Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22889
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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È nulla la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, nel procedimento davanti al giudice di pace, che non contenga l'indicazione completa dei testimoni di cui si chiede l'ammissione e delle circostanze su cui deve vertere l'esame, ma si limiti a richiamare le annotazioni di servizio con l'indicazione degli agenti operanti, senza formulare alcuna espressa richiesta in relazione alla loro ammissione.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria per insufficiente indicazione delle fonti di prova, dovendo escludersi ogni carattere di abnormità al provvedimento impugnato, espressione di un legittimo potere del giudice, previsto dall'art. 20 comma primo lett. d) e 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non risulta esercitato fuori dai casi consentiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22889
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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