Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 2
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi - come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale. In questi casi l'atto di impugnazione, documentalmente unico ma sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, necessita di due notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno i nell'altro giudizio.
A norma dell'art. 398, comma quarto, nel testo novellato dall'art. 68 della legge n. 353 del 1993, in vigore dal 1.ò gennaio 1993 la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, realizzandosi eventualmente l'effetto sospensivo a seguito dell'adozione di provvedimento discrezionale del giudice della revocazione. Consegue che, in mancanza del provvedimento di sospensione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni, decorrente a norma degli artt. 235 e 326 dalla notificazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RM, UR AT, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LETTERIO BRIGUGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SICILCASSA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar ANTONINO SCHIFANI di Palermo del 6/2/96 rep.n.117909;
- controricorrente -
avverso la sentenza n^ 84/95 del Tribunale di Patti, r.g.n^359/93, depositata il 23.02.95 e avverso la sentenza n^ 489/95 del Tribunale di Patti, depositata il 28/12/95 R.G.N.359/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PROIA per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso contro la sentenza di revocazione;
l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza emessa in sede di rinvio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Patti, decidendo quale giudice di rinvio da Cass. 11322/1992, ha respinto, con sentenza 20/23 febbraio 1995 n. 84, la domanda di RO RM e TU SA di condanna della Sicilcassa s.p.a. al risarcimento dei danni derivanti dal fatto di avere corrisposto, in esecuzione di precedente sentenza del Pretore di Messina passata in giudicato, le differenze, retributive tra la qualifica riconosciuta e quella superiore spettante, indicata in detto giudicato, senza versare su di esse i corrispondenti contributi previdenziali.
Il Tribunale, rilevato che la domanda dei ricorrenti era formulata in termini risarcitori, ha fatto applicazione del duplice principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente di questa Corte 15 ottobre 1992 n. 11322, e cioè che: a) Il dipendente ingiustamente pretermesso in una procedura di scelta a qualifica superiore ha facoltà di esperire due domande, autonome e fra loro alternative (secondo lo schema dell'art. 1453 c.c.), ancorché fondate sullo stesso fatto: quella (di adempimento) diretta ad ottenere il superiore inquadramento - la quale esige la presenza in giudizio degli altri candidati, che si assumono ingiustamente favoriti, e comporta la condanna del datore di lavoro alla corresponsione degli emolumenti non percepiti - e quella (cosiddetta risolutoria) volta (senza necessità d'integrazione del contraddittorio) al risarcimento del danno, il quale (ancorché commisurato al diverso trattamento economico tra la qualifica inferiore e quella superiore) consiste nell'attribuzione di somme che, in quanto non collegate sinallagmaticamente allo svolgimento, sono prive di natura retributiva ed inidonee a fondare pretese di migliore trattamento pensionistico o di maggior trattamento di fine rapporto. b) Nel caso in cui il lavoratore, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno per la sua mancata promozione ad una qualifica superiore, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito risarcibile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il lavoratore possa azionare lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come, in particolare, quella relativa alla fruizione di un trattamento pensionistico inferiore in rapporto alla mancata percezione di emolumenti connessi alla qualifica non conseguita, non rilevando in contrario la perdurante attività di servizio del lavoratore all'epoca della proposizione della domanda, attesa la già avvenuta acquisizione al patrimonio del lavoratore medesimo del diritto al risarcimento di tale (futuro) danno.
Avverso la sentenza del Tribunale di Patti i soccombenti RO RM e TU SA hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., per contrasto con altre precedenti aventi tra le parti autorità di giudicato. Il ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale di Patti 11/28 dicembre 1995 n. 489, che ha basato la propria decisione negativa su due considerazioni giuridiche: a) l'accertamento della natura risarcitoria o retributiva della obbligazione della Sicilcassa s.p.a. ha costituito una semplice premessa logico giuridica che, stante la diversità di petitum e causa petendi tra le due cause non è idonea ad avere efficacia vincolante di giudicato;
b) la sentenza contestata è intervenuta in un giudizio di rinvio, nel quale è vincolante il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente 11322/1992.
Avverso entrambe le sentenze hanno proposto ricorso per cassazione RO RM e TU SA, con unico atto notificato il 20 gennaio 1996.
