Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 5 comma secondo, lett. h) del d.P.R. n. 313 del 2002 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - si applica anche a coloro i quali abbiano fruito dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, una volta che siano decorsi, rispettivamente, cinque anni o dieci anni dalla estinzione dei reati medesimi, da equiparare all'esecuzione delle subite sanzioni, nel corso dei quali il condannato non abbia commesso altri reati. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la necessità di questa interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 5, comma secondo, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2010, n.287, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso"salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen." contenuto nel comma secondo, lett. d), del medesimo art. 5.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2865
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 12943/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN GI, nato a [...] il [...];avverso l'ordinanza del 13/01/2014 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnato provvedimento, nei limiti dell'oggetto del ricorso, con disposizione di cancellazione dell'iscrizione della sentenza del Pretore di Desio, in data 10 dicembre 1977, dal casellario giudiziale. RITENUTO IN FATTO
1. NI GI ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, avvocato Fasce Vittorio, munito di procura speciale, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 13 gennaio 2014, nella parte in cui è stata respinta la sua istanza di cancellazione dell'iscrizione, nel casellario giudiziale, della sentenza del Pretore di Desio, pronunciata il 10 dicembre 1977, irrevocabile dal 31 dicembre 1977, con la quale l'NI fu condannato alla pena della multa di lire duecentomila per il delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., con i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, e successiva dichiarazione di estinzione del reato, con provvedimento dello stesso Pretore, in data 28 novembre 1978, applicativo dell'amnistia concessa con D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Con la suddetta ordinanza del 13 gennaio 2014 è stata accolta, invece, la richiesta di cancellazione del decreto penale emesso, nei confronti dell'NI, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia in data 12 dicembre 2001, irrevocabile dal 30 gennaio 2002, e ne è stata disposta la cancellazione dell'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale.
2. Lamenta il ricorrente con unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), che il Tribunale di Taranto avrebbe erroneamente applicato la norma di cui al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. h), (Testo unico in materia di casellario giudiziario).
Il Tribunale ha negato la cancellazione sulla base della letterale interpretazione della predetta norma, la quale prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria inflitta, o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.
Nel caso di specie, essendo stata disposta la sospensione condizionale della pena pecuniaria, essa non poteva ritenersi eseguita e, pertanto, non era legittimo, secondo il Tribunale, disporre la cancellazione dell'iscrizione della relativa sentenza di condanna nel casellario giudiziale.
Osserva, al contrario, il ricorrente che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone la soluzione opposta a quella sostenuta nell'ordinanza impugnata, anche alla luce della sentenza del giudice della L. n. 287 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione, di cui allo stesso D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), nella parte in cui non consentiva, nei casi di concessione di alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., la cancellazione delle iscrizioni di condanna, altrimenti prevista, con riguardo alle contravvenzioni per le quali era stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno dell'esecuzione della pena ovvero della sua estinzione in altro modo.
3. Il Pubblico Ministero, nella requisitoria depositata il 3 giugno 2014, ha ritenuto fondata la censura e ha concluso nei termini in epigrafe indicati.
4. Il ricorrente ha fatto pervenire, il 19 agosto 2014, memoria difensiva nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso, rappresentando di aver subito, dopo la condanna a pena pecuniaria sospesa, per cui richiede l'eliminazione dell'iscrizione, altra condanna per fatto commesso il 28 gennaio 1983, nei cinque anni successivi all'estinzione del primo reato ex art. 167 c.p., giusta sentenza 27/05/1986 del Tribunale di Pavia, parzialmente riformata in appello e irrevocabile dal 2/06/1989, per il reato previsto dalla L. n. 474 del 1957, art. 1, comma 3, (violazione delle disposizioni sugli oli minerali), ma rappresenta che quest'ultimo reato è stato depenalizzato con D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e, pertanto, è intervenuta revoca della relativa sentenza di condanna a L.
1.600.000 di multa, giusta ordinanza del Tribunale di Pavia, giudice dell'esecuzione, ex art. 673 c.p.p., comma 1, emessa il 18 luglio 2014 e allegata alla memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come si è detto, il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. h), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) dispone, con riguardo ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati di attuale competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, l'eliminazione delle relative iscrizioni nel casellario giudiziale se, entro i cinque anni dall'esecuzione della pena nel caso di irrogazione di pena pecuniaria, ovvero nei dieci anni dall'esecuzione di una pena diversa, la persona condannata non abbia commesso un ulteriore reato.
A tali casi deve essere equiparato, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, avallata dalla sentenza della Corte cost. n. 287 del 2010, pur pertinente ad altra lett. d) dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 313 del 2002, cit., l'ipotesi in cui, risultando la pena per reato, successivamente divenuto di competenza del giudice di pace, condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p., - beneficio, quest'ultimo, escluso per le pene irrogate dal giudice di pace a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 60, in vigore dal 2/01/2002-, non sia stato commesso un ulteriore reato nel termine di cinque o dieci anni, secondo che si tratti di pena pecuniaria o di pena diversa, dall'estinzione del reato sanzionato con la pena condizionalmente sospesa.
