CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2025, n. 17473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17473 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IP IO, nato a [...] il [...] 2. TE ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta emessa il 17/01/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Enrico Trantino, difensore di fiducia di IP IO, e AN Scarlantino, in sostituzione dell'Avv. IO AO Pastorello, difensore di fiducia di TE ME, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui IP IO e TE ME sono stati condannati per i reati seguenti: - IP per quello di corruzione per l'esercizio della funzione (capo S- fatto commesso fino a maggio 2018- così l'imputazione); l'ulteriore fatto corruttivo originariamente contestato al capo R), riqualificato in primo grado in istigazione alla corruzione, è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17473 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 -TE, nella qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di San CA, per i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto di ufficio (è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bìs.1 cod. pen. (capi A-B), nonché per numerosi ulteriori reati di rivelazione di segreto d'ufficio (capi d)- f) - l)- m) -n) - o), nonché, ancora, per i reati di falso ideologico aggravato (capo c) - e) - h) - i), di favoreggiamento personale (capo j), di accesso abusivo a sistema informatico (capo p), dei detenzione illegale di munizioni di arma da guerra (capo q). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IO IP articolando tre motivi. A IP, nella qualità di amministratore della società GE s.r.I., è contestato di avere corrotto AN VI RA - asservendone la funzione - AN AO (prima quale dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San CA e responsabile unico di un determinato procedimento ammnistrativo e, successivamente, quale consulente esterno del responsabile del procedimento), IC CA (dipendente dell'ufficio tecnico indicato e rappresentante della stazione appaltante) e PA UI, dipendente dell'Ufficio tecnico del Comune;
in corrispettivo IP avrebbe concordato la consegna dì utilità consistenti nella assunzione di familiari di PA UI presso la società GE e in alcuni contratti di consulenza tra detta società e quella BM Idrocarburi, riconducibile a PA UI (così l'imputazione). Il fatto corruttivo sarebbe stato finalizzato all'inquinamento di una gara di appalto in favore dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra PL e GE 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Assume il ricorrente che la prova della responsabilità sarebbe stata fatta derivare dal contenuto di conversazioni, intercorse tra AN e i suoi familiari, che farebbero riferimento ad impegni non rispettati da parte di IP: proprio ciò aveva indotto l'imputato nel corso del processo a chiedere approfondimenti volti ad accertare se davvero fosse stato concluso un accordo corruttivo ovvero se, invece, ci fossero state solo "intenzioni mai raccolte". Si tratta di un tema che aveva indotto il Tribunale del riesame ed escludere la gravità indiziaria, tenuto conto peraltro che gli atti compiuti da AN sarebbero stati tutti legittimi sotto il profilo amministrativo e, dunque, non vi sarebbe nella specie nessuna violazione del dovere di imparzialità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della compartecipazione criminosa del ricorrente. L'assunto è che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso il ruolo di IP quale soggetto obbligato all'assunzione dei familiari di IC e di AN presso la GE, ma, si evidenzia, nessun assunzione sarebbe stata in concreto compiuta;
