Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7078 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPPEN DE CA DAZIO7078/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 1 Oggetto Responsoblite SEZIONE TERZA CIVILE civile Pubblica quil strazione - Strade Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21163/99Dott. Ugo Presidente FAVARA - Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere- Cron. 16317 Consigliere- Rep. 2600 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Ud. 22/03/01 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: MAG 2011 COMUNE DI LANCIANO, in persona del Sindaco pro tempore il dr. Nicola Fosco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 3, presso lo studio dell'avvocato Dario Di Gravio, difeso dall'avvocato GIOVANNI CARLINI, giusta NC delega in atti;
ricorrente
contro
CC RD, elettivamente domiciliato in ROMA 18, VIA SAN GIACOMO presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO PAONE, giusta delega in atti;
2001 577
- controricorrente -
-1- 製 avverso la sentenza n. 236/99 del Tribunale di LANCIANO, emessa il 21/05/99 e depositata il 29/05/99 (R.G. 605/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Alberto PAONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta studioBata/copie AGL dal Sig.. per diritti L. 11 25 MMG 2001. IL CANCELLIERE NC -2- Svolgimento del processo 1. - RI CI conveniva in giudizio il Comune di Lanciano e con la citazione a comparire davanti al pretore, notificata il 21.12.1995, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Esponeva che il giorno 27.7.1995, mentre alla guida di una sua autovettura percorreva la via Belvedere era andato ad urtare con una delle ruote contro un tombino rimasto semiaperto ed il cui coperchio sporgeva;
la vettura aveva subìto danni. Il Comune di Lanciano si costituiva in giudizio, svolgeva considerazioni critiche a riguardo della attendibilità dei fatti riferiti dall'attore, negava che lo stato della strada potesse comunque costituire un'insidia. Appunto in base a questa valutazione il pretore respingeva la domanda con sentenza del 18.5.1998. - La decisione, impugnata dall'attore con l'appello 2. notificato il 7.10.1998, era riformata dal tribunale con sentenza del 29.5.1999. Il tribunale riteneva provati i fatti e condannava il Comune di Lanciano a risarcire i danni mediante il pagamento della somma di L. 8.262.320, aumentata di rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto. 3 3. Il Comune di Lanciano ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 12.11.1999. RI CI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso contiene tre motivi. 1. - 2. Il primo denunzia un vizio di violazione di norme sul - procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 342 e 359 dello stesso codice). Non è fondato. Nell'esporre lo svolgimento del processo, il tribunale ha riferito che la sentenza di primo grado era stata impugnata anche nel punto in cui il pretore . • non aveva ritenuto la sussistenza degli estremi del pericolo occulto in relazione al tombino semiaperto in via Belvedere .>. Il tribunale ha, dunque, pronunciato su uno specifico motivo d'appello e non al di là delle richieste dell'attore, quando ha affrontato la questione se il Comune dovesse rispondere del danno a titolo di colpa, anziché come custode della strada. - Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di 3. motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Anche questo motivo non è fondato. 3.1. - La motivazione della sentenza si articola nelle seguenti proposizioni. Le fotografie depositate dall'attore, non contestate dal Comune, mostravano l'esistenza di un tombino posto sulla sede stradale e non ai suoi margini. - alI danni che l'attore sosteneva d'aver subìto pneumatico posteriore destro, agli organi meccanici ed alla carrozzeria dell'auto e le dichiarazioni rese dalle persone interrogate come testimoni costituivano prova del fatto che l'incidente si fosse verificato come era stato descritto nella citazione e perché il tombino era rimasto semiaperto. aveva sollevatoIl Comune, d'altro canto, non contestazioni specifiche né fornito dei fatti una possibile ricostruzione alternativa. La situazione di discontinuità del piano stradale costituiva un'insidia, perché la sua presenza non era distintamente visibile né avrebbe potuto essere prevista. 3.2. - Il Comune obietta che sin dalla costituzione in giudizio aveva messo in rilievo la difficile attendibilità della versione dei fatti posta a base della domanda e che fotografie e testimonianze non potevano costituire prova, perché secondo l'attore il coperchio del tombino, al suo passaggio, era stato scaraventato fuori dalla sua sede, sicché le fotografie non potevano riflettere la situazione 5 esistente quando la vettura era passata, mentre nessun testimone era stato presente ai fatti. 3.3. - Le obiezioni che vanno opposte a queste critiche sono le seguenti. Già il primo giudice era partito dalla considerazione che i fatti potevano essersi svolti come li aveva descritti l'attore, perché il pretore non aveva detto che non erano risultati provati, ma che la situazione di pericolo avrebbe potuto essere avvertita: oltre alla disconnessione del tombino le fotografie mostravano infatti il cattivo stato della strada. Orbene, il Comune non indica nel ricorso d'essere tornato a proporre al tribunale il tema della presenza della discontinuità del piano stradale e della idoneità delle fotografie a provarlo. Sicché è giustificato che il tribunale si sia occupato non tanto del se discontinuità vi fosse stata, quanto del se poteva essere avvertita. Si deve tuttavia aggiungere che il tribunale non si è fondato solo sulle fotografie, ma anche sul fatto che il tipo di danni riportati dalla vettura appariva congruente alla situazione di incompleta chiusura del tombino affermata dall'attore. Né il Comune svolge critica a proposito di quanto hanno detto i testimoni, su cui pure il tribunale si è 6 basato: che non fossero stati presenti sul luogo al momento del fatto è cosa affermata senza richiamo allo specifico contenuto delle loro dichiarazioni ed in ogni caso non significa che non possano aver visto i luoghi prima del fatto. E' bensì vero, come si osserva nel motivo, che il tribunale non ha discusso gli argomenti svolti dal Comune a proposito della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore. Ma il giudice non ha il dovere di commentare in modo analitico ogni argomento delle parti. Ha, invece, quello di indicare le prove su cui fonda il proprio accertamento e di non tralasciare prove di fatti che, valutati, avrebbero potuto condurre logicamente ad una diversa decisione. 4. - Il terzo motivo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Il tribunale di Lanciano, nella motivazione della 4.1. - impugnata, ha determinato l'entità del danno sentenza ammontare di L. subìto dall'attore nel complessivo 8.262.320. Pronunciando nel dispositivo la condanna a risarcirlo, ha disposto che il Comune avrebbe dovuto pagare la somma indicata, rivalutata dalla data del fatto a quella della sentenza ed aumentata di interessi legali sulla somma 7 rivalutata, interessi a loro volta decorrenti dalla data del fatto.
