Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
02 156/03 Aula "A" REPUBBLICA Reg. gen. n. 15311/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 12. 11. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza Crow 4852 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Guglielmo Sciarelli1. Dottor Presidente Re Consigliere 2. Dottor Paolino Dell'Anno 3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 4. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ConsigliereGiuseppe Cellerino 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AV AO, elettivamente domici- liato in Roma in via Stefano Jacini 23 presso lo studio dell'avvocato Lucia Vilucchi, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avvocato Vinicio Bamonti;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- 4493 ni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, E- lettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 1 presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 15 ottobre 1999, depositata il giorno 21 succes- sivo, numero 556, r.g. 210/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 novembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato De Ferrà; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'impugnazione proposta da AV AO avverso la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento dell'aggravamento del grado inabilitante della infermità la cui natura professio- nale era stata già in precedenza accertata e in relazione alla quale godeva di rendita permanente. Il giudice di ap- pello ha ritenuto di doversi conformare al parere espresso dal consulente tecnico da lui nominato che, condividendo l'opinione di quello del primo grado del giudizio, aveva e- scluso la riferibilità del peggioramento delle condizioni di salute del AV al fatto occorsogli in occasione di la- voro. Della decisione viene chiesta la cassazione dal AV con 2 ricorso sostenuto da un motivo. L'ente intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unico motivo denunciando violazione e falsa applica- zione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 1965 numero 1124, nonchè vizi della moti- vazione il ricorrente deduce che il parere espresso dal - consulente tecnico e, per conseguenza, la decisione del tri- bunale, che lo ha acriticamente recepito, sono inaccettabili per essersi apoditticamente ritenuto che nessun aggravamento si fosse verificato, essendo rimasta invariata la percentua- le invalidante della patologia sofferta, erroneamente attri- buendosi rilievo, ai fini della quantificazione dei postumi della malattia derivata dall'infortunio, anche a una preesi- stente "spondilosi displastica", della quale peraltro era stata dimostrata la non apprezzabilită clinica, mentre la si è fatta assurgere al rango di concausa nel determinismo dell'evento. La censura è inammissibile, trattandosi di questione che ri- sulta proposta per la prima volta, nel corso dell'intero processo, con l'impugnazione per la cassazione della senten- za di secondo grado. E invero, va rilevato che con l'atto introduttivo del giudi- zio, il ricorrente si limitò a esporre di avere subito una infermità, a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il 12 marzo 1978, in relazione alla quale gli era stata ricono- sciuta una rendita permanente nella misura del 14%, infer- 3 mità che si era di seguito aggravata. Propose quindi appello avverso la pronuncia di primo grado con la quale si era e- scluso il preteso aggravamento dei postumi e si era ritenuto che nella complessiva valutazione dei postumi dovesse tener- si conto delle "preesistenze extralavorative", denunciando la erroneità del parere espresso dal consulente tecnico no- minato nel primo grado, limitandosi a dedurre il mancato e- same della certificazione sanitaria da lui prodotta, diretta a dimostrare che il consulente stesso era incorso nell'erro- re di "sottovalutare i postumi dell'infortunio", e a solle- citare, di conseguenza, la necessità di una nuova indagine medico-legale, senza affatto contestare che la precedente spondilosi displastica avesse esercitato il ruolo di concau- sa nella produzione dello stato invalidante definitivamente accertato, il che invece è stato confermato dal consulente nominato nel secondo grado, le cui argomentazioni sono state accolte dal tribunale e nei cui confronti nessuna specifica censura viene svolta, il tutto riducendosi a una assertoria contestazione di erroneità. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio in applicazio- ne dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 novembre 2002. Il consigliere estensore Il presidente ligt dhe luault MARTA DE BOLLO, DI STPO DA CGNI SPESA, TASSA VIL CANCELLIERE ER DE ART. 1 Depositate in Cancelleria Oggi A3 LED 2003