Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 7088
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Sentenza 15 gennaio 2002

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La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 del codice di rito anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 dello stesso codice: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 cod. proc. pen. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 7088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7088
    Data del deposito : 15 gennaio 2002

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