Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme, per lo stallo processuale che determina, il provvedimento del giudice di pace che restituisca gli atti al P.M. rilevando che la citazione è nulla in quanto priva della indicazione dei testimoni e di ogni altra fonte di prova. (La Corte ha precisato che, stante la facoltatività della audizione di eventuali testimoni, il P.M. non può essere costretto a rinunciare alla propria strategia accusatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 31547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31547 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 15/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1086
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 033870/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FORLÌ;
nei confronti di:
1) D'IO IN N. IL 27/04/1969;
avverso ORDINANZA del 05/05/2003 GIUDICE DI PACE di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
OSSERVA
Il giudice di pace di Forlì, nel procedimento a carico di D'ZI AN, dichiarata la contumacia dell'imputata e costituitasi parte civile la persona offesa, ha rimesso gli atti al P.M. sul riflesso che "emerge la nullità dell'atto di citazione". Il provvedimento non indica quale fosse la nullità ravvisatala questa è sicuramente collegabile all'eccezione formulata dal difensore dell'imputata che aveva rilevato come il decreto di citazione mancasse "dell'indicazione dei testimoni e di ogni altra fonte di prova ex art. 20 c. 2 lett. c) e d) d.lgs.204/00". Tuttavia, anche se così fosse, non sembra che il provvedimento possa sottrarsi alla censura di abnormità formulata dal P.M. con il ricorso in scrutinio.
Ed invero, attesa la indubbia facoltatività dell'audizione di eventuali testimoni, esattamente evidenziata dall'ufficio ricorrente, ne deriva la situazione di evidente stallo processuale determinata dalla pronuncia impugnata, dal momento che - come correttamente sottolinea il P.G. in sede - il P.M. ha tutto il diritto di persistere nella propria strategia accusatoria, cui detta pronuncia l'obbligherebbe a rinunciare.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Forlì per il giudizio. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004