dunque, non 2 vi sarebbe né la prova che la richiesta di assunzione sarebbe stata comunicata a IP e nemmeno che fosse stata accettata. Dalle conversazioni emergerebbe solo l'aspettativa di assunzione ma non vi sarebbe la prova della adesione del ricorrente al patto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche ME TE articolando dieci motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a) - favoreggiamento personale in favore di LZ AI, elemento apicale di un sodalizio mafioso- fatto derivare solo dal contenuto di conversazioni intercettate. Si fa riferimento alla conversazione n. 3236 dell'11.11.2016, intercettata all'interno di una autovettura in uso a LZ AI nel corso della quale questi avrebbe riferito a Santaera Annalisa di un colloquio avuto con l'imputato in cui questi avrebbe detto di stare attento "che ce l'hai addosso"; in tal senso si evocano anche le captazioni tra l'imputato, lo stesso LZ e tale IU del 4.10.2016, 4.11.2016, dell'8.11.2016, da cui sarebbe stata fatta discendere la prova del favoreggiamento. Si sostiene che in realtà: - il 29.10.2016, LZ aveva rinvenuto una microspia all'interno della propria autovettura e, quindi, già prima dell'11.11.2016, cioè della data in cui fu intercettata la conversazione di cui si è detto, egli aveva la certezza di essere al centro dell'interesse investigativo;
- il 4.11.2016 sarebbe stato intercettato un colloquio tra LZ e il coindagato CA in cui, da una parte, non si sarebbe fatto nessun riferimento al presunto- ma in realtà indimostrato - incontro con TE, e, dall'altra, LZ avrebbe rivelato di non sapere da chi quella microspia fosse stata collocata;
- lo stesso TE avrebbe riferito nel corso del suo interrogatorio di non avere mai conosciuto LZ, tranne che in una vicenda legata d un telefono cellulare;
-dalla intercettazione tra TE e IU - convivente di LZ- del 18.11.2016 emergerebbe chiaro come TE non sapesse chi fosse LZ;
- non vi sarebbero riprese dell'incontro ipotizzato tra LZ e l'imputato. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai capi b) -c) - d) - e). Quanto al capo B) (rivelazione di segreto di ufficio a IU e ET RI, quest'ultima figlia di IU - del contenuto di una delega di indagine e della prevista sua escussione), si sostiene che le intercettazioni valorizzate in chiave accusatoria sarebbero relative ad un procedimento per fatti di criminalità organizzata dei quali 3 TE non si doveva occupare e che, peraltro, IU e ET sarebbero stati due importanti confidenti del ricorrente. Quanto al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (capo C), in cui si contesta di non avere dato atto, nel corso della verbalizzazione delle sommarie informazioni rese dalla Liurn, della contestuale presenza della FI ET, si assume che si sarebbe trattato di un falso grossolano. Anche quanto ai reati contestati ai capi D-E- (art. 326 cod. pen. - rivelazione a LZ di una delega di indagine;
art. 479 cod. pen. - omessa indicazione in una annotazione relativa a LZ di una serie di fatti, tra cui quello che questi avesse la disponibilità di una data utenza), si assume che la circostanza che l'imputato avesse anticipato a LZ che, su delega della Procura, avrebbe dovuto sentirlo per redigere una scheda biografica e fissare la data per "effettuare formalmente l'atto" non costituirebbe rivelazione di segreto di atto di ufficio, non essendo stato chiarito quale sarebbe stata nella specie la notizia rivelata che avrebbe a messo a rischio l'indagine. Non diversamente, quanto al falso, la Corte non avrebbe fornito risposte quanto alla irrilevanza delle omissioni indicate bel capo di imputazione. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i capi H (falso ideologico) - I (falso ideologico)- 3 (favoreggiamento) che avrebbero come soggetto interessato KA LO, anch'essa confidente di polizia. Il tema attiene, quanto al capo H), alla mancata documentazione a verbale, in occasione della assunzione delle sommarie informazioni del 29.11.2016, della presenza di Di Natale, compagno della donna, e della circostanza riferita dalla LO di aver dato in locazione l'immobile ad alcuni studenti universitari. Si assume che dal contenuto della conversazione intercettata il 18.11.2016, emergerebbe come, di fronte alla impossibilità della dichiarante di riferire i nomi degli studenti universitari, l'imputato avesse provato a trovare soluzioni e, dunque, si tratterebbe di un falso grossolano e comunque inutile Quanto al capo I (annotazione di polizia giudiziaria con cui si sarebbe falsamente attestato di avere eseguito un sopralluogo a casa della LO in un determinato), non si sarebbe tenuto conto che effettivamente un sopralluogo era stato compiuto e documentato con foto. Discorso analogo viene compiuto quanto al capo 3 (favoreggiamento della LO in relazione al reato di furto commesso sostanzialmente attraverso gli altri due reati indicati). 