Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato anche quando quest'ultimo sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l'intervento di una causa estintiva, in quanto, in applicazione del principio del "favor rei", tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 313 del 2002. (Fattispecie in tema di reato di guida senza patente depenalizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 6
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 25180/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NZ N. IL 04/07/1952;
avverso l'ordinanza n. 11/2008 TRIBUNALE di LANCIANO, del 06/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, 3.8.2007 n. 119, il decreto di espulsione, il ricorso;
Letta la requisitoria del S. Procuratore Generale, Dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.
OSSERVA
1- MA IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 6/8.4.2011 del tribunale di Lanciano in composizione monocratica, di rigetto, in sede di opposizione avverso pregresso provvedimento in fase esecutiva dello stesso giudice, dell'istanza volta a dichiarare l'abolitio criminis del reato di guida senza patente, per il quale era stato condannato con sentenza, datata 15.10.1976, del pretore di Lanciano, reato peraltro estinto per il decorso del termine di due anni dalla predetta condanna con la quale era stata concessa, per l'appunto, la sospensione condizionale della pena.
2 - Il giudice della esecuzione riteneva che, una volta estinto il reato per il decorso del tempo alle condizioni previste dagli artt.163 e 167 c.p., la successiva depenalizzazione del reato ad opera del
D.L. n. 507 del 1999 - depenalizzazione poi rientrata in seguito al D.L. 3 agosto 2007, n. 119, conv. con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 - non avrebbe potuto più incidere su una realtà giuridica ormai estinta, a pena di contrastare lo spirito e la lettera dell'art. 2 c.p.. Di rimando i motivi di ricorso, ben cinque che richiamano sotto più profili l'immanenza del principio del favor rei, tratto dalle applicazioni giurisprudenziali dell'art.2 c.p., comma 2, svolgono un ragionamento che fa perno, in conclusione, sugli effetti sostanziali diversi conseguenti all'applicazione della causa estintiva o dell'abrogatio legis: nel primo caso permanendo l'effetto penale costituito dalla iscrizione del reato in tal modo estinto nel casellario giudiziale, effetto che nel secondo caso non conseguirebbe, dando luogo così ad una situazione giuridica più favorevole per il già condannato.
3 - Il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.
Non ignora la Corte i precedenti giurisprudenziali menzionati nella richiesta del Procuratore generale, che cioè il giudice è tenuto a dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in caso di abolitio criminis anche quando sussista una causa estintiva del reato stesso;
ma qualora come nel caso di specie - la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, deve dichiarare l'estinzione del reato se la relativa causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (cfr. Sez. un., 22 ottobre 1977, Ferruzzi;
Sez. un., 30 giugno 1984, Savanelli;
Sez. 6, 28.9/7.11.2000, P.G. in proc. Mirto, Rv 217367). Ma il principio, cosi affermato in assoluto, deve pur fare i conti con le situazioni concrete, diverse l'una dall'altra e che meritano specifiche considerazioni in relazione ai residui di carattere penale e/o amministrativo derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra formula di definizione del procedimento penale, anche in fase esecutiva. In tutti i casi è la regola del favor rei che segnala quale debba essere il timone della decisione verso gli approdi più consoni alla soluzione del caso rispettosa dei valori sottesi al principio generale per l'appunto, del favor rei in presenza di possibili soluzioni alternative, salvo eccezioni ubbidienti comunque al principio di ragionevolezza. Così nell'ottica di una tale ratio si pone quella giurisprudenza secondo la quale il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 c.p.p., non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto, debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo (Sez. 3, 26.10.2000/1.2.2001, Reggiani, Rv 218532). Ne consegue che in tale ottica è fuorviante una regola che ai fini della decisione prescelga la declaratoria di una causa estintiva invece che di un'altra ovvero una causa estintiva invece che di una abrogatio legis in base alla dimensione cronologica che li caratterizza, privilegiando così l'anteriorità nel tempo dell'una rispetto all'altra. La regola, intanto, è sconfessata dal principio sotteso alla disciplina normativa che regola - art. 183 c.p. - il concorso di cause estintive del reato o della pena che ha riguardo, e solo, alla maggiore, come criterio di scelta, efficacia della causa e che tende alla applicazione di tutte quelle concorrenti al fine di eliminare ogni residuo effetto penale del reato.
Ora è indubbio che in sede esecutiva la pronuncia che, revocando la sentenza di condanna, dichiari l'abrogazione della norma incriminatrice ex art. 673 c.p.p., al contrario della pronuncia di estinzione del reato ex art. 167 c.p. fa cessare tutti gli effetti penali della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario ex D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. a). Opinare diversamente avrebbe il significato di aderire alla giurisprudenza dei concetti vuoti a scapito di quella attenta agli interessi profondi dell'ordinamento. E di quest'ultima fa buona applicazione quella giurisprudenza secondo cui la sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un reato successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2: dopo tale estinzione infatti residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna, l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza (Sez. 3, 15.1/22.2.2002, Candido G., Rv 221692). Il residuo effetto penale, invero, una traccia cioè pesante nella vita del condannato, visibile nel caso di ulteriori procedimenti penali, è ben più sfavorevole, proprio perché penale, ad una possibile sanzione amministrativa. Peraltro non sembra azzardato sostenere che, nel caso di specie, sia possibile l'applicazione analogica della disciplina propria, in tema di concorso di cause estintive, dell'art. 183 c.p., comma 3: invero se è possibile l'applicazione cumulativa di più cause estintive che valgano a far cessare qualsiasi effetto penale, dopo l'estinzione del reato o della pena, a fortiori sarà possibile estendere la possibilità di una contestuale applicazione tra due cause, una semplicemente estintiva, come nella specie, del reato, l'altra, più radicale, abrogatrice addirittura della norma incriminatrice del fatto di reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca la sentenza emessa dal pretore di Lanciano il 5.10.1976 nei confronti di MA IO perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si comunichi per gli adempimenti ai sensi dell'art. 193 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012