occupa, agli elementi valutati per l'emissione di un precedente provvedimento restrittivo della libertà personale dell'odierno ricorrente se ne sono aggiunti altri, di guisa che il mutamento della situazione probatoria ha legittimato l'emissione di una nuova misura cautelare, non potendosi parlare in tal caso di esistenza di una preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare in quanto i nuovi elementi presi in considerazione dal giudice procedente hanno prodotto una modificazione della preesistente situazione processuale.
In proposito vale precisare che, insieme agli elementi probatori sopraggiunti, legittimamente sono stati rivalutati quelli indicati nel precedente provvedimento cautelare, in quanto gli stessi, alla luce delle nuove risultanze, hanno assunto un diverso significato. Inoltre, le censure rivolte nel ricorso agli elementi probatori sopraggiunti non prospettano un vizio della motivazione sottoponibile al controllo del giudice di legittimità, bensì esprimono un apprezzamento di merito, diverso da quello reso palese con congrua motivazione nell'ordinanza impugnata, la cui valutazione esula dal compito demandato per legge (art. 606 c.p.p.) alla Corte di cassazione.
Infine, in presenza della presunzione di legge, di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari derivanti dal titolo dei reati così come contestati, il giudice deve tenere conto, e motivare sul punto, delle circostanze impeditive dell'operatività di detta presunzione soltanto se le stesse direttamente risultino dagli atti ovvero siano state specificamente indicate dall'interessato, di tal che, in mancanza di ciò - come avvenuto nella fattispecie in esame non può che fare riferimento, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, e di applicabilità dell'unica misura cautelare (quella della detenzione in carcere) ritenuta dal legislatore proporzionata allo specifico titolo di reato, alla suddetta presunzione legislativa, sicché anche sotto quest'ultimo profilo l'impugnazione va respinta siccome infondata.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 23 legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002