Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
In materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, nell'art. 155 comma primo cod. civ. ( che ha esplicitamente codificato un principio costantemente adottato in precedenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina ), e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge n. 898/70 - rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. In tale prospettiva consegue, da un lato, che la stessa posizione del genitore affidatario si configuri piuttosto che come un "diritto", come un "munus", e che la stessa regolamentazione del c.d. "diritto di visita" del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal "diritto" si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale "diritto - dovere" di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma primo della Costituzione, e viene posto, dall'art. 147 cod. civ., fra gli effetti del matrimonio.
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Sottrazione di minori e sospensione dalla responsabilità genitoriale: incostituzionale l'automatica applicazione della pena accessoria(nota a Corte Costituzionale 29 maggio 2020, n. 102). di Rita Russo Sommario: 1. La sanzione, la relazione familiare e la irragionevolezza degli automatismi 2. La relazione familiare e la scelta della soluzione adatta al caso concreto. 3. Il miglior interesse del minore e il giudice idoneo ad accertarlo. 1. La sanzione, la relazione familiare e la irragionevolezza degli automatismi. Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che …
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Sottrazione di minori e sospensione dalla responsabilità genitoriale: incostituzionale l'automatica applicazione della pena accessoria(nota a Corte Costituzionale 29 maggio 2020, n. 102). di Rita Russo Sommario: 1. La sanzione, la relazione familiare e la irragionevolezza degli automatismi 2. La relazione familiare e la scelta della soluzione adatta al caso concreto. 3. Il miglior interesse del minore e il giudice idoneo ad accertarlo. 1. La sanzione, la relazione familiare e la irragionevolezza degli automatismi. Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che …
Leggi di più… - 3. Sottrazione di minori e sospensione dalla responsabilità genitoriale: incostituzionale l’automatica applicazione della pena accessoria(nota a Corte Costituzionale…Rita Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, CICONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso l'avvocato PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CALVO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA IT;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 04431/00 proposto da:
LA IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 45, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO SANTANIELLO FLORA C/O ST.BONELLI EREDI, rappresentato e difeso, dall'avvocato ANGELINA BEVILACQUA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI SI IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 719/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 maggio 1994 FI Di TR chiedeva al Tribunale di Caltagirone di pronunciare la separazione personale dal coniuge RM IO, con addebito a quest'ultima. Con contestuale ricorso la IO chiedeva al medesimo Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al Di TR. Con sentenza del 21 novembre - 1^ dicembre 1997 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi senza addebito, affidava la figlia minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale con il relativo arredo, disciplinava il diritto di visita del padre autorizzandolo ad avere presso di sè la figlia a domeniche alterne dalle ore 10 alle ore 18 e nelle festività natalizie e pasquali, alternativamente, e nel mese di agosto per quindici giorni, determinava in L. 600.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, F assegno per il mantenimento della moglie e della figlia. Proposto appello dal Di TR ed appello incidentale dalla IO, con sentenza del 23 settembre - 12 ottobre 1999 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma, modificava il diritto di visita del padre nel senso che, oltre gli incontri domenicali previsti dal primo giudice, il predetto tenesse con sè la minore per trenta giorni continuativi nel mese di agosto e che il periodo indicato da detto giudice come "festività natalizie" fosse da intendere quello ricompreso tra la mattina del 24 dicembre e la sera del 6 gennaio ed il periodo indicato come "festività pasquali" quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua ed il lunedì successivo. Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, che in ordine alla reciproca richiesta di addebito l'istruttoria svolta aveva consentito di accertare P esistenza di una relazione extraconiugale del Di TR, a fronte della quale l'asserita e non provata reazione violenta della IO poteva configurarsi come legittima, ma che la violazione dell'obbligo di fedeltà non comportava automaticamente un addebito della separazione, in mancanza di elementi probatori idonei a delineare il contesto nel quale collocare il comportamento infedele, così da configurare una condotta oggettivamente grave ed offensiva nei confronti del coniuge.
Quanto al diritto di visita della minore, affermava non potersi accogliere la richiesta del padre di incontri infrasettimanali, perché contrastante con le esigenze scolastiche della bambina e con quelle lavorative del padre, ma che al fine di evitare l'interruzione del rapporto genitore - figlia appariva opportuno da un lato confermare il regime fissato per i fine settimana, dall'altro lato ampliare e precisare nei termini sopra indicati il periodo estivo e quelli delle festività.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di TR deducendo un unico motivo illustrato con memoria. La IO ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo del proprio ricorso, denunciando violazione dell'art. 155 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il Di TR censura la sentenza impugnata per aver disciplinato il suo diritto di visita nel fine settimana in termini contrastanti con l'interesse della more ad un valido e continuativo rapporto con la figura patema e tali da impedire, con F esclusione di ogni possibilità di pernottamento, qualsiasi quotidianità, confidenza e familiarità tra padre e figlia, senza peraltro fornire alcuna motivazione circa una scelta siffatta. Si sostiene che le esigenze scolastiche della minore e quelle lavorative del ricorrente richiamate in sentenza non costituiscono ragioni sufficienti per una così forte limitazione degli incontri.
