Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 del codice di rito anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 dello stesso codice: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 cod. proc. pen. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 15/01/2002
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 38
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 27150/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GI, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 30.5.2001 dal g.i.p. del tribunale di Catania.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Bruno Ranieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza 12.6.1990 del g.i.p. del tribunale di Catania,
Osserva:
In fatto e in diritto
1. - GI DO, al quale il g.i.p. del tribunale di Catania, con sentenza del 12.6.1990, divenuta esecutiva il 29.6.1990, aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di sei mesi di reclusione e lire 2.000.000 di multa in ordine alle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 2, nn. 1 e 2, comma 4 e comma 6, e al delitto di cui all'art.2, comma 2, della legge 516/1982 (nel testo precedente alla modifica introdotta dalla legge 15.5.1991 n. 154), chiedeva al giudice dell'esecuzione la revoca della stessa sentenza a seguito dell'abolitio criminis disposta dall'art. 25 del D.Lgs. 10.3.2000 n.74. Il g.i.p. del tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.5.2001, rigettava l'istanza, osservando che i reati predetti erano già estinti ai sensi del secondo comma dell'art. 445 c.p.p., posto che era ormai decorso il termine quinquennale previsto dalla norma senza che il DO avesse commesso altri reati della stessa indole.
Il giudice rilevava che la revoca ex art. 673 c.p.p. può essere disposta solo se, essendo ancora attuali in tutto o in parte gli effetti penali della revocanda sentenza, sussista un concreto interesse a ottenere la revoca richiesta. A questo riguardo, l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, che permane dopo l'estinzione del reato ex art. 445, secondo comma, c.p.p., non rientra - secondo il giudice - tra gli effetti penali, che come tali giustifichino un interesse alla revoca.
2 - Il difensore del DO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con articolate argomentazioni, violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma 2, c.p. e all'art. 687 c.p.p., nonché manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata.
3 - Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione e da qualche sentenza di questa corte (Sez. 6^, n. 00 402 del 30.1.1997, Lacagnina, rv 208890) l'iscrizione nel casellario giudiziale è ritenuta uno degli effetti penali della condanna. E la correttezza dell'opinione prevalente è ormai consacrata da due pronunce di queste sezioni unite.
Secondo la prima (Sez. Un. N. 7 del 20.4.1994, P.M. in proc. Volpe, rv. 197537) il carattere degli "effetti penali" non deriva dalla natura giuridica dei rapporti incisi da quegli effetti (che quindi possono essere penali, civili o amministrativi), ma dalla natura (penale) della fonte che li produce: sicché tra le due tesi formulate in materia deve "essere preferita quella, fatta propria dalla prevalente dottrina e quasi totale giurisprudenza e conforme ad una 5ragionevole interpretazione dell'espressione 'effetti penali della sentenza di condanna', secondo la quale non necessariamente l'ambito degli effetti penali deve essere rispetto a quello del diritto penale, sostantivo e processuale, potendo bene riguardare anche rapporti di natura civile, amministrativa, etc., nell'ambito dei quali la legge faccia derivare dalla sentenza penale di condanna conseguenze di carattere sanzionatorio".
Tanto premesso, le sezioni unite hanno ritenuto che "l'effetto penale sia caratterizzato: 1) dall'essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possano determinare quell'effetto; 2)dall'essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi come necessario presupposto la sentenza di condanna;
3) dalla natura 'sanzionatoria' dell'effetto".
Orbene, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale risponde a tutti i requisiti richiesti per essere annoverata tra gli effetti penali della condanna, perché è conseguenza immediata di una sentenza di condanna penale, che non bisogna della meditazione di un provvedimento amministrativo discrezionale, ed è una conseguenza di natura indubbiamente sanzionatoria (anche per quanto si noterà appresso).
Sulla stessa linea è la più recente sentenza n. 31/2000 delle sezioni unite (del 22.11.2000, Sormani, rv. 218529), la quale ha precisato che "si definiscono 'effetti penali della condanna' le conseguenze giuridiche negative che ne derivano de jure, diverse dalle pene principali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza"; e ha elencato come classici effetti penali "l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale di conseguenza di una o più condanne precedenti, l'acquisizione della condizione di recidivo a seguito della condanna da cui essa scaturisce, l'iscrizione della condanna da cui essa scaturisce, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, l'impossibilità a svolgere determinate attività, ottenere determinate autorizzazioni o concessioni o di partecipare a determinati concorsi per effetto della condanna".
Resta quindi acquisito che alla condanna consegue come ulteriore "effetto penale" di tipo sanzionatorio l'iscrizione della stessa nel casellario giudiziale. Effetto negativo, questo, che può essere solo in parte neutralizzato dall'apposito beneficio che il giudice conceda ex art. 175 c.p. ordinando che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.
Tanto premesso, occorre considerare quali conseguenze si producono sull'iscrizione nel casellario giudiziale e sugli altri effetti penali della condanna quando sopravvengono una o più cause di estinzione del reato per il quale la condanna era intervenuta. Giova tener presente, pre quanto appreso si noterà, che se le cause estintive sono plurime l'art. 183, comma 3, c.p. stabilisce la regola generale secondo cui la causa cronologicamente precedente estingue il reato e quella successiva fa cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Orbene, nella fattispecie de qua, dopo una sentenza che aveva applicato su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. una pena detentiva e pecuniaria per alcuni reati (delitto e contravvenzioni) tributari, era intervenuta la estinzione dei reati a norma dell'art.445, comma 2 c.p.p., essendo trascorso il termine di legge senza che l'imputato commettesse altri reati della stessa indole. In questo caso - stabil8isce la stessa norma - si estingue ogni effetto penale. Ma la disposizione, come ha dimostrato la citata sentenza Sormani, va interpretata non in senso assoluto, ma facendo salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.
