Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 2
I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.
La motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto dei presupposti che lo legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/1999, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 11.5.1999
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N.920
Dott. Ugo Luigi Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N.35979/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore (avv. Francesco Mandarano) di OC IO (nato a [...] il [...]) e da IB MA (nata a [...] il [...]);
avverso la sentenza 5.5.1998 della Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 5.5.1998, in parziale riforma della sentenza 30.6.1997 del gip presso il Tribunale di Prato, riduceva la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 a OC IO, rideterminandola in anni 6 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, e confermava quella inflitta a IB MA (anni 3 e mesi 8 di reclusione e lire 26.000.000 di multa).
I due imputati, conviventi, erano stati seguiti dai carabinieri, che avevano verificato i contatti del OC con numerosi tossicodipendenti. Il telefono del bar situato vicino alla loro abitazione (non essendo gli stessi titolari di utenza telefonica) era stato sottoposto ad intercettazione ed erano state registrate numerose conversazioni fra il OC e gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Era anche stata disposta una Intercettazione ambientale, da cui era risultata una attiva collaborazione della IB nei conteggi degli incassi derivanti dallo spaccio, nella individuazione degli acquirenti, nella preparazione delle dosi, negli "assaggi" delle stesse. I due, tratti in arresto, erano stati trovati in possesso di gr. 42 di eroina e di gr. 4,65 di cocaina, occultati nella tasca di un giubbotto indossato dalla donna. Una perquisizione domiciliare aveva consentito il sequestro di due bilancini, un frullatore e alcuni contenitori, tutti con tracce di polvere bianca, poi verificata come eroina mista a glucosio. Il OC era confesso in ordine al commercio dello stupefacente.
Avverso la sentenza ricorre la IB per violazione di legge, dolendosi anzitutto del fatto che il gip non aveva accolto le eccezioni di inutilizzabilità dei decreti di intercettazione proposti all'udienza preliminare e la Corte d'appello aveva respinto la relativa eccezione nonostante la carenza di motivazione dei decreti stessi. In secondo luogo perché erroneamente era stata ritenuta detentrice di sostanza stupefacente appartenente unicamente al OC (che si era assunto in prima persona la responsabilità). In terzo luogo per l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. La difesa del OC lamenta in primo luogo la nullità del giudizio di secondo grado, per non essere stata accolta la motivata istanza di rinvio dell'udienza, con conseguente irregolare costituzione del rapporto processuale. Nel merito lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al c. 5 dell'art.73 d.p.r. 309/90. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte dalla difesa del OC non sono fondate. Quanto al denegato rinvio dell'udienza per Impedimento del difensore risulta dagli atti che la data di fissazione del dibattimento a carico dell'imputato è stata notificata al difensore stesso il 13.1.1998, mentre l'impegno difensivo dinanzi al Tribunale di Prato risulta notificato successivamente (19.3.1998) e quello concernente altro impegno davanti al Tribunale di Firenze non indica la data di notifica.
Quanto, invece, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/901 l'impugnata sentenza appare adeguatamente motivata, dando atto che l'imputato risulta "ideatore" e "organizzatore" della attività illecita di spaccio di stupefacenti, anche a prescindere dai quantitativi non certo irrilevanti di sostanza sequestrata, di diversa natura.
Altrettanto è a dirsi per le doglianze mosse dalla IB. In ordine al primo motivo, la stessa sentenza impugnata sottolinea che la scelta del rito abbreviato rende inammissibili le eccezioni relative alle modalità di acquisizione dei mezzi di prova se non previamente promosse. Ma soprattutto va evidenziato che la motivazione dei decreti di intercettazione telefonica - secondo l'orientamento prevalente di questa Suprema Corte - può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto dei presupposti che lo legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizione previste negli artt. 267 e 268, c. 1 e 3, c.p.p, (sez. VI, 27.4.1995, Peluso, RV 201.146), mentre i decreti di proroga non abbisognano di alcuna indicazione al riguardo, in quanto traggono legittimità dal provvedimento originario, cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione (sez. I, 12.3.1990, Bicici). Il secondo motivo attiene al merito della vicenda, in quanto si tratta della riferibilità della detenzione dello stupefacente alla IB, trovato in suo possesso benché il correo OC si assuma ogni responsabilità. La valutazione degli elementi probatorì è compito del giudice di merito, che ha correttamente ed esaurientemente motivato sul punto.
Infine il negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova ampio riconoscimento nella sentenza impugnata in relazione alla condotta della IB, vuoi per la particolare gravità del fatto, vuoi per l'ampiezza e articolazione del disegno criminoso e della durata e entità dello spaccio, riscontrato dal materiale probatorio acquisito (dalle intercettazioni telefoniche e ambientali ai sequestri di sostanza stupefacente). Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999