Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice di pace restituisce gli atti al P.M., previa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione dei testi e delle circostanze oggetto di prova, in quanto tale omissione comporta soltanto l'inammissibilità del mezzo di prova dedotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 49234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49234 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE -
1. Dott. PERONE PASQUALE CONSIGLIERE -
2. Dott. AMATO ALFONSO "
3. Dott. ROTELLA MARIO "
4. Dott. MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NOLA;
nei confronti di:
LA Aniello N. IL 12/12/1948;
avverso ORDINANZA del 27/03/2003 GIUDICE DI PACE di NOLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: ann.to sr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PM ricorre avverso l'ord.za dibatt.le in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Nola ha restituito gli atti al pm previa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, a causa della mancata indicazione dei testi e delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame degli stessi.
L'ufficio deduce violazione di legge.
Il ricorso è fondato.
Erronea è l'interpretazione data nella specie all'art. 20, c. 6 d.l.vo n. 274/2000. Ed infatti la nullità ivi prevista ("se manca o
è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lett. c")non può che riferirsi alle imputazioni elevate ed alle fonti di prova. L'omessa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, invece, comporta unicamente l'inammissibilità del mezzo di prova dedotto.
Il provvedimento impugnato, abnorme poiché determina l'illegittima regressione del procedimento, va annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al giudice di pace di Nola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Nola per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.