Resiste con controricorso la Sicilcassa s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Motivi della decisione
Si deve esaminare in primo luogo l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Sicilcassa s.p.a. sotto il profilo che l'unico atto, contenente la impugnazione avverso due sentenze diverse, quella resa in sede di rinvio e quella in sede di revocazione, è stata notificata una sola volta ad essa Sicilcassa s.p.a.. Il motivo non è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita limitatamente alle ipotesi in cui queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi - come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva;
della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione (come nel caso in esame); della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie;
di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cass. Sez. III, sent. n. 5472 del 06-06-1994). In tali caso l'atto di impugnazione, ancorché documentalmente unico, è sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, e, pertanto, necessita di due distinte notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno e nell'altro giudizio (Cass. Sez. Un., ord. n. 280 del 03-05-1984, Tognellini c. Pietromarchi), ipotesi che nel caso in oggetto non ricorre, avendo RO RM e TU SA conservato in entrambi i processi il ruolo di soccombenti costituiti.
La resistente eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per revocazione sotto il profilo che RO RM e TU SA avevano già ritualmente proposto l'eccezione di giudicato esterno nel ricorso per riassunzione, sicché la sentenza emessa, anche se abbia omesso di pronunciare su tale eccezione, va comunque impugnata con ricorso per cassazione, e non per revocazione. Anche questa eccezione è infondata.
Mentre è esatto il principio di diritto da cui l'eccezione prende le mosse, perché la questione oggetto dell'eccezione, una volta che questa sia stata sollevata, appartiene al processo, e quindi ogni statuizione al riguardo, o omissione di statuizione, viene a costituire oggetto dei normali rimedi impugnatori inerenti alla pronuncia (Cass. Sez. Un. 28 giugno 1986, n. 1675), in tal senso dovendosi interpretare l'inciso contenuto nell'art. 395 n. 5 "purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", e cioè purché la questione non abbia formato oggetto del giudizio;
viceversa è infondato il presupposto di atto processuale cui la resistente applica l'esatto principio sopra ricordato, presupposto che, inerendo l'eccezione ad un vizio in procedendo, può essere esaminato da questa Corte di legittimità.
I ricorrenti in riassunzione, nell'atto richiamato dalla resistente (pagg. 8-11), lungi dal proporre una eccezione di giudicato, si sono limitati a riportare la motivazione del Pretore, basata sul carattere risarcitorio delle indennità erogate, seppure con contenuto patrimoniale equivalente a .quello delle retribuzioni non corrisposte.
Gli argomenti giuridici che portano alla reiezione della eccezione di inammissibilità del ricorso, impongono il rigetto del ricorso avverso la sentenza revocatoria, per le ragioni di seguito esposte. Si deve iniziare dall'esame del motivo di ricorso avverso la sentenza revocatoria, per la sua pregiudizialità logicogiuridica. Infatti la subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione comporta che qualora siano state proposte impugnazioni contro la sentenza di merito e la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, debba essere esaminato per primo il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione(Cass. 4 giugno 1998 n. 5480). Con tale ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Essi assumono che le sentenze del Tribunale di Messina 26 settembre 1989 e 26 gennaio 1989, passate in giudicato, hanno lo stesso oggetto di quella del Tribunale di Patti, e cioè la natura delle somme corrisposte dalla Sicilcassa s.p.a. in dipendenza della sentenza del Pretore di Messina del 26.2.1981. Occorre premettere alcuni dati storico-processuali essenziali. Sulla base della medesima doglianza di dequalificazione professionale, gli odierni ricorrenti hanno sviluppato tre profili processuali, che hanno poi coltivato per tutti i gradi consentiti dall'ordinamento:
1. causa culminata nella sentenza del Pretore di Messina 26 febbraio 1981, passata in giudicato, che, in accoglimento della loro domanda, ha condannato la Cassa Centrale di Risparmio per le provincie siciliane, oggi Sicilcassa s.p.a., a risarcire i danni conseguenti alla mancata promozione alla qualifica superiore, determinandoli nelle differenze retributive tra i due gradi (trattasi di un antecedente storico che spiega rilievo giuridico nella presente causa per quanto riguarda la interpretazione della originaria domanda);
2. giudizi definiti con sentenze del Pretore di Messina 29 novembre 1985/14 febbraio 1986 (per RO) e 22 novembre 1985/6 febbraio 1986 (per TU), confermate dalle sentenze del Tribunale di Messina del 25 rnaggio/26 settembre 1989 (per RO) e del 17 giugno 1988/295 gennaio 1989 (per TU), e passate in giudicato con le sentenze di questa Corte a Sezioni unite n. 10685 del 23 ottobre 1993 (per RO) e n. 3764 del 26 marzo 1992 (per TU), affermanti il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme loro erogate dalla Cassa di Risparmio in ottemperanza alla sentenza del Pretore di Messina del 26 febbraio 1981, nonché relative al regime fiscale di tali somme.
