Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 2
Nel procedimento davanti al giudice di pace la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, dei testi e delle circostanza dell'esame, non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma secondo lett. c) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si limita a richiedere l'indicazione delle fonti di prova, che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza. (Nel caso di specie la prova di cui era stata richiesta l'ammissione era di natura documentale).
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37617 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 08/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 1096
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere N. 21675/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
avverso l'ordinanza in data 1.4.2003 del Giudice di pace di Cesena resa;
nel procedimento a carico di:
ST RI, n. Cesena 3.8.1974;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. ELISABETTA CESQUI, che ha chiesto dichiararsi nullo il provvedimento impugnato e restituirsi gli atti al giudice di pace per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
Con atto dell'8.4.2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 1.4.2003 con la quale il Giudice di pace di Cesena ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio di RI TR in quanto non corredata dall'indicazione dei testi da esaminare e delle circostanze dell'esame, mentre la notifica non ha rispettato il termine di cui all'art. 20, co. 3, del d. lgs. 274/2000. Lamenta il ricorrente la violazione di legge, in quanto ben può mancare l'indicazione dei testi laddove non si ritenga di avvalersi del mezzo, come nel caso di specie, in cui la prova che si è offerta è documentale, di tal che il giudice avrebbe dovuto dare ingresso al dibattimento e semmai integrare la prova documentale con testi ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto 274 citato.
Quanto alla mancanza del termine, essa è stata sanata dalla comparizione dell'imputato e del suo difensore (art. 184 c.p.p.) e la relativa eccezione avrebbe dovuto comportare la concessione di un termine a difesa e non certo la regressione del giudizio. Osserva questa Corte che il ricorso è fondato: ed infatti è palesemente erroneo ritenere che la mancanza dell'indicazione di testi renda nullo il decreto di citazione, come se la prova per testi sia elemento indefettibile del processo penale, laddove ben può la prova che si offre esser di natura documentale o di altra natura ancora. D'altro canto l'art. 20, co. 2, lett. c) del d.lgs. 274 prevede che nella citazione sia contenuta l'imputazione formulata dal p.m. e l'indicazione delle fonti di prova, con la precisazione che se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici nell'atto devono essere indicate a pena d'inammissibilità le circostanze su cui l'esame deve vertere, cosa che rende chiaro che la richiesta di esame di testi è meramente eventuale, ed in ogni caso la sanzione processuale riguarda non la citazione, ma il mezzo di prova non indicato completamente.
Quanto alla doglianza relativa alle conseguenze latte discendere dal giudice dal mancato rispetto del termine di notificazione, ove fosse stato esatto ritenere la nullità del decreto il processo avrebbe dovuto regredire, laddove è a fronte della nullità non già della citazione, ma della sua notificazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. che il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, è non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Cass. pen., SS.UU. 29.5.2002, n. 28807, Manca, RV. 221999), o se la parte compare e lo richiede- deve concedere il termine per la difesa di cui all'art. 184, comma 2, c.p.p.. L'impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di pace per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Giudice di Cesena per l'ulteriore ricorso. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004