Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2845
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi - come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale. In questi casi l'atto di impugnazione, documentalmente unico ma sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, necessita di due notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno i nell'altro giudizio.

A norma dell'art. 398, comma quarto, nel testo novellato dall'art. 68 della legge n. 353 del 1993, in vigore dal 1.ò gennaio 1993 la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, realizzandosi eventualmente l'effetto sospensivo a seguito dell'adozione di provvedimento discrezionale del giudice della revocazione. Consegue che, in mancanza del provvedimento di sospensione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni, decorrente a norma degli artt. 235 e 326 dalla notificazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2845
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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