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo L (rivelazione di segreto di ufficio) in cui si contesta all'imputato di avere informato RA EM IE di essere stata denunciata il giorno prima dal marito e di averle fatto visionare la denuncia. 4 Prescindendo dalla captazione ambientale del 3.11.2016, non vi sarebbe prova del reato, tenuto conto che si tratterebbe di reato di pericolo "effettivo". 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi M-N (art. 326 cod. pen.). Quanto alla rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo M (in cui si imputa di avere rivelato a MA CE che la di lui moglie lo aveva querelato, consentendogli di vedere l'atto), si sostiene che l'imputato avrebbe solo fornito indicazioni di massima e che il motivo della identificazione non sarebbe sufficiente a integrare il reato. La condotta sarebbe stata inoffensiva in ragione della volontà dell'imputato di trovare una "soluzione" tra le parti. Anche quanto al capo N) (art. 326 cod. pen. in cui si contesta di avere rivelato a TT AR TE il contenuto di una relazione redatta da una assistente sociale ed acquisita alle indagini nell'ambito di un procedimento originato dalla denuncia di MA CE), la responsabilità sarebbe stata fatta derivare dal contenuto di una intercettazione ambientale del 21.1.2017 tra TE e TT che si riporta e che sarebbe stata mal interpretata. 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al reato sub O (rivelazione di segreto d'ufficio), la cui prova sarebbe stata fatta discendere dalla intercettazione del 16.2.2017 tra il ricorrente e tale Guarneri;
l'imputato si sarebbe limitato a informare l'interessato che era stato denunciato, tant'è che il giorno dopo si era proceduto alla sua identificazione. TE, di fronte alle titubanze dell'interessato per la identificazione, si sarebbe limitato a spiegare le ragioni della convocazione. 3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato sub P (art. 615 ter cod. pen. con cui si contesta a TE di essersi introdotto abusivamente nello SDI al fine di verificare se vi fossero provvedimenti nei riguardi di MI TA, nonostante non dovese svolgere nessuna indagine). Secondo il difensore, TE era autorizzato ad accedere al sistema e ciò fece per finalità istituzionali in quanto aveva necessità di verificare chi fosse la propria interlocutrice, "stante il rapporto che la stessa vantava di avere con i OR, Accertato "il vissuto" della MI, TE avrebbe visionato un dato filmato "finalizzato all'eventuale riconoscimento dei responsabili di una rapina. 3.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al reato sub Q (detenzione illegale di munizioni). Con l'atto di appello si era chiesta la rinnovazione della istruttoria per assumere le dichiarazioni del luogotenente RM RM che avrebbe dovuto riferire della disponibilità o meno della chiave dell'alloggio di servizio dell'imputato da parte dei comandanti della Tenenza. 5 Una richiesta fondata sull'assunto secondo cui le munizioni ritrovate non sarebbero stati riconducibili all'imputato. La Corte, escusso il teste, avrebbe tuttavia ritenuto non decisive le sue dichiarazioni in quanto, da una parte, le munizioni non sarebbero state comunque acquistate con le "giuste modalità formali", e, dall'altra, perché era rimasta priva di riscontro la tesi difensiva, secondo cui, come detto, quelle munizioni avrebbero potuto essere collocate in quel luogo da terze persone portatrici di interessi ostili verso il ricorrente. Il teste escusso, secondo il ricorrente, aveva in realtà riferito che quelle chiavi fossero nella disponibilità del maresciallo TE quando questi andò via dalla Tenenza di San CA: una circostanza escluda dallo stesso TE. 3.9. Con il nono e il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di IP è fondato, quanto ai primi due motivi, mentre quello di TE è inammissibile. 