In particolare - argomenta la sentenza delle sezioni unite - gli effetti penali si estinguono solo se sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (conformemente alla formulazione della norma, secondo cui "si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena");
mentre, se sia stata applicata una pena detentiva, gli effetti penali permangono, nel senso che la sentenza deve essere valutata ai fini della successiva concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo i criteri stabiliti dagli art. 163 e 164 c.p.. Questo approdo ermeneutico corrisponde al complesso sistema normativo risultante dal combinato disposto dagli artt. 686, 687 e 689 c.p.p. secondo cui: a) nel casellario giudiziale si iscrivono le sentenze di applicazione delle pene emesse ex art. 445 c.p.p., equiparante a quelle di condanna (art. 686, comma 1, lett. a, n. 1); b) l'iscrizione di tali sentenze non si elimina quando sopravvenga una causa di estinzione, ma solo quando sia disposta revoca della condanna per abolitio criminis ex art. 673 c.p.p. (687, comma 2, lett. a)); c) solo nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dei privati non vengono incluse le sentenze emesse ai sensi dell'art. 445 c.p.p., mentre negli stessi certificati sono ovviamente escluse le condanne per i fatti che la legge ha cessato di considerare come reati (art. 689, comma 2, lett. a) nn. 5 e 6 e lett. b)).
La ratio di questo sistema si comprende ancor meglio per i casi in cui la sentenza emessa ex art. applica una pena detentiva, giacché in questi casi essa, ai fini della sospensione condizionale di pene successive, deve essere valutata dal giudice anche dopo che il reato sia estinto per decorso del termine previsto dal secondo comma dello stesso art. 445. Sicché il giudice è in grado di aver conoscenza della sentenza che deve valutare ai fini del beneficio solo se essa è e resta iscritta nel casellario giudiziale, il cui certificato può essere acquisito nel processo penale ex art. 688 c.p.p. (mentre - come già detto - la sentenza non sarà iscritta nel certificato generale o penale rilasciato a richiesta dei privati). Tale era quindi la situazione del casellario giudiziale relativa a GI DO, quando questi avanzò al giudice dell'esecuzione la domanda della sentenza applicativa di pena detentiva per i tributari depenalizzati dell'art. 25 del D.Lgs. 74/2000. E tale l'ha ritenuta lo stesso giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In altri termini, al momento della domanda, i reati tributari erano estinti sin dal 1995 per decorso del tempo previsto dall'art. 445 c.p.p., ma la sentenza applicativa della pena detentiva risultava ancora iscritta nel casellario giudiziale, ovverosia risultavano ancora pendenti alcuni effetti penali conseguenti alla sentenza. Poiché nel marzo 2000 era sopraggiunta l'abrogazione delle norme incriminatrici, senza che le nuove fattispecie di reato potessero configurarsi in un rapporto di continuità normativa con i reati abrogati (giurisprudenza ormai costante), il giudice dell'esecuzione doveva procedere alla revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p. al fine di consentire l'eliminazione dal casellario della relativa iscrizione, così come imposto dall'art. 687 comma 2, lett. a) c.p.p.. In altri termini, in analogia a quanto dispone il succitato art. 183 c.p. per il caso di una causa di reato per legge sopravvenuta estingue gli effetti penali che siano residuati dopo la antecedente estinzione dello stesso reato: ovverosia, nel caso di specie, è causa di cancellazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione della relativa sentenza, così come prevede espressamente l'art. 687, comma 2, lett. a).
Nè si può pensare che l'istante non avesse interesse a ottenere la cancellazione dell'iscrizione, come invece pensa il giudice dell'esecuzione, anche sulla base della critica concezione restrittiva della categoria degli "effetti penali" della condanna. Basti osservare in contrario che ai sensi dell'art. 236 c.p.p. è consentita l'acquisizione nel processo penale di certificati del casellario giudiziale ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa;
mentre certificati del casellario possono essere richiesti ex art. 688 c.p.p. anche dalle pubbliche amministrazioni e degli enti incaricati di pubblici servizi per provvedere ad atti di loro competenza relativamente alla persona cui il certificato si riferisce. Sicché è interesse giuridicamente apprezzabile dell'istante di ottenere l'eliminazione della sentenza emessa a suo carico anche nei certificati rilasciati per i fini giudiziari o amministrativi suddetti (non solo nei certificati rilasciati a richiesta dei privati): si pensi, per limitarsi all'esempio più significativo, al concreto interesse del candido a evitare che l'amministrazione finanziaria, che debba procedere nei suoi confronti alla quantificazione di una sanzione pecuniaria o alla definizione di un'oblazione facoltativa per un illecito amministrativo finanziario, venga a legale conoscenza della sentenza a suo carico per i reati tributari, sia pure depenalizzati. Si tratta evidentemente di effetti negativi (di tipo genericamente sanzionatorio) derivanti dalla sentenza penale, qualificabili come "effetti penali" secondo la concettualizzazione sopra adottata, che il condannato (o l'imputato a cui è stata applicata la pena patteggiata) ha interesse ad eliminare in seguito alla sopravvenuta abolitio criminis.
Per tutte queste ragioni il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere ex art. 673 c.p.p. alla revoca della sentenza emessa ex art. 445 c.p.p.
contro
GI DO dal g.i.p. del tribunale di Catania in data 12.6.1990, diventa esecutiva il 29.6.1990, al fine di consentirne l'eliminazione dal casellario giudiziale ai sensi dell'art. 687, comma 2, lett. a) c.p.p.. Il suo provvedimento di rigetto va quindi annullato per violazione di legge, senza rinvio allo stesso giudice, potendo questa corte dare i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p..
P.Q.M.
La corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza resa il 12.6.1990 dal g.i.p. del tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002