Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
In materia di r.c.a., qualora l'offerta fatta dall'assicuratore posteriormente all'instaurazione del giudizio risarcitorio venga rifiutata dal danneggiato e non determini la definizione del processo per cessazione della materia del contendere, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del danneggiante e dell'assicuratore, anche se ritenga tale rifiuto ingiustificato a fronte di un'offerta comprensiva della somma effettivamente dovuta nonché degli accessori e delle spese giudiziali, ma può solamente compensare in tutto o in parte le spese di lite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8814 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
M 0 8 8 14/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPE Oggetto Visaumenk SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6413/99 Presidente Dott. Ugo FAVARA 19931/99 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 24074 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Rep.1788 Ud. 13/11/01 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da:
3.10 per diritti € 18 GIU.2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA. PIZZI ARCANGELO, IL CANCELLIERE dell'avvocato COSENTINO presso studio CATTARO 28, lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato UFFICIO COPIE GIUSEPPE, che lo difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig. G.E. SARACINO COSIMO, giusta delega in atti;
per diritti € 3.10 ricorrente || 1.8 GIU 2002 IL CANCELLIERE
contro
UNIPOL ASSICURATRICE, in persona dedi suo legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Richiesta copia studio FI in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dal Sig. 1 per diritti € 3.10 dell'avvocato STUDIO CAROLI, difesa dall'avvocato LUIGI il 18 GIU 2002- IL CANCELLIERE 2001 RANDO, giusta delega in atti;
1930 controricorrente nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LL AF;
Richiesta copia studio - intimato dal Sig. c.as per diritti €3.10 e sul 2° ricorso n° 19931/99 proposto da: 20-06-22 PIZZI ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CATTARO 28, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che lo difende unitamente all'avvocato COSIMO SARACINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UNIPOL ASSICURATRICE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, difeso dall'avvocato LUIGI RANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
DU LL AF;
intimato avverso le sentenze n. 443/98 del rispettivamente Tribunale di TARANTO, terza civile emessa il 18/2/1998 e depositata il 18/03/98 (RG. 2320/1995) e n. 898/1999 del Tribunale di TARANTO prima sezione civile, emessa il 14/5/99 e depositata 1'1/7/99 (RG.2011/1998); relazione della svolta nella pubblica causa udita la udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno 2 DURANTE;
persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo ricorso (R.G. 6413/99) e per la dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso (R. G. 19931/99). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI AR gravava di appello la sentenza depositata il 3.3.1995, con illa quale pretore di -sezione di Manduria- aveva TO distaccata rigettato la domanda di risarcimento dei danni, che egli aveva proposto nei confronti di LL AE e валжин della spa Unipol, ritenendo congrua la somma offerta in pagamento nel corso del giudizio, e lo aveva condannato alle spese di lite. La società Unipol resisteva al gravame, che il Tribunale TOdi rigettava con sentenza resa il 18.3.1998, condannando l'appellante alle spese del grado liquidate in lire 2.000.000. Riteneva quel giudice che, essendosi verificato il sinistro stradale, dal quale erano originati i danni, contrada da considerare centro in "Meschinella"- abitato alla stregua del notorio -vi era limite di velocità (50 orari)Km. dalviolato PI -come accertato dalla c.t.u.- con conseguente concorso di 3 stesso nella misura del 40%; fissava in colpa dello а titolo risarcitorio;
somma dovuta lire 1.266.312 la confermava il giudizio di congruità della somma offerta (lire 2.000.000), espresso dal primo giudice, siccome comprensiva di interessi al tasso medio del 5% e di rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT. Avverso tale sentenza il PI proponeva impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e ricorso per cassazione. L'Unipol resisteva ad entrambi. Con sentenza resa il 14.5.1999 il Tribunale rigettava l'impugnazione revocazione, Воншин per osservando che la qualificazione giuridica data ai luoghi dalla sentenza impugnata ai fini dell'applicazione dell'art. 103 cod.strad. e l'accertamento dei necessari presupposti di fatto erano il risultato di attività valutativa, sicchè non era ravvisabile errore revocatorio. Anche avversO tale sentenza il PI proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso l'Unipol. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per quanto proposti contro differenti sentenze i 4 ricorsi vanno riuniti in applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la norma dell'art. 335 c.p.C., che impone la trattazione in un unico processo di tutte le impugnazioni contro la medesima sentenza, si estende in via analogica all'ipotesi di impugnazione per cassazione con separati ricorsi della sentenza di appello e di quella che decide l'impugnazione per revocazione contro di essa. In tale ipotesi la riunione dipende dalla stretta connessione esistente letra due pronunce, in quanto l'esito della revocazione (dal cui carattere termini sospensione dei per pregiudiziale deriva la одиломы proporre ricorso per cassazione e del procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 398, ultimo comma c.p.c.) può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione cassazione per (Cass. 7.11.1997 10933;n. Cass. 16.3.1996 n. 2227; Cass. 11.6.1998 n. 5880; Cass. 26.1.2001 n. 1085).
