Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
DI, POSTA REGISTRO TASS DALL'IM OGNI ALTRA , DI ESENTE BBLICA ITALIANA 1987 n.747 BOLLO R (Art.19 Legge DA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S RAMA DI CASSAZIONE05724/03 Gggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi rati Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 19340/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 22595/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron.12775 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud. 16/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA " sul ricorso proposto da: PA AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UJ. BOCCIONI 4. presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ESPOSITO SALVATORE;
intimato e sul 2* ricorso n° 22595/00 proposto da: ESPOSITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che lo 2002 agli avvocali rappresenta e difende unitamente 2359 -1- MA FONTANA, GIULIANO CASTELLINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
contzoricorrente e ricorrente incidentale
contro
SP AN, ele tivamente domiciliata in ROMA,MA VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1215/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente, l'Avvocato TOSTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto, rigetto degli altri motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1° dicembre 1998 - 13 gennaio 1999 il Tribunale di Verona pronunciava la separazione personale dei coniugi SA ES ed NN GA, rigettando la domanda di quest'ultima di addebito al marito, e poneva a carico dell' ES l' obbligo di pagamento di un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese scolastiche, ricreative e mediche, escludendo il diritto della GA al contributo per il suo mantenimento. Proposto appello dalla GA, con sentenza del 28 giugno 20 luglio 1999 la Corte di Appello di Venezia rigettava l' impugnazione c condannava appellante al pagamento delle spese del grado, affermando in motivazione che le emergenze istruttorie non avevano fornito la prova che le condotte addebitate all' ES avessero rivestito efficacia causale nel determinarsi della crisi coniugale e che quindi la separazione fosse da ascrivere alla responsabilità del medesimo. Quanto alla pretesa della GA di attribuzione dell' assegno, osservava che la sostanziale parità tra le condizioni economiche dei coniugi, tenuto anche conto del beneficio tratto dalla donna dal godimento della casa coniugale, escludeva la ricorrenza dei presupposti per la concessione del contributo. In ordine all' assegno per il mantenimento del figlio, rilevata. la discordanza denunciata nell' atto di appello tra la somma di L.
1.400.000 indicata in dispositivo e quella di L.
1.250.000 riportata nella motivazione della sentenza impugnata, riteneva corretto quest' ultimo importo, atteso che il Tribunale aveva fatto riferimento al provvedimento presidenziale nel quale era stato fissato il contributo in L.
1.000.000 mensili, aggiornate a L.
1.200.000 al momento della sentenza. La GA proponeva impugnazione per revocazione avverso detta pronuncia, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo che la Corte di Appello con travisamento dei documenti di causa aveva ritenuto che la casa coniugale assegnatale fosse in comproprietà con il coniuge, e che pertanto tale godimento si traducesse in una utilità economica, mentre in realtà si trattava di unità immobiliare condotta in locazione per la quale ella corrispondeva il canone e le spese condominiali, e che conseguentemente doveva riconoscersi il Suo diritto alla corresponsione dell' assegno, con le conseguenti implicazioni in ordine al regime delle spese di lite. Con sentenza del 10 luglio - 4 settembre 2000 la medesima Corte di Appello, in parziale accoglimento dell' istanza di revocazione, condannava l'ES al pagamento dell' assegno mensile di L.. 500.000, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della moglie, nonchè al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di appello, compensando i restanti due terzi;
condannava il medesimo al pagamento di quelle relative al giudizio di revocazione. Rilevava in motivazione la Corte territoriale che la propria procedente sentenza era viziata dall' errore di fatto denunciato, per essersi in essa ritenuto che la GA traesse una utilità economica dal godimento della casa familiare, pur essendo documentato in atti che la medesima occupava l'immobile titolo di locazione, ed era conseguentemente gravata dalle relative obbligazioni. 2 Riesaminando quindi la pretesa dell' istante di attribuzione dell' assegno, rilevato che la documentazione fiscale prodotta dalle parti risaliva agli inizi degli anni '90, quando il marito percepiva uno stipendio lordo sostanzialmente doppio rispetto a quello della moglie, © ritenuto presuntivamente che i coniugi avessero conservato la disponibilità della loro prima abitazione in Campania, affermava che lo squilibrio in danno della moglie tra i redditi rispettivamente posseduti, non compensato dall' esistenza di altri cespiti, imponeva il riconoscimento dell' assegno nella suindicata misura di L. 500.000 mensili. Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione la GA deducendo quattro motivi. Ha resistito con controricorso l' ES proponendo contestualmente ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la GA ha a sua volta resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale perchè proposto avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, e non avverso la prima pronuncia della Corte di Appello, avverso la quale sarebbe unicamente rivolto il ricorso principale, deve essere disattesa. L'eccezione muove da un' errata affermazione in fatto, atteso che il ricorso principale della GA è rivolto avverso entrambe le sentenze, come chiaramente si evince dalla natura delle censure, dalla espressa indicazione contenuta nella pagina 17 c dal tenore dello conclusioni riportate nella parte finale del ricorso stesso. I.' eccezione stessa non ha peraltro ragione di essere posta, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale avverso la sentenza di appello e quella emessa in sede di revocazione è possibile proporre un unico ricorso, stante l'obiettivo collegamento tra dette pronunce, che concorrono a dare contenuto alla decisione dell' unica controversia in relazione alle posizioni di fatto dedotte in causa (v. per tutte Cass. 2002 n. 15522; 2002 n. 69; 2001 D. 10835; 2001 n. 693; 1999 n. 2845; S.U. 1998 n. 12562; 1998 n. 11881; 1998 n. 5744; 1997 n. 805; 1995 n. 11517, 1995 n. 6626; 1994 n. 5472; 1993 n. 342). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si sostiene che la Corte di Appello, nel far riferimento all' interrogatorio reso dall' ES all' udienza del 9 luglio 1997, non ha considerato che in quella sede il medesimo aveva confessato di aver abbandonato il tetto conjugale, pur aggiungendo che l' unione coniugale aveva già subito in precedenza una irrimediabile frattura. Si osserva che, in mancanza di prova della dedotta preesistenza di una crisi tra le parti, il dichiarato abbandono avrebbe dovuto configurarsi come causa determinante della separazione. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, puntualmente richiamato il fermo indirizzo di questa Suprema Corte secondo il کند quale la dichiarazione di addebitabilità della separazione richiede la f prova non soltanto della violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, ma anche della efficacia causale di detta violazione sul fallimento della convivenza coniugale (v. per tutte Cass. 2001 n. 12130; 2000 n. 10682; 2000 n. 279), ha dato adeguato conto delle ragioni che inducevano ad escludere che la separazione fosse addebitabile al marito, osservando che l' istruttoria svolta non aveva consentito di accertare che lo condotte al medesimo contestate dalla GA, e segnatamente il suo allontanamento dalla casa coniugale, avessero rivestito efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto, Non è chiaramente proponibile in questo giudizio di legittimità la doglianza diretta ad ottenere una diversa valutazione delle dichiarazioni Tese dall' ES nel corso del richiamato interrogatorio ed a sollecitare un difforme apprezzamento circa l' efficacia causale del suo allontanamento rispetto alla separazione. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione per travisamento dei fatti ed erronea valutazione di essi, si deduce che in considerazione dei differenti redditi delle parti, del diminuito potere di acquisto della moneta, delle crescenti esigenze del figlio minore, degli aumenti di stipendio verosimilmente conseguiti dall' ES nelle more del giudizio, l' ammontare dei due assegni avrebbe dovuto essere fissato in misura più elevata. -Il motivo è inammissibile. Esso si risolve come peraltro la stessa. prospettazione del vizio motivazionale denunciato rende palese - in una non consentita sollecitazione a questa Corte a riesaminare il materiale probatorio acquisito in ordine alle condizioni economiche delle parti ed a formulare un giudizio di merito in sostituzione di quello svolto dalla Corte di Appello. 5 Con il terzo motivo, denunciando omesso csame e/o motivazione su punti decisivi, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omissione di pronuncia su alcuni capi di domanda, si sostiene che la Corte di merito ha del tutto mancato di esaminare gli ulteriori motivi di appello della GA diretti ad ottenere che fosse posto a carico del conjuge l' obbligo di pagamento per l'intero delle spese straordinarie, mediche e specialistiche per il figlio, che fosse disposta l' assegnazione all' ES dell' autovettura Alfa Romeo, previo versamento in favore della moglie del 50% del valore di mercato, che venisse effettuata la divisione dei risparmi depositați nei due conti correnti bancari. La censura è fondata. Ed invero la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare i motivi di impugnazione della sentenza del primo giudice con i quali si era censurata l' omessa imposizione a totale carico del padre delle spese straordinarie in favore del figlio minore ed il mancato accoglimento delle domande relative alla divisione di beni comuni. A tale omissione dovrà pertanto ovviare il giudice del rinvio. L'accoglimento di tale motivo determina l' assorbimento del quarto mezzo, diretto a contestare la regolamentazione delle spese del giudizio di appello. