Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall'interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 55453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55453 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
55453-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 2204/2017 - Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.38880/2016 RAFFAELLO MAGI № 12 ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RO RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/08/2016 del TRIBUNALE di RAGUSA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
DOTT. STEFANO TOCCI, CHE lette/sentite le conclusioni del PG 1 на CHIRSTO IL RIGETTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 23 agosto 2016, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di AR La SA di eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 313 del 2002. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del La SA chiedendone l'annullamento e deducendo con unico, articolato motivo l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002 e dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente ha premesso che la condanna della cui iscrizione si era chiesta l'eliminazione era costituita dalla sentenza di applicazione di pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. emessa dal Pretore di Ragusa il 7 luglio 1997, irrevocabile in data 1° ottobre 1997, relativa alla pena di lire 300.000 di multa per il delitto di diffamazione commesso in Ragusa, il 7 dicembre 2015. Egli ha poi sostenuto che l'istanza si era correttamente fondata sulla disposizione di cui all'art. 5 cit., in quanto la diffamazione era reato rientrante nella competenza del Giudice di pace, per cui si era avuta condanna da parte di giudice diverso. Quanto al dubbio di applicabilità della norma alle sentenze antecedenti alla sua entrata in vigore espresso preliminarmente nel provvedimento impugnato, si trattava di perplessità infondata, deponendo in tal senso l'art. 45 d.P.R. n. 313 del 2002 che disponeva l'eliminazione proprio di quei reati commessi in tempo antecedente all'entrata in vigore del suddetto d.P.R. con la disciplina di cui allo stesso art. 5 cit., come l'interpretazione preferibile confermava. Poi l'ordinanza aveva fatto erronea applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che, al pari di altre norme (quale l'art. 178 cod. pen.), riconnetteva alla dichiarazione di estinzione del reato anche l'estinzione di ogni effetto penale, sicché dal momento della suddetta estinzione nessuna conseguenza dannosa poteva residuare per l'interessato; e non era fondato sostenere che l'iscrizione della condanna nel casellario non costituisse un effetto penale, giacché l'interpretazione più recente aveva privilegiato una nozione unitaria di quel concetto giuridico, utilizzato dal legislatore per annettere conseguenze estintive premiali a comportamenti ritenuti meritevoli di considerazione quali manifestazioni di emenda, senza accedere a limitazioni interpretative non supportate da indicazioni normative in tal senso. In definitiva, per il ricorrente, fra gli effetti penali sono da ricomprendersi tutte le conseguenze sfavorevoli diverse dalle pene accessorie derivanti 2 direttamente dalla condanna, tali da comportare un particolare aggravamento di successive situazioni giuridiche riferibili al condannato o da risolversi in incapacità: e la permanenza dell'iscrizione viene prospettata come idonea ad influenzare il giudizio sulla personalità del condannato e da incidere sulla sua capacità (ad esempio per l'impossibilità di ricoprire determinate cariche).
3. Il Procuratore generale ha sollecitato il rigetto del ricorso, in quanto la disposizione applicata esige espressamente, per la chiesta eliminazione della condanna dal casellario, che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato, come invece era avvenuto nel caso di specie. Il fatto poi che all'accertamento di tale reato, pur con l'applicazione di pena concordata, sia seguita la declaratoria di estinzione dello stesso in funzione premiale per la scelta del rito non può, secondo l'Autorità requirente, influire sull'applicazione del limite fissato dall'art. 5 d.P.R. n. 313 del 2002, norma che si è riferita, per determinare l'effetto ostativo, al fatto storico accertato come reato, e non alla persistenza nel tempo dello stesso, stabilendo la non meritevolezza del conseguimento dell'eliminazione a prescindere dalle vicende estintive riguardanti il nuovo reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata, per cui essa va rigettata.