4.2. Il Comune critica questa statuizione nei termini che seguono. Violazione di legge per ingiusta liquidazione di interessi su rivalutazione monetaria. E' consolidata giurisprudenza che anche nei debiti di valore si applica il principio della non cumulabilità al fine di non operare un'illegittima duplicazione del risarcimento dovuto a causa del ritardo nell'inadempimento. Pertanto, una volta che il debito sia stato rivalutato è consentito calcolare anche gli interessi solo ed esclusivamente se è data la prova del danno effettivamente subito, poiché il cumulo non può automatico ma deve essere provato in giudizio. essere Nessuna prova ha fornito in merito l'appellante e la sua richiesta doveva comunque essere disattesa dal Tribunale di Lanciano>. 4.3. - L'altra parte obietta che il motivo non è ammissibile, perché il ricorrente non vi indica quale è la norma violata;
ne chiede peraltro anche il rigetto, perché, nel risarcimento del danno da fatto illecito l'attribuzione di interessi legali sulla somma rivalutata non è vietata da alcuna norma.
4.4. Il motivo è ammissibile. 8 L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. stabilisce, bensì, che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Se non che la disposizione deve essere coordinata con quella per cui il giudice nel pronunciare sulla causa deve seguire le norme di diritto (art. 113, primo comma, cod. proc. civ.). Il ricorso perciò è ammissibile anche se non indica gli articoli di legge che il ricorrente assume violati, di purché nel chiedere la cassazione per il motivo violazione di norma di diritto la parte indichi per quale aspetto la decisione è in contrasto con una norma di legge ed avrebbe perciò dovuto essere diversa (con varie formulazioni sono pervenute a tale conclusione, ad esempio, le sentenze 9 ottobre 1998 n. 10015 e 20 febbraio 1999 n. 1430). 4.5. - Il motivo è poi fondato. L'aspetto sotto il quale, secondo il ricorrente, la decisione sarebbe stata assunta in violazione di una norma di diritto consisterebbe in ciò, che il giudice ha attribuito al danneggiato, come risarcimento, anche gli interessi sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto, senza spiegarne il perché: decisione che sarebbe 9 conforme a diritto se al danneggiato gli interessi così in ogni caso, mentre, secondocalcolati spettassero l'assunto del ricorrente, gli interessi possono spettare solo se e nella misura in cui il danneggiato provi che la somma rivalutata non copre la diminuzione patrimoniale subita a causa del fatto illecito. Orbene, così sono interpretati, nella giurisprudenza della Corte, gli artt. 2056, primo comma, 1223 e 1226 cod. civ., in modo nella sostanza costante, a partire dalla sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712 delle sezioni unite. Si ritiene che, se la parte subisce un pregiudizio patrimoniale come conseguenza della lesione di una sua situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, la somma rivalutata ristori il danno rappresentato dal bene perduto, com'è quando una somma sia stata spesa per riparare il danno, ma possa non coprire, non sempre e non interamente, il pregiudizio che la stessa parte potrebbe avere subito in concreto per non avere avuto a disposizione quella stessa somma lungo l'arco di tempo in cui ha aspettato d'essere risarcita. Da ciò le conseguenze che, siccome tale pregiudizio costituisce solo un effetto normale dell'illecito, esso va allegato e provato, anche attraverso presunzioni;
può essere riparato mediante attribuzione di interessi sul capitale, i quali non costituiscono, però, una indefettibile 10 componente del risarcimento, né hanno una misura legale predeterminata, e quindi debbono essere commisurati ad un pregiudizio misurato in concreto;
gli interessi non possono decorrenza dal momento del fatto essere attribuiti con sulla somma rivalutata, perché non è questo l'ammontare della somma di cui il danneggiato è rimasto privato nel contempo;
nel potere del giudice di liquidare il danno valutazione equitativa, rientra quello di stabilire il modo di liquidazione degli interessi sì che il risarcimento sia nel suo complesso reso congruente al danno. 5. - Il ricorso è in parte accolto. E' cassato il capo della sentenza commentato al punto precedente. La causa è rimessa davanti al giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di L'Aquila. Il giudice di rinvio si uniformerà ai principi di diritto enunciati al punto 4.5. e gli è rimesso di provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia alla corte d'appello di L'Aquila anche per le spese. Così deciso il giorno 22 marzo 2001 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte Il Presidente di cassazione. paolo ciltria 11 Ugo favaza Cons. esteresterfore IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista My Depositata in Cancelleria oggi, lì 24 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista TE 1109T 250.000 60000 TOT. 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2 MAG. 2002 4 Registrato in data Serie din 18564 160,10 versate €.. CENTOSESSANTA/10 (euro. p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) D Il Responsabile Servizio Atti Giudeart E L (Dr. M. RACCIOHING S L R E O ENTRATE F 2 A M O R