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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3526/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250035946801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4402/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento notificata dalla
Agenzia Riscossione, derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 e 2022, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella.
L'Agenzia Riscossione precisa che per quanto alla notifica degli atti presupposti, non è una questione di sua competenza, ma della Regione Calabria, quale ente impositore;
mentre per quanto alla intervenuta prescrizione, la stessa non sussiste in quanto il termine di tre anni decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento deve essere eseguito, quindi per l'anno 2020 il termine di prescrizione è al
31.1.2024, salvo notifiche di atti interruttivi come nel caso di specie.
Per l'annualità 2022 l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato ed il termine di prescrizione è fissato nell'anno 2026.
Gli atti interruttivi sono stati tutti regolarmente notificati nei modi e termini di legge all'indirizzo del ricorrente, con interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, riunita in composizione monocratica, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la cartella impugnata deriva dalla definitività di precedenti atti non pagati e non impugnati ed è la naturale conseguenza della procedura per la riscossione coatta di quanto dovuto dal ricorrente.
Detti atti possono essere impugnati solo per vizi propri e non è ammesso impugnare ora per allora gli atti con argomentazioni di merito ormai superate che non possono essere più messe in discussione, essendo gli atti definitivi.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3526/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250035946801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4402/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento notificata dalla
Agenzia Riscossione, derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 e 2022, chiedendone l'annullamento per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella.
L'Agenzia Riscossione precisa che per quanto alla notifica degli atti presupposti, non è una questione di sua competenza, ma della Regione Calabria, quale ente impositore;
mentre per quanto alla intervenuta prescrizione, la stessa non sussiste in quanto il termine di tre anni decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento deve essere eseguito, quindi per l'anno 2020 il termine di prescrizione è al
31.1.2024, salvo notifiche di atti interruttivi come nel caso di specie.
Per l'annualità 2022 l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato ed il termine di prescrizione è fissato nell'anno 2026.
Gli atti interruttivi sono stati tutti regolarmente notificati nei modi e termini di legge all'indirizzo del ricorrente, con interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, riunita in composizione monocratica, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la cartella impugnata deriva dalla definitività di precedenti atti non pagati e non impugnati ed è la naturale conseguenza della procedura per la riscossione coatta di quanto dovuto dal ricorrente.
Detti atti possono essere impugnati solo per vizi propri e non è ammesso impugnare ora per allora gli atti con argomentazioni di merito ormai superate che non possono essere più messe in discussione, essendo gli atti definitivi.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.