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 156 c.c., si afferma in diritto che l' attribuzione dell' assegno presuppone l' addebito della separazione al soggetto onerato e l'inadeguatezza dei redditi del richiedente c si deduce in fatto che nella specie mancava sia il primo presupposto, essendo stato escluso che la separazione fosse riconducibile a 6 responsabilità del marito, sia il secondo, dovendo considerarsi i redditi dei coniugi sostanzialmente equivalenti. Si sostiene altresì che il tenore di vita durante il matrimonio era modesto e che la separazione non ha comportato per la GA alcun deterioramento della sua situazione economica. Si afferma ancora che la sentenza emessa in sede di revocazione ha erroneamente ritenuto che durante la convivenza matrimoniale i coniugi avessero conservato la disponibilità di una seconda casa a Castellammare, sulla quale non si era mai discusso in causa ed in ordine alla quale non era stato acquisito alcun elemento probatorio. Il motivo di ricorso è infondato, sotto tutti i profili prospettati. Il primo rilievo è chiaramente erroneo in diritto, atteso che l'obbligo di versamento dell' assegno non presuppone affatto l' addebito della separazione al soggetto gravato, ma che al contrario è l' addebito al coniuge richiedente l' assegno a costituire elemento ostativo alla sua attribuzione. Quanto alle ulteriori deduzioni, va osservato che la Corte di Appello ha correttamente ed adeguatamente motivato il proprio convincimento circa la divergenza tra i redditi percepiti dalle parti, procedendo al riguardo ad articolati conteggi, ed ha conclusivamente ritenuto, sul presupposto che quelli goduti dalla moglie non fossero sufficienti a garantirle la conservazione del tenore di vita goduto in precedenza, quale consentito dal complessivo ammontare delle entrate, che il divario tra le due posizioni reddituali andasse riequilibrato con l' attribuzione di un assegno nella limitata misura di L. 500.000. Է - - E' inoltre inammissibile il profilo di censura con il quale si contesta alla Corte territoriale di aver fatto ricorso a presunzioni nel ritenere che i coniugi avessero conservato durante la convivenza la. disponibilità di una casa in Campania, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corto in toma di presunzioni incensurabile in sede di legittimità l' apprezzamento del giudice di merito circa l' opportunità di fondare la decisione su talc mezzo di prova c circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (v. per tutte Cass. 2002 n. 15399; 2002 n. 12980; 2002 n. 5526; 2002 n. 3974; 2000 n. 12422; 1999 n. 9015). Nella specie la sentenza impugnata ha dato conto con motivazione sintetica, ma sufficiente ad esprimere l'iter logico seguito, delle ragioni che inducevano a ritenere la sussistenza della circostanza in oggetto. Con il secondo motivo, denunciando ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si deduce che la Corte di Appello, nel ravvisare il proprio errore di fatto per aver ritenuto che il godimento della casa coniugale da parte della GA si risolveva in un utilità economica, non ha considerato che detta casa era stata assegnata completa di arredi ed elettrodomestici e che una nuova locazione di un immobile con le stesse caratteristiche avrebbe comportato esborsi notevoli, anche per il trasloco e per la stipula di um nuovo contratto. La censura, nei termini della sua formulazione, è inammissibile. Essa invero non indica nè consente di desumcre quale violazione di norme di diritto sia stato compiuta dalla Corte di Appello in sede di revocazione, avendo detta Corte - una volta ravvisato il proprio errore per aver ritenuto che la casa coniugale fosse in comproprietà tra i coniugi e che quindi la relativa assegnazione fosse priva di corrispettivo - coerentemente provveduto a riesaminare le condizioni economiche della GA tenendo conto del nuovo elemento costituito dal costo della focazione a suo carico. Va infine dichiarato inammissibile per la sua evidente genericità il terzo motivo, con il quale si denuncia contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza emessa in sede di revocazione circa il procedimento logico che ha condotto alla decisione. Il ricorso incidentalc dcvc csscre in conclusione rigettato. In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata, in relazione al motivo accolto, ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo;
rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche рег le spese ad altra sczione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di 16 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE hiella lucciol 10 consiglio della I sezione civile il IL PRESIDENTE A From AL