Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che esso non contenga l'indicazione dei testi nè delle circostanze da accertare allorchè l'atto contenga, per contro, l'indicazione di differenti fonti di prova. (Nella fattispecie il P.M. aveva indicato fonti di prova esclusivamente di tipo documentale: annullando il provvedimento la Corte ha affermato che comunque non spetta al giudice di indirizzare in un modo piuttosto che un altro la strategia processuale di esclusiva competenza dell'accusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2004, n. 39506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39506 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1227
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 028478/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di CESENA;
nei confronti di:
1) TO RD N. IL 02/05/1957;
avverso ORDINANZA del 20/05/2003 GIUDICE DI PACE di CESENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica in Forlì ricorre per la cassazione della ordinanza del 20.5.2003 del giudice di pace di Cesena che ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio di AN RI, imputato di guida in stato di ebbrezza, così motivando "rilevato che l'atto di citazione non contiene ne' indicazione dei testi ne' l'indicazione delle circostanze sulle quali dovrà vertere l'esame, dichiara la nullità della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 20.6 decr. leg.vo 274/00 per violazione dell'art. 20 lett. c e restituisce gli atti al P.M. per quanto di sua competenza". Il pubblico ministero ricorrente pone in evidenza che l'art. 20 prevede la mera possibilità, non l'obbligo, di ricorrere alla prova testimoniale, e solo se tale richiesta viene formulata vi è obbligo di specificare le circostanze dell'esame, essendo diversamente la richiesta inammissibile, e non nulla. Nella specie si era articolata una prova basata su documenti e dunque bisognava dar corso al dibattimento acquisendo le prove richieste ed eventualmente integrandole con testimoni ai sensi dell'art. 32.2 del citato decreto.
Nell'interesse di AN RI è stata presentata una memoria con cui si chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Appare corretto il rilievo del pubblico ministero ricorrente, condiviso anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo il quale mentre l'indicazione delle fonti di prova è obbligatoria e la sua mancanza determina la nullità della citazione (art. 20, co. 1, lett. c) e co.
6 - del d.lgs. 274/2000), nessuna disposizione può obbligare a indirizzare in un modo o in un altro l'indicazione stessa, essendo ciò rimesso alla valutazione di chi chiede la citazione a giudizio. Nella specie - oltre alla indicazione del verbale di annotazione di p.g. priva della esplicita richiesta di ammissione quali testi dei soggetti che lo avevano redatto e della specificazione delle circostanze su cui dovevano essere sentiti, prova dunque non correttamente indicata e pertanto da ritenersi inammissibile - era stata indicata prova documentale consistente nel verbale di contestazione a norma del codice della strada e negli scontrini delle due prove eseguite con apparecchiature alcooltest;
la citazione a giudizio non era dunque priva del necessario requisito della indicazione delle fonti di prova;
la dichiarazione di nullità della stessa non può pertanto trovare giustificazione;
il provvedimento, avendo fatto regredire il procedimento ad una fase precedente, deve considerarsi abnorme e dunque ricorribile. Va, per quanto detto, annullato.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Cesena.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004