Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, l'omessa indicazione delle fonti di prova nell'atto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria determina una nullità rientrante nel novero di quelle relative, con la conseguenza che il regime di deducibilità è, in tal caso, quello previsto, a pena di decadenza, dall'art. 181 cod. proc. pen. e che, pertanto, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 45333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45333 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI US - Presidente - del 24/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2102
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 16431/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
avverso la sentenza pronunciata in data 12 marzo 2004 dal Giudice di pace di Caltanissetta;
nei confronti di:
CI US, n. a Caltanissetta il 20/09/1976;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata e della citazione a giudizio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
Udito per l'imputato US IO l'avv. CAUDULLO Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Caltanissetta assolveva US IO per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 582 c.p., commesso il 13/05/2003 ai danni di NJ NE.
Al IO era stato contestato con citazione a giudizio disposta dalla Polizia giudiziaria d'avere cagionato alla NE lesioni personali guarite in tre giorni, lanciandole dalla sua auto un telefonino che l'aveva colpita alla gamba.
Ricorre il Pubblico Ministero che lamenta la violazione degli artt. 178, 180, 185 c.p.p. e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 6, e chiede per l'effetto l'annullamento della sentenza gravata con restituzione degli atti al Giudice di pace.
Il ricorrente espone che la citazione a giudizio era stata erroneamente emessa dall'ufficiale di polizia giudiziaria autorizzato senza alcuna indicazione delle fonti di prova di cui chiedere l'ammissione. Dichiarata inammissibile la prova testimoniale chiesta dal rappresentante della pubblica accusa nel corso del dibattimento, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, comma 2, lettera c), del, il Giudice, in assenza di prove, aveva prosciolto l'imputato. Tanto premesso, il ricorrente afferma che l'omessa indicazione delle fonti di prova nell'atto di citazione integrava, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 6, una nullità concernente l'"esercizio dell'azione penale nonché i diritti partecipativi delle parti", sicché anziché prosciogliere nel merito il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della citazione a giudizio e disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
A norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 1, lettera c), la citazione a giudizio davanti al Giudice di pace disposta dalla polizia giudiziaria deve contenere - a pena di nullità, in base al successivo comma 6 - l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sanzione di nullità si estenda, attesa la formulazione della norma, anche alla omissione delle sole fonti di prova (Sez. 4^, Sentenza n. 39506 del 22/06/2004, Antonelli;
Sez. 4^, Sentenza n. 37617 del 08/06/2004, Balestri;
Sez. 5^, Sentenza n. 31547 del 15/06/2004, D'Ascenzio; Sez. 4^, Sentenza n. 22889 del 02/03/2004, Magnani;
Sez. 3^, Sentenza n. 13977 del 25/02/2004, Halilovic;
Sez. 5^, Sentenza n. 49234 del 19/11/2003, Lanzara), ma non può sicuramente ritenersi che si tratti di nullità assoluta e che essa possa essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione, per di più dalla parte che vi ha dato causa.
Con riferimento alle analoghe previsioni che impongono la (puntuale) enunciazione del fatto nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), nel decreto di giudizio immediato (artt. 456 e 429 c.p.p.) e nel decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.) la nullità che concerne la incompleta o inesatta formulazione del capo d'imputazione è pacificamente ritenuta relativa: essa è perciò deducibile solo a norma degli artt. 181 e 182 e.p.p. ed è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 183 c.p.p. Eguale regime deve ritenersi che assista la nullità specificamente prevista nel procedimento davanti al giudice di pace per la mancata indicazione delle fonti di prova. Non applicandosi la previsione dell'art. 415 bis c.p.p., l'esigenza che l'imputato sia informato della natura e dei motivi dell'accusa di cui è chiamato a rispondere è difatti assicurata, nell'ambito di tale procedimento, dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio, che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nonché dall'indicazione, contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame di testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l'esame (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 1, lettera f, c) (cfr. C. cost., sent. n. 201 del 2004). E, diversamente da quanto previsto per l'udienza di comparizione davanti al tribunale in composizione monocratrica, all'evidente fine di garantire una più efficace funzione conciliativa della prima udienza e un più consapevole ed equo accesso alle forme di definizione alternativa della controversia, il legislatore ha ritenuto di imporre l'anticipazione delle prospettazioni probatorie: rafforzando altresì la previsione dell'obbligo di indicare le fonti di prova con la più stringente sanzione di nullità.
La disciplina in esame è dunque collegata alle peculiarità della prima udienza di trattazione, il che rende ulteriore ragione del regime relativo della nullità. Mentre non può in alcun modo ritenersi che essa sia funzionale ad assicurare, come sostiene il ricorrente, "l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale": non soltanto perché non vi sarebbe, altrimenti, ragione dell'assenza di analoghe previsioni nel procedimento ordinario (si pensi all'art. 429 c.p.p., comma 1, lettera d, e comma 2, previsioni entrambe richiamate dall'art. 456 c.p.p., comma 1), ma essenzialmente perché del controllo di effettività e legalità, sostanziale e non meramente formale, sono strumento invece gli artt. 507 c.p.p. e (forse pleonasticamente) D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2. È al potere del giudice di disporre, anche d'ufficio,
nuove prove a norma dell'art. 507 c.p.p. che è assegnata difatti la funzione di riequilibrio delle inerzie probatorie delle parti, quando tali carenze incidono in modo determinante sul risultato del giudizio, ed è principio consolidato che tale potere non trova preclusioni nel comportamento delle parti ma solo nella non necessarietà del ricorso al potere suppletivo, la cui mancata attivazione è deducibile quale vizio di motivazione, quando l'integrazione probatoria, che sulla base dei dati acquisiti si palesa indispensabile, risulta comunque sollecitata. È perciò manifestamente infondato il ricorso, articolato esclusivamente su tale punto, con il quale il Pubblico ministero deduce (per la prima volta) la nullità della citazione a giudizio per mancata indicazione delle fonti di prova, cui ha dato causa lo stesso ufficio di polizia giudiziaria che rappresentava nel giudizio a quo la pubblica accusa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005