Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/1999, n. 8645
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.

La motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto dei presupposti che lo legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/1999, n. 8645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8645
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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