Tale interpretazione discende, come correttamente rilevato dal ricorrente, dalla richiamata sentenza della Corte cost. n. 287 del 22/09/2010, che ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.". Originariamente la norma prevedeva -come eccezione alla regola dell'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta- l'esclusione della cancellazione per i provvedimenti con i quali erano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e/o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La ratio legis risiedeva nel divieto di concessione della sospensione condizionale per più di una volta (originario art. 164 c.p.) e nella previsione di revoca dell'ordine di non menzione, qualora il condannato avesse commesso successivamente un delitto (art. 175 c.p.). Il legislatore, ritenendo necessaria l'iscrizione sine die della condanna, aveva stabilito una simmetria fra il trattamento più favorevole derivante dalla concessione dei predetti benefici e la conseguenza più sfavorevole del carattere perenne dell'iscrizione, volto ad evitare che il beneficiario ottenesse ulteriori vantaggi dalla minore severità della condanna subita, nell'ipotesi di successive condanne. Tuttavia, il rigore del divieto di concessione plurima della sospensione condizionale, come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, si è nel tempo attenuato per effetto di interventi della stessa Corte e del legislatore, che hanno ammesso, a determinate condizioni, la reiterabilità del beneficio. È emersa, infatti, la tendenza ad evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità si proietti senza limiti sul futuro, con l'esito paradossale che una violazione punita lievemente possa essere preclusiva di una specifica valutazione del giudice con riguardo ad un reato commesso anche dopo molti anni, quando la prima condanna, con tutti i suoi effetti, si è già estinta per il decorso di un determinato lasso di tempo senza la commissione di altro reato. Le nuove discipline riguardanti le pene irrogate con decreto penale o in seguito a patteggiamento, o da parte del giudice di pace, dimostrano che le condanne a pene lievi per reati di modesta rilevanza sono considerate diversamente, essendo privilegiata la valutazione della specificità dei casi concreti rispetto alla gravita delle trasgressioni e all'esigenza di non aggravare, con la perpetuità delle preclusioni, gli effetti di comportamenti antigiuridici non gravi e lontani nel tempo.
Tale tendenza legislativa ed ermeneutica si pone in contraddizione con un'interpretazione restrittiva del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. h), così come già ritenuto dalla Corte
costituzionale per la lettera d) della stessa norma, poiché capovolge irragionevolmente i trattamenti riservati, rispettivamente, al condannato destinatario dei menzionati benefici e a quello cui, invece, siano stati negati, e genera una stridente diversità di trattamento fra condannati a pene per reati divenuti di competenza del giudice di pace, a seconda del tempo di emissione delle relative condanne, se anteriore o meno alla competenza penale del giudice di pace, consentendo il precedente sistema normativo il beneficio della sospensione condizionale delle pene irrogate per reati che, giudicati invece dal giudice di pace, non permettono più l'applicazione del medesimo beneficio, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60, in vigore dal 2 gennaio 2002.
Se in origine la cautela contro possibili trasgressioni successive, rendendo retroattivamente immeritevoli dei benefici coloro che ne avessero goduto, prevaleva sul diritto a pretendere che non fosse conservata memoria di infrazioni "bagatellari", oggi il bilanciamento fra le due opposte tutele (quella del "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in passato di modeste infrazioni e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita reiterazione dei benefici) porta alla prevalenza della prima.
In particolare, la prevista eliminazione della possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, col conseguente venir meno dell'esigenza della menzione sine die nel certificato del casellario della sentenza che concede il beneficio, il cui senso era quello di evitare la reiterazione di esso, esclude che la concessione della sospensione condizionale possa porsi in contrasto con la possibilità di cancellazione dell'iscrizione; ne' potrebbe ritenersi non eseguita la pena in caso di concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., cui consegue l'estinzione del reato alle condizioni previste dall'art. 167 del medesimo codice. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 dell'8 ottobre 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.", del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", del medesimo D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, lett. h), va interpretata nel senso che coloro i quali abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., per reati divenuti di competenza del giudice di pace, come tali non più passibili di sospensione condizionale della pena a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 60, contenente "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace", non sono esclusi dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai corrispondenti provvedimenti giudiziari di condanna, una volta che siano decorsi cinque anni (se è stata inflitta la pena pecuniaria) o dieci anni (se è stata inflitta una pena diversa) dall'estinzione dei medesimi reati, ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p., da equiparare all'esecuzione delle subite sanzioni, nel corso dei quali il condannato non abbia commesso altri reati;
e ciò in coerenza coi parametri costituzionali richiamati nella citata sentenza del giudice delle leggi, per evitare un trattamento irragionevolmente differenziato dei condannati per reati previsti dalle stesse norme, sulla base di una cautela che ormai è divenuta eccessiva e sproporzionata allo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per i condannati a pene più severe senza benefici.
2. Venendo al caso di specie, sussistono i presupposti della cancellazione richiesta, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata che precede, poiché:
a) l'NI è stato condannato per il delitto di lesioni personali colpose, perseguibile a querela, divenuto di competenza del giudice di pace, alla pena pecuniaria di lire duecentomila di multa, condizionalmente sospesa, giusta sentenza del 10 dicembre 1977 del Pretore di Desio;
b) tale reato si è estinto, ai sensi dell'art. 167 c.p., per mancata commissione di altro delitto nei cinque anni (scaduti il 31 dicembre 1982) dall'acquisita irrevocabilità, il 31 dicembre 1977, della suddetta sentenza;
c) nei cinque anni ancora successivi a tale estinzione, risulta un solo delitto, commesso il 28 gennaio 1983, per violazione delle disposizioni sugli oli minerali, previsto dal L. 2 luglio 1957, n. 474, art. 1, comma 3, abrogata con D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
d) tale condanna è stata revocata, come documentato dal difensore, giusta ordinanza ai sensi dell'art. 673 c.p.p., emessa dal Tribunale di Pavia, giudice dell'esecuzione, in data 18 luglio 2014. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla negata eliminazione della suddetta iscrizione, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa cancellatone, che dispone, della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna emessa il 10 dicembre 1977 dal Pretore di Desio nei confronti di NI GI.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015