Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 693
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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Deve ritenersi ammissibile, sia pur eccezionalmente rispetto ai principi generali in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta con unico atto avverso una pluralità di provvedimenti, purché questi risultino emanati tra le stesse parti nell'ambito del medesimo procedimento (sia pur se in fasi o gradi diversi), ed abbiano ad oggetto le medesime questioni di diritto (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'unica impugnazione proposta avverso due distinti decreti di liquidazione di compenso del commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, il secondo dei quali emesso su istanza di modifica del primo avanzata dal commissario stesso).

Deve ritenersi ammissibile, sia pur eccezionalmente rispetto ai principi generali in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta con unico atto avverso una pluralità di provvedimenti, purché questi risultino emanati tra le stesse parti nell'ambito del medesimo procedimento (sia pur se in fasi o gradi diversi), ed abbiano ad oggetto le medesime questioni di diritto (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'unica impugnazione proposta avverso due distinti decreti di liquidazione di compenso del commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, il secondo dei quali emesso su istanza di modifica del primo avanzata dal commissario stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 693
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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