2. Quanto al ricorso di IP, il tema attiene alla prova del patto corruttivo. Non è in contestazione che AN AO, cioè il soggetto corrotto, nella gestione della gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, non abbia compiuto atti contrari d'ufficio in favore del soggetto corruttore e che il patto avrebbe avuto come corrispettivo da parte del ricorrente per la presa in carico dell'interesse inquinato da parte del pubblico agente, l'assunzione dei familiari di questi presso la società GE e la costituzione di un rapporto di consulenza tra lo stesso IP e AN VI. In tale contesto con l'atto di appello era stato evidenziato come, al di là di conversazioni tra terzi, non vi fosse nessuna captazione rivelatrice dell'adesione del ricorrente al patto corruttivo, tenuto conto, da una parte, che i dialoghi avrebbero rivelato solo l'insistenza della moglie di AN affinchè questi capitalizzasse l'attività prestata, e, dall'altra, della circostanza obiettiva che, a distanza di mesi dalla conversazione dell'8.4.2017, molto valorizzata un chiave accusatoria, fossero state intercettate conversazioni nel periodo settembre - ottobre da cui era emerso come nessuna assunzione fosse stata compiuta e come, ancora a distanza di mesi, la moglie di AN caldeggiasse un intervento di questi affinchè l'imputato assumesse e stipendiasse il di loro figlio. Proprio ciò, si evidenziava con l'atto di appello, aveva indotto il Tribunale del riesame a dubitare della effettiva conclusione del patto corruttivo. 6 .„4"-I1- La Corte di appello, a cui la questione era stata obiettivamente devoluta, dopo avere dato atto della inesistenza di atti contrari ai doveri di ufficio, si è limitata a richiamare il contenuto di alcune conversazioni di fatto confermative degli assunti difensivi, e cioè che, ancora nell'ottobre del 2017, la moglie di AN e questo facessero riferimento a richieste da rivolgere a IP e ad aspettative deluse. Una motivazione viziata che impone l'annullamento della sentenza;
la Corte di appello, verificherà, sulla base delle considerazioni esposte, se e in che termini sia configurabile il delitto contestato. Il terzo motivo di ricorso è assorbito. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di TE ME, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile, essendosi il ricorrente limitato a riproporre censure già adeguatamente vagliate dai Giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente sollecitando una inammissibile diversa valutazione delle evidenze probatorie e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione fattuale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IP IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso di TE ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Enrico Trantino, difensore di fiducia di IP IO, e AN Scarlantino, in sostituzione dell'Avv. IO AO Pastorello, difensore di fiducia di TE ME, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui IP IO e TE ME sono stati condannati per i reati seguenti: - IP per quello di corruzione per l'esercizio della funzione (capo S- fatto commesso fino a maggio 2018- così l'imputazione); l'ulteriore fatto corruttivo originariamente contestato al capo R), riqualificato in primo grado in istigazione alla corruzione, è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17473 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 -TE, nella qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di San CA, per i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto di ufficio (è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bìs.1 cod. pen. (capi A-B), nonché per numerosi ulteriori reati di rivelazione di segreto d'ufficio (capi d)- f) - l)- m) -n) - o), nonché, ancora, per i reati di falso ideologico aggravato (capo c) - e) - h) - i), di favoreggiamento personale (capo j), di accesso abusivo a sistema informatico (capo p), dei detenzione illegale di munizioni di arma da guerra (capo q). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IO IP articolando tre motivi. A IP, nella qualità di amministratore della società GE s.r.I., è contestato di avere corrotto AN VI RA - asservendone la funzione - AN AO (prima quale dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San CA e responsabile unico di un determinato procedimento ammnistrativo e, successivamente, quale consulente esterno del responsabile del procedimento), IC CA (dipendente dell'ufficio tecnico indicato e rappresentante della stazione appaltante) e PA UI, dipendente dell'Ufficio tecnico del Comune;