2. Appunto per il rapporto di subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione, una va esaminato per primo il volta disposta la riunione, sentenza emessa in sede di ricorso proposto contro la n. 5480; Cass.
3.3.1997 n. revocazione (Cass. 4.6.1998 1859).
3. Esaminando, quindi, tale ricorso, si osserva che 5 il ricorrente deduce "nullità od erroneità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.)"; "violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed in particolare degli artt. 112, 113, 115, 395, n. 4, c.p.c."; 11omessa ○ motivazione"; contraddittoria in insufficiente e/o particolare, il ricorrente sostiene che il giudice della revocazione avrebbe dovuto limitare il proprio dell'errore revocatorio 'senza esame all'accertamento procedere argomentativamente e/ooltre statuire su altro", verificando se fosse notorio che il termine "contrada" indica centroun abitato (come ritenuto Вдиник una "partizione dalla sentenza revocanda) o, viceversa, del terreno agricolo" (secondo quanto presupposto sia nell'atto di citazione che nell'atto di appello ed affermato in due dichiarazioni di studiosi di storia e tradizioni locali prodotte in sede revocatoria).
3.1. Il ricorso è infondato.
3.2. L'errore di fatto è rilevante come strumento determina divergenti revocazione quando di rappresentazioni del medesimo oggetto, risultanti l'una e dagli atti e documenti dalla sentenza l'altra processuali. La divergenza va risolta favorea della seconda condizione che la prima sia frutto rappresentazione a 6 di semplice supposizione e non di giudizio e la seconda risulti dagli atti e documenti e non formi oggetto di contestazione. pertanto, che l'affermazione ° Si è, ritenuto un fatto non dà luogo a negazione di determinato revocazione, ma va ricondotta nell'ambito di previsione se è espressione di dell'art. 360, n. 51 c.p.c., giudizio. In definitiva, si è affermato che l'errore revocatorio è il prodotto di una falsa rappresentazione della realtà, obiettivamente ed immediatamente ravvisabile, che ha portato il giudice ad affermare о Вдишин supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, fatto non costituisca punto controverso sempre che il su cui il giudice ha pronunciato (Cass. 12.1.1999 n. 226; Cass. 12.3.1999 n. 2214; Cass. 27.3.1999 n. 2932; Cass.
2.5.1996 n. 4018). Ora poiché la sentenza impugnata ha escluso l'errore revocatorio sul rilievo che non si tratta di falsa percezione, dibensì valutazione e, quindi, giudizio che investe anche la qualificazione della "contrada" come centro abitato in base al notorio, non 7 merita censura.
