Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8814
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di r.c.a., qualora l'offerta fatta dall'assicuratore posteriormente all'instaurazione del giudizio risarcitorio venga rifiutata dal danneggiato e non determini la definizione del processo per cessazione della materia del contendere, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del danneggiante e dell'assicuratore, anche se ritenga tale rifiuto ingiustificato a fronte di un'offerta comprensiva della somma effettivamente dovuta nonché degli accessori e delle spese giudiziali, ma può solamente compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8814
    Data del deposito : 18 giugno 2002

    Testo completo