Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
Non incorre nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il giudice di appello che ritenga colpevole l'imputato del delitto di appropriazione indebita, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di truffa, non essendo configurabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto tale fatto costituisce una porzione della condotta originariamente contestata. (Nella specie, l'essersi l'imputato illegittimamente appropriato di denaro della persona offesa, senza ricorrere ad artifici o raggiri.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2834
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 27293/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE IE LU;
avverso la sentenza 22.1.14 della Corte d'Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile - Avv. Guandalini Fabio - che ha depositato nota spese e conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente - Avv. Mucciaccio Michelangelo -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso e per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.2.12 il Tribunale di Bologna condannava IE HE LU alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il delitto di truffa pluriaggravata ai sensi dei nn. 7 e 11 dell'art. 61 c.p. commessa ai danni della costituita parte civile AT Angela, nonché al risarcimento dei danni in suo favore, da liquidarsi in separato giudizio.
Con sentenza 22.1.14 la Corte d'Appello di Bologna, qualificato il delitto come appropriazione indebita ed esclusa l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11, riduceva la pena a mesi cinque di reclusione ed Euro 200,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Questi, in estrema sintesi, i fatti così come accertati in sede di merito: la AT e il HE, all'epoca legati da un rapporto sentimentale, nel 2005 avevano deciso di aprire un c/c cointestato, su cui la prima aveva versato i ratei della sua pensione e i propri risparmi ammontanti ad Euro 93.600,00. Tale conto era stato, poi, in gran parte prosciugato dal HE attraverso emissione di vari assegni a favore proprio o di terzi.
Tramite il proprio difensore HE IE LU ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) violazione dell'art. 521 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente per un reato (appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 7) diverso da quello contestato (truffa aggravata ex art. 61 c.p., nn. 7 e 11);
b) vizio di motivazione del diniego di espletamento di una perizia contabile che escludesse ammanchi ingiustificati dal c/c della persona offesa, cointestato a costei e al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa S.C. è costante nello statuire che può ravvisarsi violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. solo ove il fatto storico - inteso nella sua realtà fenomenica - ritenuto in sentenza si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da fare riferimento ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d'accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente menomata (cfr., ad es., Cass. Sez. 2, n. 47863 del 28.10.2003, dep. 15.12.2003; Cass. Sez. 4, n. 5678 del 10.11.89, dep. 20.4.90). Non è questo il caso: l'impugnata sentenza si è limitata ad accertare solo una porzione della condotta originariamente contestata, ossia l'avere il HE illegittimamente preso denaro della AT, escludendo che ciò sia avvenuto in forza di artifici o raggiri e riconoscendo in tale condotta soltanto un'appropriazione indebita.
In altre parole, il fatto ravvisato all'esito del grado d'appello costituisce un minus rispetto a quello originariamente contestato, il che esclude qualsivoglia violazione dell'art. 521 c.p.p. o concreta menomazione del diritto di difesa.
Quanto alla diversa qualificazione giuridica, non solo essa è consentita dallo stesso art. 521 c.p.p., comma 1, ma ciò non collide neppure con la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 6 della Convenzione ne', segnatamente, con la sentenza Drassich della Stessa Corte di Strasburgo, impropriamente richiamata in ricorso: infatti, essa riguarda il caso di una qualificazione giuridica del fatto più grave o che comunque abbia dato luogo a conseguenze negative e sia avvenuta nell'ultimo grado di giudizio senza che a riguardo l'imputato abbia potuto interloquire, mentre nel caso in esame la diversa qualificazione giuridica non solo è stata fornita nella sentenza d'appello, con successiva possibilità per il ricorrente di difendersi nel giudizio di legittimità, ma soprattutto è risultata meno grave e non ha comportato alcuna conseguenza deteriore per l'odierno ricorrente, neppure in termini di diversa strategia difensiva (nè in ricorso è stato dedotto alcunché per dimostrare quale sarebbe potuta essere una diversa linea di difesa).
2 - Il motivo che precede sub b) è inammissibile perché manifestamente infondato, noto essendo, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, dep.
5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n. 13086/98;
Cass. n. 6074/97; Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93). Men che meno tale diniego è sanzionabile sotto forma di vizio di motivazione, atteso che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4, n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. Un. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634). Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.
3- In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Valga, dunque, in proposito il noto principio - ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 - per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1, n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4, n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).
Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep.
11.9.2001).
4 - All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000. Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015