Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 55453
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Sentenza 15 giugno 2017

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La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall'interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 55453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 55453
    Data del deposito : 15 giugno 2017

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