Sono queste sentenze che, ad avviso dei ricorrenti, costituiscono il precedente giudicato, rilevante ex art. 395 n. 5 c.p.c., in quanto sarebbero basate sulla premessa logico-giuridica della natura retributiva delle somme corrisposte dalla Cassa in esecuzione della sentenza del 1981;
3. causa di cui alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1/1990 che, in parziale riforma della decisione pretorile, aveva condannato la Cassa centrale di Risparmio al pagamento in favore del RO, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alla differenza tra i ratei di pensione pagati e quelli spettanti per il grado superiore (funzionario di terza) fino a quando non verrà regolarizzata la posizione del predetto presso il Fondo Pensioni, nonché alla differenza analogamente dovuta per indennità di anzianità, con rivalutazione secondo gli: indici ISTAT ed interessi;
nonché a risarcire allo TU, ancora in attività di servizio, il danno conseguente al mancato versamento dei contributi relativi alle differenze tra il trattamento retributivo del funzionario di seconda e quello del funzionario di prima.
Questa sentenza è stata cassata da questa Corte (sent. 11322/1992), con rinvio al Tribunale di Patti, che ha respinto le pretese dei ricorrenti, dando poi luogo al giudizio di revocazione, ed al ricorso in Cassazione in esame.
Ciò posto, si deve ribadire, come cennato sopra, che le sentenze del Pretore di Messima 6 e 14 febbraio 1986 le quali, secondo i ricorrenti, costituirebbero il precedente giudicato, lungi dall'affermare la natura retributiva delle somme corrisposte in esecuzione dell'antecedente pronuncia sulla dequalificazione professionale, ne ha statuito la natura risarcitoria, seppure a contenuto patrimoniale equivalente e sostitutivo della retribuzione (come ricordato dagli stessi ricorrenti in riassunzione) . Ed in effetti il carattere retributivo delle somme in questione non costituiva un passaggio logico giuridico necessario ne' per l'affermazione del diritto alla rivalutazione monetaria, la quale, a norma dell'art. 429 3^ comma, compete su tutti i crediti connnessi ad un rapporto di lavoro, ivi compresi quelli aventi titolo risarcitorio (Cass. 7 febbraio 1996 n. 976), ne' per la decisione sui profili fiscali (pure formanti oggetto di quel giudizio), a norma dell'art. 6 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) il quale sottopone allo stesso trattamento fiscale dei redditi non conseguiti (nella specie retributivi) quelli corrisposti in sostituzione o a titolo risarcitorio per la perdita dei primi.
La prospettazione del motivo di ricorso avverso la sentenza revocatoria è pertanto infondata.
Così provveduto sul ricorso avverso la sentenza revocatoria, si deve passare ad esaminare quello avverso la sentenza di merito. Lo stesso va dichiarato inammissibile, per tardività, come già ritenuto da questa Corte in altre fattispecie analoghe. Come cennato, il ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Patti, quale giudice del rinvio 84/1995, è stato proposto con unico atto unitamente al ricorso avverso la sentenza revocatoria 28 dicembre 1995, notificato il 20.1.1996. L'art. 398 4^ comma c.p.c., come novellato dall'art. 68 Legge 26 novembre 1993, n. 353, in vigore dall' 1 gennaio 1993, dispone,
ribaltando la precedente previsione, che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.
L'effetto sospensivo si realizza solo su provvedimento discrezionale del giudice della revocazione, a norma del citato art. 398 4^ comma c.p.c. ultima parte;
provvedimento che, nella fattispecie, seppure ex adverso richiesto, non è stato emanato.
Conseguentemente, deve rilevarsi che il termine per impugnare la sentenza revocanda, decorrente ex artt. 325 e 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza (06.5.1995) è ampiamente decorso alla data della notificata del ricorso in Cassazione (20.1.1996). Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 7/28 dicembre 1995 n. 489 in sede di revocazione e dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del medesimo Tribunale 20/23 febbraio 1995. n. 84 in sede di rinvio. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione liquidate in L.79.000 oltre a L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999.