Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
Sia la sentenza, in quanto atto scritto, che l'estratto contumaciale non rientrano tra gli atti per i quali, a norma dell'art. 143 cod.proc.pen., è assicurata la traduzione gratuita nella lingua conosciuta dall'imputato di nazionalità straniera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2006, n. 19136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19136 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1924
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 007824/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AO IN (ALIAS...) N. IL 13/06/1966;
avverso ORDINANZA del 09/11/2005 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente dichiarazione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza 11 marzo 1999 del Tribunale di Milano nei confronti di AO IN e la scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 9 novembre 2005, il tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da AO AN (alias ZHOU YONG Wen), volto ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa l'11 marzo 1999 nei suoi confronti dal tribunale della stessa città, estratto che non era stato tradotto in cinese, e la conseguente declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione e scarcerazione. Quanto alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale con relativo estratto al difensore di ufficio avv. Serra in luogo dell'avv. La Marca, originariamente nominato difensore di fiducia, il tribunale osservava che l'avv. La Marca aveva rinunciato al mandato fin dal 26 novembre 1997, che all'udienza del 27 novembre 1997 aveva indicato l'avv. Pezzotta in sua sostituzione e che il 30 giugno 1998 era stato nominato difensore di ufficio l'avv. Serra, al quale era stato ritualmente notificato l'avviso di deposito della sentenza contumaciale con relativo estratto. Per quanto riguardava l'omessa traduzione in lingua cinese dell'estratto contumaciale, il tribunale osservava che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità era nel senso di non prevederla, mentre la dedotta declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione perché non tradotto in lingua cinese era sì fondata, ma era stata sanata con l'emissione di un secondo ordine di esecuzione, questa volta regolarmente tradotto.
Ricorre per cassazione lo OU, deducendo, sotto vari profili di violazione di norme processuali, che il tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva annullato l'ordine di esecuzione della pena inflitta al coimputato OU EL, che aveva una posizione processuale identica alla sua;
che l'avv. Serra, come difensore di ufficio, era stato designato solo il 30 giugno 1998 e che difensore di ufficio, stante la rinuncia al mandato dell'avv. La Marca, doveva considerarsi l'avv. Pezzotta e non l'avv. Serra, anche perché il ricorrente si era rifiutato di eleggere domicilio all'atto della scarcerazione (primo motivo). Criticava il ragionamento seguito in proposito dal tribunale, ribadendo che l'avv. Pezzotta doveva considerarsi a tutti gli effetti il nuovo difensore di ufficio e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, sia l'estratto contumaciale che l'ordine di carcerazione dovevano essere tradotti in lingua cinese (secondo motivo). Concludeva affermando la nullità della notifica dell'estratto contumaciale stante la mancata assistenza nella redazione del verbale di domicilio di un interprete di lingua cinese, non avendo egli compreso all'atto della scarcerazione le conseguenze derivanti dalla mancata elezione di domicilio (terzo motivo).
2. Il ricorso non è fondato.
A parte il terzo motivo (mancata assistenza di un interprete di lingua cinese all'atto della scarcerazione) che non figurava dedotto e sul quale il giudice dell'esecuzione non si è quindi pronunciato, la motivazione dell'ordinanza impugnata applica in modo esatto e puntuale principi più volte enunciati da questa Corte Suprema in tema di esecuzione della sentenza di condanna.
Il tribunale ha spiegato con dovizia di argomenti le ragioni per le quali, ad onta dell'insistenza del ricorrente, l'avv. Pezzotta non fu nominato difensore di ufficio ma solo in sostituzione dell'avv. La Marca che aveva rinunciato al mandato difensivo e perché dovesse considerarsi unico ed esclusivo difensore di ufficio del Zhao l'avv. Serra. Il ruolo di difensore di ufficio dell'avv. Serra, come precisa il tribunale, risulta pacificamente dal verbale di udienza del 30 giugno 1998, e dalla "decisiva circostanza" che nelle udienze successive l'avv. Serra era sempre stato indicato come difensore di ufficio, anche quando venivano di volta in volta nominati altri difensori ex art. 97 c.p.p., comma 4, sempre in sostituzione dell'avv. Serra.
Corrette, in particolare, sono le argomentazioni svolte dal tribunale in ordine al senso dell'art. 107 c.p.p., comma 3, che considera senza effetto la rinuncia del difensore di fiducia "finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio". Per quanto riguarda la mancata traduzione in lingua cinese dell'estratto contumaciale, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 2 giugno 2004, Meral;
Id., Sez. 6^, 18 settembre 1997, Minoun, in CED Cass., n. 192519; Id., Sez. 3^, 11 marzo 1997, Husic, ivi, n. 207207) ha escluso che la sentenza rientri tra gli atti rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura il diritto alla traduzione gratuita: l'insussistenza del relativo obbligo deriva dalla natura scritta dell'atto che, come tale, si sottrae alla garanzia di cui alla citata norma la quale contempla solo gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento. Tale esclusione, peraltro, non menoma il diritto di difesa e il diritto di impugnare la decisione in quanto, fuori da ogni contestualità, l'imputato avrebbe "tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli". Peraltro, con specifico riferimento all'estratto contumaciale, questa Corte non ha mancato di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 c.p.p., comma 2 dell'art. 548 c.p.p. nella parte in cui non prevede la sua notifica all'imputato di nazionalità straniera nella lingua a lui nota (Cass., Sez. 1^, 17 febbraio 1997, n. 1132, Salja, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 871, p. 1429; Id., Sez. 4^, 20 maggio 1997, Kassi Said, in CED Cass., n. 20). Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata comprensione da parte del ricorrente degli avvertimenti prescritti dall'art. 161 c.p.p. all'atto della sua scarcerazione, è appena il caso di osservare che, a parte la mancata indicazione di elementi utili di riferimento, condizione fondamentale per l'esercizio del diritto da parte dell'imputato straniero di essere assistito da un interprete è che egli dichiari o dimostri di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla. L'art.143 c.p.p. non prevede infatti l'obbligo indiscriminato della assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere tale assistenza e all'autorità giudiziaria di valutarne la capacità di esprimersi in lingua italiana e di comprendere il contenuto degli atti processuali che lo riguardano espressi in italiano (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1^, 2 aprile 2004, Alfaoui;
Id., 11 marzo 1993, Annanru, in CED Cass., n. 194023; Id., 28 ottobre 1993, Bonaziz). Per quanto concerne più specificamente la violazione lamentata, è appena il caso di osservare che l'art. 161 c.p.p., comma 3 prescrive che l'imputato detenuto, quando viene scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, deve effettuare "all'atto della scarcerazione... la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto", aggiungendo che "questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione".
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006