in corrispettivo IP avrebbe concordato la consegna dì utilità consistenti nella assunzione di familiari di PA UI presso la società GE e in alcuni contratti di consulenza tra detta società e quella BM Idrocarburi, riconducibile a PA UI (così l'imputazione). Il fatto corruttivo sarebbe stato finalizzato all'inquinamento di una gara di appalto in favore dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra PL e GE 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Assume il ricorrente che la prova della responsabilità sarebbe stata fatta derivare dal contenuto di conversazioni, intercorse tra AN e i suoi familiari, che farebbero riferimento ad impegni non rispettati da parte di IP: proprio ciò aveva indotto l'imputato nel corso del processo a chiedere approfondimenti volti ad accertare se davvero fosse stato concluso un accordo corruttivo ovvero se, invece, ci fossero state solo "intenzioni mai raccolte". Si tratta di un tema che aveva indotto il Tribunale del riesame ed escludere la gravità indiziaria, tenuto conto peraltro che gli atti compiuti da AN sarebbero stati tutti legittimi sotto il profilo amministrativo e, dunque, non vi sarebbe nella specie nessuna violazione del dovere di imparzialità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della compartecipazione criminosa del ricorrente. L'assunto è che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso il ruolo di IP quale soggetto obbligato all'assunzione dei familiari di IC e di AN presso la GE, ma, si evidenzia, nessun assunzione sarebbe stata in concreto compiuta;
dunque, non 2 vi sarebbe né la prova che la richiesta di assunzione sarebbe stata comunicata a IP e nemmeno che fosse stata accettata. Dalle conversazioni emergerebbe solo l'aspettativa di assunzione ma non vi sarebbe la prova della adesione del ricorrente al patto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche ME TE articolando dieci motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a) - favoreggiamento personale in favore di LZ AI, elemento apicale di un sodalizio mafioso- fatto derivare solo dal contenuto di conversazioni intercettate. Si fa riferimento alla conversazione n. 3236 dell'11.11.2016, intercettata all'interno di una autovettura in uso a LZ AI nel corso della quale questi avrebbe riferito a Santaera Annalisa di un colloquio avuto con l'imputato in cui questi avrebbe detto di stare attento "che ce l'hai addosso"; in tal senso si evocano anche le captazioni tra l'imputato, lo stesso LZ e tale IU del 4.10.2016, 4.11.2016, dell'8.11.2016, da cui sarebbe stata fatta discendere la prova del favoreggiamento. Si sostiene che in realtà: - il 29.10.2016, LZ aveva rinvenuto una microspia all'interno della propria autovettura e, quindi, già prima dell'11.11.2016, cioè della data in cui fu intercettata la conversazione di cui si è detto, egli aveva la certezza di essere al centro dell'interesse investigativo;
- il 4.11.2016 sarebbe stato intercettato un colloquio tra LZ e il coindagato CA in cui, da una parte, non si sarebbe fatto nessun riferimento al presunto- ma in realtà indimostrato - incontro con TE, e, dall'altra, LZ avrebbe rivelato di non sapere da chi quella microspia fosse stata collocata;
- lo stesso TE avrebbe riferito nel corso del suo interrogatorio di non avere mai conosciuto LZ, tranne che in una vicenda legata d un telefono cellulare;
-dalla intercettazione tra TE e IU - convivente di LZ- del 18.11.2016 emergerebbe chiaro come TE non sapesse chi fosse LZ;
- non vi sarebbero riprese dell'incontro ipotizzato tra LZ e l'imputato. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai capi b) -c) - d) - e). Quanto al capo B) (rivelazione di segreto di ufficio a IU e ET RI, quest'ultima figlia di IU - del contenuto di una delega di indagine e della prevista sua escussione), si sostiene che le intercettazioni valorizzate in chiave accusatoria sarebbero relative ad un procedimento per fatti di criminalità organizzata dei quali 3 TE non si doveva occupare e che, peraltro, IU e ET sarebbero stati due importanti confidenti del ricorrente. Quanto al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (capo C), in cui si contesta di non avere dato atto, nel corso della verbalizzazione delle sommarie informazioni rese dalla Liurn, della contestuale presenza della FI ET, si assume che si sarebbe trattato di un falso grossolano. Anche quanto ai reati contestati ai capi D-E- (art. 326 cod. pen. - rivelazione a LZ di una delega di indagine;
