Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2016, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
M 02431-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VINCENZO ROMISDott. - Presidente - SENTENZA N.N 1550/16 Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - N. 16931/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ALESSANDRO RANALDI Dott. Dott. - Consigliere - ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ND N. IL 22/08/1969 avverso l'ordinanza n. 6242/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Desvio Freaticelli, che he chiesto dichiararsi inammessibile il ricorso. Udit i difensor Avv.; Wey t RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 3/9/2015, dichiarava inammissibile per mancanza di specificità dei motivi l'appello proposto da DR DI avverso la sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 13.1.2012. L'ordinanza diveniva irrevocabile il 20/9/2015. 2. Il DI, tuttavia, con istanza del 21/12/2015, chiedeva a mezzo del proprio difensore di fiducia di essere restituito in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Il difensore ricorrente deduceva che il DI aveva avuto notizia del provvedimento soltanto allorquando era stato convocato dai Carabinieri di Misa- no Adriatico, luogo di residenza, per consegnare la patente di guida e che l'ordinanza, che appariva apparentemente notificatagli a mezzo PEC al suo indi- rizzo di posta elettronica, non era mai da lui mai stata ricevuta sulla sua posta elettronica. Aggiungeva, sul punto, che doveva essere onere dell'A.G. fornire prova che egli avesse effettivamente ricevuto l'atto. E che, invece, tale prova non risultava in atti. In ricorso, sul presupposto dell'avvenuta remissione in termini, venivano poi rivolte censure alla motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto mancanti di specificità le doglianze propostele.
3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività. La ri- chiesta di restituzione in termini sarebbe incompatibile con l'affermata omessa notifica, notifica che l'istanza di restituzione per caso fortuito o forza maggiore presuppone. In ogni caso, ritiene che anche a voler considerare tempestivo il ricorso, lo stesso sarebbe manifestamente infondato in quanto con i motivi di appello il difensore non indicava le ragioni per le quali andava concessa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, mentre la conversione della pena detentiva non risulta essere stata richiesta nel giudizio di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile, essendo evidentemente tardivo e non sussistendo le condizioni, per i motivi che si andranno ad evidenziare, per- ché possa trovare accoglimento la richiesta di remissione nel termine che pe- raltro avrebbe dovuto essere avanzata secondo il disposto dell'art. 175 cod. proc. pen. e quindi perché possano essere valutate le doglianze proposte relati- ve all'ordinanza impugnata. 2 2. Il difensore ricorrente dichiara di non avere mai ricevuto la notifica dell'ordinanza impugnata effettuatagli a mezzo PEC, ma, ove questa affermazio- ne, fosse vera, nessun termine sarebbe decorso. In realtà, il termine per l'impugnazione è pienamente decorso. Ed era spi- rato da tempo allorquando è stato presentato il ricorso a questa Corte. Ed invero, per dichiarazione dello stesso difensore, e come risulta dagli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza propostale- la notifica della ordinanza di inammissibilità dell'appello è stata operata il 4/9/2015 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Carlo Alberto Zaina, odierno ricorrente, che lo stesso non disconosce e che peraltro risulta dai pubblici elenchi. Ebbene, l'art. 16, comma 9-bis, sub 1- bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014 - quindi da una data che precede quella di cui ci si occupa- nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello, possono essere operate con la PEC le notificazioni a persona diversa dall'imputato, a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151, comma 2, c.p.p. Nel caso in esame viene messa in discussione la notifica operata al difen- sore in proprio ex art. 591 co. 3 cod. proc. pen e quindi il problema non si pone. Gioverà comunque ricordare che questa Corte ha di recente chiarito e va qui - ribadito che è valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), anche dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possi- bilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusiva- mente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse (Sez. 4, n. 16622 del 31/3/2016, Severi, Rv. 266529). Ad avviso del difensore, tuttavia, per dare certezza legale della ricezione della notifica a mezzo PEC non basterebbe la prova della "consegna telematica" dell'atto, ma occorrerebbe una prova che egli poi l'abbia effettivamente ricevuto e visualizzato sul suo computer. In realtà, non è così. Ed opinare nel senso di cui in ricorso equivarrebbe a negare le ragioni e l'utilità stessa di un sistema così complesso -e pienamente affidabile- qual è quello della posta elettronica certificata, in grado di contribuire, per scelta legislativa, a salvaguardare un diritto costituzionalmente tutelato quel è quello alla ragionevole durata del processo coniugandolo senza inficiare quello 3 di pari rango alla certezza di conoscenza del processo stesso che occorre per sal- vaguardare il diritto alla difesa. