Sentenza 4 novembre 2002
Massime • 3
Il principio secondo il quale il responsabile, in danno di lavoratore dipendente, di lesioni personali che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta del predetto, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione, trova applicazione anche nel caso di lavoro prestato per una società di persone da un socio, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari. In tale ultima ipotesi, il danno per la società può consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio, che, ove non assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato - il quale potrà farla valere nei confronti del danneggiante -, deve essere risarcita alla società dal danneggiante.
Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa la idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.
L'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere, salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15399 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OMT SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore AU AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS COMP ASSIC SPA, Riunione Adriatica di Sicurtà, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti Dott. Andrea Cerretti e Dott. Ermanno Mariucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
HE AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 402/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 20/11/98 e depositata il 04/05/99 (R.G. 890/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 10.11.1992 PR SI conveniva davanti al tribunale di Forlì CH LE e la Ras s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati in occasione della collisione tra autoveicoli avvenuta il 25.4.1992, viaggiando in qualità di trasportato sulla vettura di proprietà della s.n.c. O.M.T..
Interveniva volontariamente nel giudizio la O.M.T., di cui l'attore era socio, richiedendo il risarcimento dei danni.
Il tribunale condannava i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, mentre rigettava la domanda della O.M.T., perché non provata.
Proponeva appello la O.M.T..
Resistevano le convenute.
La corte di appello, di Bologna, con sentenza depositata il 4.5.1999 rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che non era provata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'appellante e ricollegata alla mancata prestazione lavorativa del socio, nonché alla riduzione degli introiti a fronte di aumento degli esborsi e che tale prova non poteva essere demandata ad una consulenza tecnica.
Neppure poteva procedersi ad una liquidazione equitativa, la quale presupponeva che fosse accertata l'esistenza del danno. Infatti, secondo la corte territoriale, non risultava provato, quanto assunto dall'appellante, secondo cui per il periodo di invalidità temporanea del PR era stato assunto altro dipendente, e lo stesso legale rappresentante della società appellante aveva dichiarato che al PR durante il predetto periodo non era stato corrisposto alcun compenso.
Quanto al rimborso delle somme assunte versate all'Inps ed all'Inail, pari a L. 221.498 e L. 92.118, neppure era stata fornita alcuna prova dei versamenti.
Avvero questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. O.M.T., che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso la RAS.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2697 c.p.c., 115, 116, 244 c.p.c. nonché l'insufficienza e contraddittoria motivazione in merito a punti decisivi della controversia, ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Ritiene la ricorrente che già in via presuntiva doveva ritenersi che una società, privata per un certo tempo di un socio lavoratore, subisca un danno, ciò tanto più allorché si considera che il PR era l'unico in grado di programmare e preparare le macchine, poi utilizzate dagli altri;
che il danno emergeva dai bilanci prodotti, relativi agli anni 1991, 92, 93, 94; che il danno poteva essere liquidato in misura analoga al costo riconoscibile per il mancato utile prodotto di un dipendente, in misura pari a L. 35.000 all'ora per 419 ore;
che, in ogni caso, la O.M.T. versò al PR un compenso mensile, a titolo di acconti sugli utili, benché non avesse lavorato.
2. Con il secondo motivo, di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191, 194 c.p.c., nonché dell'art. 2967 c.c. per non aver ammesso la consulenza tecnica estimativa del danno, con riferimento agli artt. 24 e 111 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha ammesso nella fattispecie la richiesta consulenza tecnica, la quale era idonea e necessaria ad accertare i lamentati danni.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione a punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non abbia provveduto alla liquidazione equitativa del danno, essendo impossibile la prova della specifica sua entità, a norma dell'art. 1226 c.c. ed essendo stato detto danno provato nella sua esistenza,
anche con riguardo alle contribuzioni Inail e Inps.
4.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa Corte che il responsabile di lesioni personali, in danno di lavoratore dipendente, che abbia provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione (Cass. 25.6.1993, n. 7063; Cass. S.U. 12.11.1988, n. 6132).
4.2. Tali principi, consolidati in tema di danno da illecito aquiliano subito dal lavoratore dipendente e dal suo datore di lavoro, valgono anche nel caso in cui il lavoro sia prestato per una società di persone da parte di un socio e ciò sia che si tratti di lavoro subordinato prestato dal socio in favore della società, sia che si tratti solo di conferimento di lavoro del socio, che ha subito l'invalidità, nei termini del contratto sociale.
Infatti nelle società, di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché, ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale;
b) che il socio presti la sua attività, lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più, o meno importanti per la vita della società, non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché, anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni (Cass. 11.1.1999, n. 216). Ovviamente nel caso in cui la prestazione lavorativa del socio, che ha subito un danno alla persona fisica, costituisca solo un conferimento di lavoro, a fronte del quale non via sia retribuzione, ma solo una partecipazione agli utili societari, il danno per la società di persone, potrà consistere in una diminuzione degli utili, la quale diminuzione, se trova causa nell'illecito aquiliano per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio danneggiato, e se non viene tutta assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato (in altri termini tutta "scaricata" sul socio fisicamente danneggiato, che a sua volta la farà valere nei confronti del danneggiante) dovrà essere risarcita dal danneggiante alla società.
Ovviamente la società danneggiata dovrà provare l'assunto danno.
4.3. Sennonché nella fattispecie, la sentenza impugnata non ha contestato tali principi di diritto, ma ha solo affermato che nella specie non sussisteva la prova del dedotto danno da parte dell'appellante.
Infatti il giudice di appello ha rigettato l'appello, ritenendo che non era stato provato che era stato pagato un corrispettivo al PR, durante la sua assenza, come emergeva dalla dichiarazione del rappresentante legale della società; ovvero che fosse stato necessario sostituirlo con altro soggetto;
che non era stata fornita la prova di altro danno subito dalla appellante, ne' che i contributi previdenziali e contributivi, per quanto assunti come pagati, erano effettivamente stati pagati.
Trattasi di accertamento fattuale che è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non censurabile, in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
5. La ricorrente assume che l'impugnata sentenza non ha tenuto conto delle deposizioni testimoniali e delle prove documentali, segnatamente dei bilanci per gli anni 1991-1995.
Sennonché, sotto questo profilo la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. 2^, 1 febbraio 1995, n. 1161). Nella fattispecie, la ricorrente non ha riportato, trascrivendole nel ricorso, quelle prove decisive del suo danno, che assume essere state pretermesse dal giudice di merito.
6. Infondato è pure l'assunto, secondo cui il giudice avrebbe dovuto presumere che il solo fatto della mancanza dal lavoro del socio PR, di per sè, comportava un danno per la società. Infatti, allorché la prova addotta sia costituita da presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed, in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850). Ritiene questa corte che non sia viziata la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto non presuntivamente provato il danno della società, sulla base del solo elemento del mancato apporto lavorativo del socio PR.
7. Infondata è anche la censura secondo cui erroneamente la sentenza impugnata non ha ammesso la consulenza tecnica richiesta per provare il danno in questione.
Infatti l'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata del relativo onere, salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o di particolari cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie alla duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova (Cass. 26.8.1985, n. 4533). Tanto non sussisteva nella fattispecie.
8. Infondata è anche la censura, secondo cui il giudice di merito erratamente non ha provveduto alla liquidazione equitativa del danno. Infatti la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, come ha ritenuto nella fattispecie il giudice di merito, il potere discrezionale di quest'ultimo, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento del danno, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur (Cass. 1.6.1993, n. 6109). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002