Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37617
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

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Nel procedimento davanti al giudice di pace la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, dei testi e delle circostanza dell'esame, non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma secondo lett. c) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si limita a richiedere l'indicazione delle fonti di prova, che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza. (Nel caso di specie la prova di cui era stata richiesta l'ammissione era di natura documentale).

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37617
    Data del deposito : 8 giugno 2004

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