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che, per espressa previ- sione di legge (DPR 11 Febbraio 2005 n.68) consente di inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, presenta ca- ratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza a valore legale - - dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinata- rio. La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccoman- data con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Inol- tre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di conten- zioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. E non a caso, in tale ottica, è stato previsto come obbligatorio che taluni soggetti professionali, tra cui gli avvocati, se ne dovessero dotare. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: a. é stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato In ogni avviso inviato dai gestori - qual è quello in atti di cui si dirà di qui a poco- è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, conse- gna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia in- formatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
3. Ciò che distingue, dunque, la posta elettronica certificata dalla posta elettronica tout court è proprio la certezza legale dell'invio e della ricezione dell'atto a dei soggetti ben determinati, ovvero "certificati". La riconducibilità di un determinato indirizzo ad un soggetto predetermi- nato, in altri termini, è garantita da un ente o soggetto certificatore. Nel caso che ci occupa il mittente è un ufficio giudiziario e l'Ordine degli Avvocati di Rimini garantisce che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario è quello attributo all'avv. Zaina odierno ricorrente, che peraltro va ancora una volta ribadito- non disconosce tale circostanza. Ebbene, va chiarito che la notifica a mezzo PEC è pienamente valida ed efficace a far decorrere i termini processuali e si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna che come si evince ex actis e come lo stesso ricorrente - dichiara- è avvenuta alle ore 11.00:24 del 4 settembre 2015. La ricevuta telematica che, come quella in atti, attesti l'avvenuta conse- gna al destinatario costituisce prova legale dell'avvenuta notifica, al pari della cartolina di A.R. di un tempo sottoscritta dall'incaricato alla ricezione atti presso l'ufficio del difensore, che oggi ha l'obbligo di legge, e non la facoltà, di avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Quella ricevuta emessa dal sistema di notifiche e comunicazioni telemati- che della Corte di Appello di Bologna attesta, in altri termini, che quel messaggio di posta elettronica certificata, con allegata l'ordinanza chiaramente identificata con il numero di registro generale, non solo è stato spedito da un indirizzo cer- tamente riconducibile a quell'ufficio, ma anche che stato regolarmente accettato il 4/9/2015 alle ore 11:00:18 alla casella di PEC carloalber- to.zaina@ordineavvocatirimini.it ed è stato consegnato in pari data alle 11:00:24. . E' manifestamente infondata, dunque, la doglianza del difensore, che de- duce, senza peraltro provare alcun malfunzionamento del sistema, che egli non ha mai ricevuto quel messaggio di posta elettronica. A ben vedere, infatti, è co- me se egli, per continuare il parallelo con il "vecchio" sistema di posta ordinaria, non contestasse di avere ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'atto giudiziario al suo studio, ma dichiarasse di non averla mai letta. E richiedesse all'ufficio di fornire la prova di tale lettura. Evidentemente una tesi siffatta non è proponibile. Come detto, la sempli- ce verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e piena- mente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del di- fensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputa- to a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio man- dato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza. Peraltro nemmeno può sostenersi la tesi che la PEC sia stata spedita e mai recapitata, ad esempio perché la casella PEC potesse risultare troppo pie- na. Ciò in quanto, come già evidenziato in precedenza, l'eventuale mancata rice- 5 zione, per incapienza della casella di posta elettronica o per qualunque altro mo- tivo, avrebbe generato comunque, da parte del gestore, un messaggio di manca- ta consegna, il che nel caso in questione non è avvenuto. Con ogni probabilità, pertanto, il sostenuto mancato avvedersi da parte del difensore dell'avvenuta notificazione è stato causato da una cattiva gestione dei propri strumenti informatici.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle Am- mende Così deciso in Roma il 15 dicembre 2016 Il Consigliere estensoreབnsigliei Il Presidente Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis Resfells Depositata in Cancelleria Oggi. 19 GEN. 2017 Il Funzionario diziario Patrizia Ciora 6