art. 479 cod. pen. - omessa indicazione in una annotazione relativa a LZ di una serie di fatti, tra cui quello che questi avesse la disponibilità di una data utenza), si assume che la circostanza che l'imputato avesse anticipato a LZ che, su delega della Procura, avrebbe dovuto sentirlo per redigere una scheda biografica e fissare la data per "effettuare formalmente l'atto" non costituirebbe rivelazione di segreto di atto di ufficio, non essendo stato chiarito quale sarebbe stata nella specie la notizia rivelata che avrebbe a messo a rischio l'indagine. Non diversamente, quanto al falso, la Corte non avrebbe fornito risposte quanto alla irrilevanza delle omissioni indicate bel capo di imputazione. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i capi H (falso ideologico) - I (falso ideologico)- 3 (favoreggiamento) che avrebbero come soggetto interessato KA LO, anch'essa confidente di polizia. Il tema attiene, quanto al capo H), alla mancata documentazione a verbale, in occasione della assunzione delle sommarie informazioni del 29.11.2016, della presenza di Di Natale, compagno della donna, e della circostanza riferita dalla LO di aver dato in locazione l'immobile ad alcuni studenti universitari. Si assume che dal contenuto della conversazione intercettata il 18.11.2016, emergerebbe come, di fronte alla impossibilità della dichiarante di riferire i nomi degli studenti universitari, l'imputato avesse provato a trovare soluzioni e, dunque, si tratterebbe di un falso grossolano e comunque inutile Quanto al capo I (annotazione di polizia giudiziaria con cui si sarebbe falsamente attestato di avere eseguito un sopralluogo a casa della LO in un determinato), non si sarebbe tenuto conto che effettivamente un sopralluogo era stato compiuto e documentato con foto. Discorso analogo viene compiuto quanto al capo 3 (favoreggiamento della LO in relazione al reato di furto commesso sostanzialmente attraverso gli altri due reati indicati). 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo L (rivelazione di segreto di ufficio) in cui si contesta all'imputato di avere informato RA EM IE di essere stata denunciata il giorno prima dal marito e di averle fatto visionare la denuncia. 4 Prescindendo dalla captazione ambientale del 3.11.2016, non vi sarebbe prova del reato, tenuto conto che si tratterebbe di reato di pericolo "effettivo". 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi M-N (art. 326 cod. pen.). Quanto alla rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo M (in cui si imputa di avere rivelato a MA CE che la di lui moglie lo aveva querelato, consentendogli di vedere l'atto), si sostiene che l'imputato avrebbe solo fornito indicazioni di massima e che il motivo della identificazione non sarebbe sufficiente a integrare il reato. La condotta sarebbe stata inoffensiva in ragione della volontà dell'imputato di trovare una "soluzione" tra le parti. Anche quanto al capo N) (art. 326 cod. pen. in cui si contesta di avere rivelato a TT AR TE il contenuto di una relazione redatta da una assistente sociale ed acquisita alle indagini nell'ambito di un procedimento originato dalla denuncia di MA CE), la responsabilità sarebbe stata fatta derivare dal contenuto di una intercettazione ambientale del 21.1.2017 tra TE e TT che si riporta e che sarebbe stata mal interpretata. 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al reato sub O (rivelazione di segreto d'ufficio), la cui prova sarebbe stata fatta discendere dalla intercettazione del 16.2.2017 tra il ricorrente e tale Guarneri;
l'imputato si sarebbe limitato a informare l'interessato che era stato denunciato, tant'è che il giorno dopo si era proceduto alla sua identificazione. TE, di fronte alle titubanze dell'interessato per la identificazione, si sarebbe limitato a spiegare le ragioni della convocazione. 3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato sub P (art. 615 ter cod. pen. con cui si contesta a TE di essersi introdotto abusivamente nello SDI al fine di verificare se vi fossero provvedimenti nei riguardi di MI TA, nonostante non dovese svolgere nessuna indagine). Secondo il difensore, TE era autorizzato ad accedere al sistema e ciò fece per finalità istituzionali in quanto aveva necessità di verificare chi fosse la propria interlocutrice, "stante il rapporto che la stessa vantava di avere con i OR, Accertato "il vissuto" della MI, TE avrebbe visionato un dato filmato "finalizzato all'eventuale riconoscimento dei responsabili di una rapina. 