2. Il Tribunale, dopo aver premesso che reputa dubbio che la norma invocata (art. 5 d.P.R. n. 313 del 2002) possa applicarsi al caso, come quello in esame, di sentenza di condanna già divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, ha rilevato in via dirimente che dall'esame del certificato del casellario giudiziale emerge che il La SA ha commesso ulteriori reati per i quali è stata applicata la pena patteggiata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. entro il termine di cinque anni dal giorno in cui era stata eseguita la pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condanna oggetto dell'istanza di eliminazione della relativa iscrizione. Tale pronuncia, per il Tribunale, è impeditiva dell'accoglimento dell'istanza, stante l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, senza che possa orientare diversamente la constatazione che i reati oggetto dell'ulteriore condanna erano stati poi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. La possibilità prospettata dall'istante non viene, quindi, ritenuta consentita 3 dall'art. 5 cit., posto che di norma l'iscrizione nel casellario giudiziale non rientra, ai fini qui rilevanti, negli effetti penali della condanna e che nessun dato normativo induce a considerare l'estinzione del reato quale effetto penale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002. 3. Il Collegio ritiene che l'inquadramento privilegiato con l'argomento principale del giudice del provvedimento impugnato sia da condividere. Sulla questione di ordine pregiudiziale - posta dallo stesso Tribunale in linea meramente dubitava si prende atto dell'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità quando non ha ritenuto, in via generale, consentita l'eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze, concernenti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace, già passate in giudicato alla data di pubblicazione del d.lgs. n. 274 del 2000, neppure in virtù del principio di prevalenza della norma più favorevole, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in ragione dell'affermata inapplicabilità ai detti provvedimenti dell'art. 46 d.lgs. n. 274 del 2000, riguardante l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace, in costanza di dati presupposti, nonché l'inapplicabilità della disciplina transitoria (artt. 63, 64 e 65 d.lgs. n. 274 del 2000) che non riguarda le sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del detto decreto legislativo. Tale orientamento non reputa sussistenti, in tal caso, neanche i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002, il quale, prevedendo l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, viene in questa chiave interpretato come riferito alle condanne non irrevocabili cui è possibile applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000, e non anche alle sentenze passate in giudicato prima delle sua vigenza, per le quali varrebbe il principio dell'intangibilità del giudicato. -E' da riflettere peraltro che a questa lettura della norma che pone al centro dell'esegesi l'elemento letterale è corretto contrapporne un'altra che fa leva - sull'art. 45 d.P.R. n. 313 del 2002 secondo cui le iscrizioni relative ai reati di cui all'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 274 del 2000, commessi prima del 2 gennaio 2002 (ossia prima dell'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 274 del 2000), non sono riportate nei certificati di cui agli artt. 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'art. 5, comma 2, lettere e, g ed h. Questa disposizione autorizza a formulare proprio a tal fine, per come esplicitato dalla norma or ora citata, una necessaria relatio retrospettiva dei reati (commessi ed anche accertati in tempo pregresso) poi attribuiti dal suddetto intervento riformatore alla competenza dell'istituito giudice di pace. Al riguardo appare persuasivo il riferimento ad altro insegnamento di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 1599 del 09/10/2014, dep. 2015, Intini, Rv. 262071) secondo cui, con riferimento a questione distinta da quella qui in esame, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) d.P.R. n. 313 del 2002 - lì dove prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato si applica anche a coloro i quali abbiano fruito dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, una volta che siano decorsi, rispettivamente, cinque anni o dieci anni dall'estinzione dei reati medesimi. Questa situazione si perfeziona quando nel corso del suddetto lasso il condannato non abbia commesso altri reati, così dovendo interpretarsi necessariamente la norma succitata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 210, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen." contenuto nel comma 2, lett. d), del medesimo art. 5. 4. Superata, pertanto, la questione preliminare, si è evidenziato che, come per la riabilitazione, l'estinzione degli ordinari effetti penali della condanna prodotta dalla fattispecie estintiva del reato di cui all'art. 445 cod. proc. pen., richiama un concetto unitario dell'espressione "ogni effetto penale" adottata in diversi contesti ed istituti dal legislatore per annettere conseguenze estintive premiali a comportamenti ritenuti meritevoli di considerazione quali positive manifestazioni di ravvedimento ed emenda, così da innescare il recupero della posizione antecedente alla condanna rispetto a sanzioni ricollegate ad un obbligo - di fare o di non fare che sia posto per legge, in via automatica, in capo al condannato per effetto della sola pregressa pronuncia di condanna. In questa condivisibile prospettiva si è così affermato che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza dell'applicazione di pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. pen., prevista in caso di assenza di commissione in un dato periodo temporale di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, determina la cessazione dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite, ove la sentenza di patteggiamento abbia avuto ad oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso (v. Sez. 1, n. 45378 del 27/10/2011, Aiello, Rv. 251458, con richiamo operato 5 dalla succitata pronuncia anche a Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689, per l'affermazione del principio secondo cui, quando la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato). Peraltro questo approdo va considerato tenendo pur sempre conto dell'avvenuta rilevazione del fatto che ha determinato la condanna (o la pronuncia ad essa equiparata) relativa al reato poi dichiarato estinto, in tal senso essendosi già chiarito, sempre in tema di sentenza di patteggiamento, che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine ivi stabilito deve intendersi limitata - con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, qualora sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. in ordine alla giuridica possibilità di concedere un secondo beneficio (v. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529). Appare, in questa luce, rilevante considerare che, fra le situazioni giuridiche non oggetto di rimozione a seguito della pronuncia di estinzione ex art. 445 cod. pen., figura la permanente iscrizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti nel casellario giudiziale: sicché, qualora essa abbia avuto ad oggetto un fatto che sia successivamente depenalizzato, la pronuncia deve essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur se sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al citato art. 445, comma 2, del codice di rito. Anche dopo tale estinzione, infatti, residua l'iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati e l'iscrizione costituisce peculiare effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena concordata): l'interesse alla cui rimozione ove ne ricorrano i presuppósti, ad esempio per sopravvenuta depenalizzazione legittima la susseguente revoca della sentenza (in questa direzione cfr., con riferimento alla vigenza degli artt. 686 e ss. cod. proc. pen., Sez. 3, n. 7088 del 15/01/2002, Candido, Rv. 221692; v. ancora nel medesimo senso Sez. 3, n. 46218 del 15/11/2011, Girardini, Rv. 251603, secondo la quale sussiste l'interesse a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato, pur quando sia già maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., residuando, anche dopo detta estinzione, l'iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale non rilasciato a richiesta dei privati). La permanenza, dunque, di iscrizioni nel casellario giudiziale relativamente a condanne aventi ad oggetto reati estinti costituisce una caratteristica propria della disciplina di cui al d.P.R. n. 313 del 2002 (come si desume da un raffronto critico fra l'art. 3, relativo alle iscrizioni, l'art. 5, relativo all'eliminazione delle iscrizioni, e gli artt. 21 e ss., relativi ai certificati del casellario, come spediti a seconda del soggetto richiedente): pertanto, essa determina la sussistenza dell'interesse del soggetto ad ottenerne l'eliminazione in ipotesi di sopravvenuta abolitio criminis. Pertanto, il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato anche quando quest'ultimo sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l'intervento di una causa estintiva, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 313 del 2002 (v. Sez. 1, n. 4334 del 10/01/2012; Marrone, Rv. 251853, in tema di reato di guida senza patente depenalizzato).
5. Orbene, residuando l'iscrizione nel casellario della stessa pronuncia oggetto della fattispecie estintiva del reato e dei relativi effetti penali di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per il perseguimento della persistente funzione informativa, di matrice pubblicistica demandata dall'ordinamento - all'inserzione del relativo fatto giuridico nel registro nazionale contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati mira a perseguire, non sarebbe poi coerente far scaturire dal medesimo fatto estintivo la maturazione dell'effetto idoneo a porre nel nulla la rilevazione dell'effettiva commissione del fatto dalla legge ritenuto impeditivo del perfezionamento della situazione legittimante l'eliminazione dell'iscrizione dallo stesso registro del pregresso provvedimento giudiziario di condanna. Di conseguenza, avendo l'art. 5, comma e, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002, stabilito l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, soltanto se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato, qualora nei periodi indicati il nuovo reato risulti invece commesso, non si determina la situazione legittimante l'eliminazione dell'iscrizione. Questo esito negativo si verifica anche quando il reato susseguente sia stato accertato con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e, 7 poi, in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo pur dopo la maturazione di tale - la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa fattispecie- iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato susseguente. In coerenza con quanto prima precisato, diverso sarebbe l'esito del ragionamento se, non di mera estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. pen. si trattasse, bensì di radicale elisione dell'illecito penale determinata da sopravvenuta abolitio criminis. Nel caso in esame, però, il giudice di merito competente ex art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002 ha acclarato esclusivamente l'evento impeditivo dell'eliminazione dell'iscrizione determinato dalla commissione del nuovo reato nel periodo fissato dalla norma: sicché occorre ritenere fondata la sua risposta negativa all'istanza del La SA.
6. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente VincenzoStani AntonellaPatrizia Mazzei Fromage DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC 2017. M ADI E R P U S Pietro Di Ma 8 0