Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 2
È nulla la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, nel procedimento davanti al giudice di pace, che non contenga l'indicazione completa dei testimoni di cui si chiede l'ammissione e delle circostanze su cui deve vertere l'esame, ma si limiti a richiamare le annotazioni di servizio con l'indicazione degli agenti operanti, senza formulare alcuna espressa richiesta in relazione alla loro ammissione.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria per insufficiente indicazione delle fonti di prova, dovendo escludersi ogni carattere di abnormità al provvedimento impugnato, espressione di un legittimo potere del giudice, previsto dall'art. 20 comma primo lett. d) e 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non risulta esercitato fuori dai casi consentiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22889 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 02/03/2004
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 000431
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 021668/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nei confronti di:
1) AG BE N. IL 24/07/1959;
avverso ORDINANZA del 04/03/2003 GIUDICE DI PACE di CESENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica di Forlì ricorre per la Cassazione della ordinanza del 4.3.2003 del giudice di pace di Cesena che, sul presupposto della insufficiente indicazione delle fonti di prova di cui si chiedeva l'ammissione, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio di GN ER, imputato di guida in stato di ebbrezza;
lamenta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto nulla la citazione, essendosi il giudicante limitato alla mera affermazione della nullità con riproduzione del letterale disposto dell'art. 20, co. 1^, lett. c) del d.lgs. 274/2000 e violazione di legge in quanto comunque -
contrariamente all'apodittico convincimento espresso dal giudice - l'indicazione delle fonti di prova era da ritenere completa "essendosi dalla p.g. citante fatto esplicito richiamo alla annotazione di p.g., con indicazione del nominativo degli operanti (il che ne consente la chiamata a dibattimento a mente dell'art. 29 o anche dell'art. 32 l.lgs. 274/2000), al p.v. di contestazione del reato secondo il codice stradale e alle risultanze documentali della prova etilica".
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di conseguenza l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in quanto abnorme poiché adottato sulla base di un presupposto di fatto inesistente (le fonti di prova sarebbero sufficientemente indicate).
Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non potendosi ritenere abnorme il suddetto provvedimento.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 20, co. 1^, lett. c) del d.lgs. 274/2000 la citazione a giudizio disposta, come nella specie,
dalla polizia giudiziaria deve contenere anche "l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'assunzione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame" e che tali indicazioni sono richieste a pena di nullità, ex art. 20 cit. comma 6^; anche nel caso in cui la citazione è chiesta dalla persona offesa ex art. 21, il ricorso immediato di cui a tale articolo deve contenere (lett. g ed h) i documenti di cui si chiede l'acquisizione e l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta;
nessuna altra disposizione è contenuta nella nuova legge per prevedere un ulteriore e successivo momento per le richieste probatorie, limitandosi l'art. 29, co. 7^, a prevedere l'attività del giudice di ammissione delle prove e di formazione del fascicolo per il dibattimento.
Deve dunque ritenersi, come peraltro osservato dai primi commentatori della legge sul giudice di pace, che il momento delle richieste probatorie sia stato anticipato all'atto della citazione a giudizio e che tali richieste debbano contenere sia l'indicazione della lista testimoniale comprensiva delle circostanze su cui deve vertere l'esame sia la menzione delle altre prove di cui si chiede l'ammissione.
Tornando al provvedimento in questione, con esso risulta dunque pronunciata una dichiarazione di nullità in un caso espressamente previsto per legge, e pertanto non è di per sè direttamente impugnabile stante il principio di tassatività delle impugnazioni e la mancanza di un immediato mezzo di contestazione;
può solo essere ricorribile per Cassazione, ove se ne riscontri l'abnormità. Nella specie l'abnormità non è nemmeno dedotta dal pubblico ministero ricorrente e comunque, ad avviso del Collegio, non può essere ritenuta in un provvedimento che è espressione di un legittimo potere del giudice, non esercitato fuori dai casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite di legge (S.U. GN m.u.215094). Può al riguardo infatti osservarsi che pur avendo fatto la p.g. esplicito richiamo alle annotazioni di p.g. con indicazione degli agenti operanti, nulla si dice in ordine alla eventuale richiesta di ammissione degli agenti come testi ed alle circostanze su cui svolgere l'esame, rimanendo quanto meno equivoca la volontà dell'accusa in ordine alle volontà di valersi della predetta prova testimoniale.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004