Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 45333
CASS
Sentenza 24 ottobre 2005

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In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, l'omessa indicazione delle fonti di prova nell'atto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria determina una nullità rientrante nel novero di quelle relative, con la conseguenza che il regime di deducibilità è, in tal caso, quello previsto, a pena di decadenza, dall'art. 181 cod. proc. pen. e che, pertanto, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 45333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45333
    Data del deposito : 24 ottobre 2005

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