Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
La regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale; pertanto, dovendo essere l'indennità di buonuscita commisurata all'ultimo stipendio, alla stregua delle predette disposizioni normative, nel relativo calcolo non può tenersi conto degli aumenti stipendiali che - a seguito dello "scaglionamento" nel tempo degli incrementi spettanti nel periodo di vigenza di un dato accordo economico - vengano a maturare in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER TO, difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Ferdinando Salmeri e Simona Napolitani con domicilio eletto in Roma presso la seconda in viale delle Milizie n.
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, con sede in Roma, in persona del Procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, giusta atto per notaio Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Ozzola con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via Germanico n. 172
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 2077 in data 8 ottobre 1998/26 gennaio 2000 (R.G. 32255/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Antonio Spinoso per delega dell'avv. Simona Napolitani;
udito l'avv. Arturo Maresca per delega dell'avv. Massimo Ozzola;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a., ha rigettato la domanda di AR TO, già dipendente delle FS, volta al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante il computo di tutti gli aumenti stipendiali scaglionati nel triennio di vigenza contrattuale (CCNL 1990/1992), compresi quelli non percepiti perché con decorrenza successiva al pensionamento. Il Tribunale, disattese le eccezioni sollevate dal AR in ordine alla procura rilasciata dalle Ferrovie dello Stato al difensore per il giudizio di appello, ha ritenuto, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 37 e 96 del CCNL 1990-92 e dall'art. 14 della legge 829 del 1973, che il diritto del lavoratore ai singoli scaglioni matura non alla data di stipula del contratto, ma a quella per ciascuno di essi prevista, con la conseguenza che solo glì aumenti retributivi effettivamente corrisposti vanno computati ai fini della buonuscita, con esclusione di quelli non percepiti perché con decorrenza successiva alla data del collocamento a riposo.
Avverso questa decisione AR TO ricorre per cassazione con due motivi, cui le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 77 c.p.c. con riferimento all'art. 75 c.p.c. - inammissibilità del ricorso in appello, il ricorrente ripropone l'eccezione - disattesa dal Tribunale - di inesistenza di poteri rappresentativi nel soggetto - procuratore speciale - che conferì, per la s.p.a. FS, la procura al difensore per il giudizio di appello. Infatti, di tali poteri non venne offerta alcuna prova, sicché erano da ritenersi inesistenti.
Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti, al quale la Corte può procedere direttamente, essendo stato denunciato un error in procedendo, risulta che con il ricorso in appello depositato il 29 luglio 1996 le FS produssero, con specifica indicazione nell'indice dei documenti siglato in calce dal funzionario di cancelleria dott. Patrizia Bogni con timbro dell'ufficio recante la stessa data del 29 luglio 1996, il fascicolo di primo grado, il cui indice, siglato anch'esso dal collaboratore di cancelleria Orietta Turchetti con timbro dell'ufficio recante la data dell'11 settembre 1995, reca nell'elenco dei documenti "copia procura Not. Angelo Falcone del 26/5/93 rep. 9705" (sull'idoneità della procura Falcone ad attribuire al dott. Raffaele Ruggiero Rubino i poteri rappresentativi necessari per il conferimento della procura ad litem si è espressa in senso positivo la Corte a sezioni unite con sentenza 8 maggio 1998 n. 4666). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 37, 38 e 96 del CCNL 1990/1992, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura l'errata interpretazione data dal
Tribunale alle norme contrattuali che, nel disciplinare i criteri di calcolo della buonuscita, mirerebbero ad assicurare a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del contratto il medesimo trattamento economico. A tale interpretazione non sarebbe di ostacolo il fatto che l'art. 14 della legge n. 829 del 1973 faccia riferimento all'ultimo stipendio percepito, perché il diritto ai benefici economici contrattualmente previsti deve intendersi maturato - per tutti i lavoratori - alla data di entrata in vigore del contratto.
Il motivo è infondato.
Come di recente rilevato con sentenze 6 dicembre 2001 n. 15433 e 11 dicembre 2001 n. 15632, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso favorevole alla tesi della società resistente.
La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere soltanto corretta nella motivazione, nella parte in cui fonda la decisione sull'esame e sull'interpretazione del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della
Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un,. 12 aprile 2000 n. 130).
L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1^ aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1^ giugno 1994.
Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 l. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità.
È notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo).
Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro.
Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi.
Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricorrente infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 l. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1982, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge.
La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
Il ricorso va quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 18,30 (diciotto/30), oltre ad euro 1.000,00 (mille/00) per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002