Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5589
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Sentenza 18 aprile 2002

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La regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale; pertanto, dovendo essere l'indennità di buonuscita commisurata all'ultimo stipendio, alla stregua delle predette disposizioni normative, nel relativo calcolo non può tenersi conto degli aumenti stipendiali che - a seguito dello "scaglionamento" nel tempo degli incrementi spettanti nel periodo di vigenza di un dato accordo economico - vengano a maturare in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5589
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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