Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15399
CASS
Sentenza 4 novembre 2002

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Il principio secondo il quale il responsabile, in danno di lavoratore dipendente, di lesioni personali che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta del predetto, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione, trova applicazione anche nel caso di lavoro prestato per una società di persone da un socio, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari. In tale ultima ipotesi, il danno per la società può consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio, che, ove non assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato - il quale potrà farla valere nei confronti del danneggiante -, deve essere risarcita alla società dal danneggiante.

Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa la idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.

L'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere, salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15399
Data del deposito : 4 novembre 2002

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