Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
Sussiste l'interesse a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato pur quando sia già maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen., residuando, anche dopo detta estinzione, l'iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale non rilasciato a richiesta dei privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2011, n. 46218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46218 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 15/11/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1953
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 12126/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA DO, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento emesso il 30 dicembre 2010 dal GIP del tribunale di Monza;
udita nella udienza in camera di consiglio del 15 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, decidendo de plano, rigettò l'istanza di RA DO volta ad ottenere la revoca, ex art. 673 c.p., della condanna di cui alla sentenza di patteggiamento 6.11.1998, concernente il reato depenalizzato di cui al D.L. 10 luglio 1982, n.429, art. 2, comma 3, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516.
Il RA propone ricorso per cassazione deducendo: a) mancato rispetto della procedura dell'incidente di esecuzione, essendo stata la pronuncia (di rigetto e non di inammissibilità) adottata in assenza del contraddittorio;
b) che erroneamente il giudice non ha tenuto conto che è stato abrogato il principio della ultrattività della norma penale tributaria e che la già dichiarata estinzione del reato non fa venir meno l'interesse alla revoca della sentenza di condanna;
c) mancanza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed assorbente motivo è fondato.
Difatti, pur essendo già intervenuta declaratoria di estinzione dei reati ex art. 445 c.p.p., vi è interesse del RA alla pronuncia, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 c.p.p. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza" (Sez. 3, 15.4.2002, n. 7088, Candido, m. 221692). Nella specie, pertanto, non si verteva in una ipotesi di inammissibilità per difetto di interesse, ne' per manifesta infondatezza e neppure per mera riproposizione di istanza già rigettata. Del resto, l'istanza è stata rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile. Il giudice quindi non poteva provvedere de plano ma avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art.666 c.p.p., comma 3. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Monza
per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011