3.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al reato sub Q (detenzione illegale di munizioni). Con l'atto di appello si era chiesta la rinnovazione della istruttoria per assumere le dichiarazioni del luogotenente RM RM che avrebbe dovuto riferire della disponibilità o meno della chiave dell'alloggio di servizio dell'imputato da parte dei comandanti della Tenenza. 5 Una richiesta fondata sull'assunto secondo cui le munizioni ritrovate non sarebbero stati riconducibili all'imputato. La Corte, escusso il teste, avrebbe tuttavia ritenuto non decisive le sue dichiarazioni in quanto, da una parte, le munizioni non sarebbero state comunque acquistate con le "giuste modalità formali", e, dall'altra, perché era rimasta priva di riscontro la tesi difensiva, secondo cui, come detto, quelle munizioni avrebbero potuto essere collocate in quel luogo da terze persone portatrici di interessi ostili verso il ricorrente. Il teste escusso, secondo il ricorrente, aveva in realtà riferito che quelle chiavi fossero nella disponibilità del maresciallo TE quando questi andò via dalla Tenenza di San CA: una circostanza escluda dallo stesso TE. 3.9. Con il nono e il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio i motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di IP è fondato, quanto ai primi due motivi, mentre quello di TE è inammissibile. 2. Quanto al ricorso di IP, il tema attiene alla prova del patto corruttivo. Non è in contestazione che AN AO, cioè il soggetto corrotto, nella gestione della gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, non abbia compiuto atti contrari d'ufficio in favore del soggetto corruttore e che il patto avrebbe avuto come corrispettivo da parte del ricorrente per la presa in carico dell'interesse inquinato da parte del pubblico agente, l'assunzione dei familiari di questi presso la società GE e la costituzione di un rapporto di consulenza tra lo stesso IP e AN VI. In tale contesto con l'atto di appello era stato evidenziato come, al di là di conversazioni tra terzi, non vi fosse nessuna captazione rivelatrice dell'adesione del ricorrente al patto corruttivo, tenuto conto, da una parte, che i dialoghi avrebbero rivelato solo l'insistenza della moglie di AN affinchè questi capitalizzasse l'attività prestata, e, dall'altra, della circostanza obiettiva che, a distanza di mesi dalla conversazione dell'8.4.2017, molto valorizzata un chiave accusatoria, fossero state intercettate conversazioni nel periodo settembre - ottobre da cui era emerso come nessuna assunzione fosse stata compiuta e come, ancora a distanza di mesi, la moglie di AN caldeggiasse un intervento di questi affinchè l'imputato assumesse e stipendiasse il di loro figlio. Proprio ciò, si evidenziava con l'atto di appello, aveva indotto il Tribunale del riesame a dubitare della effettiva conclusione del patto corruttivo. 6 .„4"-I1- La Corte di appello, a cui la questione era stata obiettivamente devoluta, dopo avere dato atto della inesistenza di atti contrari ai doveri di ufficio, si è limitata a richiamare il contenuto di alcune conversazioni di fatto confermative degli assunti difensivi, e cioè che, ancora nell'ottobre del 2017, la moglie di AN e questo facessero riferimento a richieste da rivolgere a IP e ad aspettative deluse. Una motivazione viziata che impone l'annullamento della sentenza;
la Corte di appello, verificherà, sulla base delle considerazioni esposte, se e in che termini sia configurabile il delitto contestato. Il terzo motivo di ricorso è assorbito. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di TE ME, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile, essendosi il ricorrente limitato a riproporre censure già adeguatamente vagliate dai Giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente sollecitando una inammissibile diversa valutazione delle evidenze probatorie e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione fattuale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IP IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso di TE ME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.