Il motivo così sintetizzato va trattato congiuntamente, per la sua evidente connessione, con il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la IO, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deduce l'errore della Corte di Appello per aver esteso il diritto di visita del padre a trenta giorni nel periodo estivo, in contrasto con l'interesse della minore o., godere un sereno periodo di vacanza e con le esigenze lavorative del padre, e per aver definito i periodi delle festività natalizie e pasquali in modo da far trascorrere alla bambina dette festività per intero con uno solo dei genitori. Detti motivi sono entrambi infondati.
Come è noto, in materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto per la separazione dal legislatore della riforma del diritto di famiglia nell'art. 155 comma 1 c.c. (che ha esplicitamente codificato un principio costantemente adottato in precedenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina) e per il divorzio dall'art. 6 della relativa legge - dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentitì da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregrazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (v. per tutte Cass. 1999 n. 6312;
1997 n. 10791).
Peraltro, il principio fondante della tutela dell'interesse dei minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus:
come è stato efficacemente osservato in dottrina, il giudice della separazione e del divorzio non è chiamato ad attribuire all'uno o all'altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare. I medesimi principi e criteri soccorrono in relazione alla regolamentazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario, il quale si configura come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale diritto - dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, che trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30 comma 1 della Costituzione e che l'art. 147 c.c. pone tra gli effetti del matrimonio (v. Cass. 1998 n. 317, in motivazione). Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, il secondo comma dell'art. 155 c.c., il quale demanda al giudice di stabilire le modalità con le quali il coniuge non affidatario deve contribuire all'istruzione e all'educazione dei figli, e quindi anche di emettere i provvedimenti diretti ad assicurare a detto genitore rapporti adeguati con la prole, va opportunamente coordinato con il comma successivo, nella parte in cui afferma il diritto ed il dovere del non affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, così che il diritto di visita si inscrive tra gli strumenti volti a realizzare dette finalità e costituisce anch'esso espressione di un munus, che il giudice deve regolare quanto al suo esercizio, ma non può discrezionalmente disconoscere se non ricorrano gravi e comprovate ragioni di contrasto con l'interesse fondamentale del minore (v. sul punto Cass. 1996 n. 364; 1994 n. 6548; 1989 n. 3249;
1985 n. 2882). Conseguentemente, tale diritto, che certamente, per la sua richiamata connotazione, non ha carattere assoluto ed inderogabile, ma riceve tutela soltanto nei limiti della sua compatibilità con il prevalente interesse del figlio, assunto dalla legge come imprescindibile criterio di riferimento, non può essere escluso o limitato in base a mere valutazioni di convenienza del coniuge affidatario (così Cass. 1980 n. 6446; 1978 n. 259). La sentenza impugnata appare immune dal vizi sotto opposte prospettive denunciati nei motivi in esame, avendo dato ampio conto delle ragioni, connesse agli impegni scolastici della bambina ed alle esigenze lavorative del padre, che inducevano a ravvisare come interesse primario della medesima quello di limitare le visite del Di TR alle giornate domenicali alternate ed al tempo stesso di assicurare un più intenso rapporto con il genitore attraverso una più lunga permanenza presso di lui nel periodo estivo e nelle festività natalizie e pasquali. Ogni ulteriore valutazione in ordine alla rispondenza della soluzione adottata all'interesse della minore non è chiaramente proponibile in questa sede.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 151 comma 2 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la IO censura la sentenza impugnata per aver escluso che la separazione fosse addebitabile al marito, erroneamente negando, in contrasto con le emergenze della prova testimoniale espletata, che la relazione extraconiugale del Di TR fosse stata determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e avesse recato grave pregiudizio all'educazione della figlia.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha puntualmente applicato il principio di diritto secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, ed in conseguenza di essa (v. tra le tante, più di recente, Cass. 2001 n. 12130; 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 9472; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489; 1998 n. 10742), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto.
In aderenza a tale principio la Corte territoriale ha preso in esame la denunciata violazione da parte del Di TR dell'obbligo di fedeltà ed ha ritenuto con motivazione adeguata e logicamente corretta che in assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a chiarire il contesto nel quale il comportamento infedele si collocava non poteva ad esso attribuirsi efficacia causale nel verificarsi della crisi coniugale.
È peraltro appena il caso di ricordare che V apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di cassazione in presenza di una motivazione congrua e logica, così che ogni ulteriore deduzione rivolta a proporre una diversa valutazione degli elementi esaminati dalla Corte di Appello deve considerarsi inammissibile.
I due ricorsi devono essere in conclusione rigettati. L'esito della lite induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002