4. Passando all'esame del ricorso contro la sentenza di appello, si rileva che, denunciando nullità della sentenza dele procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 ss. 1208, 1209, 1210, 1212, 1214, 1218, 1220 SS. C.C., 115 c.p.c., 39/19773 L. n.(art. 360, 3, c.p.c.); vizi di motivazione (art. 360 n. 5, c.p.c.), il ricorrente concretamente lamenta che i giudici di appello: 1) abbiano ravvisato violazione del limite di velocità, ancorchè le controparti non l'avessero dedotta, e collegato in modo automatico alla violazione il concorso di colpa nella causazione dell'evento ИТ dannoso;
2) abbiano ritenuto che il sinistro si è verificato in centro abitato in base ad inesatta nozione del fatto notorio (non essendovi nel linguaggio comune della zona equivalenza tra contrada e centro il giudizio di abitato); 3) abbiano confermato congruità della somma offerta, ancorchè la medesima non fosse comprensiva delle spese di lite, come avrebbe dovuto in relazione al fatto che è intervenuta al di là del termine (60 giorni) stabilito dall'art. 3 L. 39/1977, e del danno da fermo tecnico, ed abbiano rigettato il gravame. Le doglianze vanno disattese;
4.1. sub 1) e 2) 8 quella sub 3) va accolta.
4.2. Per quanto concerne la doglianza sub 1) è non trova riscontro nella sufficiente evidenziare che sentenza impugnata dell'affermazione ricorrente, secondo la quale i giudici di appello hanno stabilito un collegamento di tipo automatico tra la violazione del limite di velocità e la colpa concorrente. In realtà, i detti giudici si sono occupati separatamente delle senzadue questioni stabilire alcun nesso tra esse: della prima per confermare che il superamento del limite vi è stato (e tale giudizio si sottrae a censura e correttezza di motivazione); della per completezza seconda per correggere un errore di calcolo, nel quale ША era incorso il primo giudice. In ordine alla doglianza sub 2) va rilevato che il ricorrente non deduce che i giudici di appello abbiano individuato e, conseguentemente, applicato una errata nozione di fatto notorio, ma sostiene che essi hanno ritenuto notorio un fatto che tale non è nel luogo di riferimento. La doglianza inammissibile alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'uso del notorio come criterio di giudizio è censurabile in sede di legittimità, se il giudice di merito per effetto di errore nella nozione consideri notorio fatto 9 diverso da quello conosciuto da un uomo di media cultura in un dato luogo e tempo, ed incensurabile, se, come viene dedotto nella specie, il giudice stesso ritenga che sia notorio un fatto che, viceversa, non lo è nel particolare contesto spazio-temporale, essendo in concreto della notorietà del fatto l'accertamento riconducibile all'esercizio di un potere discrezionale 6.8.1999 n. 8481; Cass. (Cass.
1.8.1998 n. 7822; Cass. 16.10.1991 n. 10916). Quanto alla doglianza sub 3) va osservato che occorre distinguere l'ipotesi, in cui l'offerta sia animizator anteriormente all'instaurazione вашомы dall'assicurata fatta del giudizio risarcitorio, da quella, in cui intervenga nel corso di esso con o senza le formalità prescritte. La prima ipotesi, che qui non interessa, è regolata dall'art. 3 L. 39/1977. Nella seconda, se il danneggiato accetta l'offerta, il processo si chiude per cessazione della materia del contendere, mentre se la rifiuta perché la ritiene inadeguata o non è comprensiva delle spese processuali, il processo prosegue ed il giudice non può assolvere l'assicuratore e, tanto meno, il danneggiante dalla domanda, rigettandola, ma può semplicemente compensare anche se riconosca che in tutto о in parte le spese, ingiustificatamente rifiutata, l'offerta è stata 10 comprendendo non solo la somma effettivamente dovuta, ma anche gli accessori e le spese giudiziali.
5. In conclusione, il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione va rigettato;
quello proposto contro la sentenza di appello va accolto nei limiti di cui sopra e la sentenza stessa va cassata in relazione alla doglianza accolta con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi enunciati e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione alla corte di appello di Lecce. 109T129,11 4567 30,99 TOT. 160, 10
P.Q.M.
La Corte, riunito al presente ricorso quello n. 19931/1999, rigetta questo ultimo ricorso;
accoglie per quanto di ragione il ricorso 6413/1999; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Lecce. C Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 13.11.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. avalИдо закача Вчи но ourante IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 18.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello 11