Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8481
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1482 cod. civ., costituendo un'applicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 cod. civ., postula non la sola esistenza del diritto reale di godimento in favore di terzi ma che la sospensione del pagamento non sia contrario alla buona fede e di conseguenza il compratore non può avvalersi di tale facoltà, per la carenza di tale estremo, quando l'inadempienza contestata al venditore non sia grave.

Il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto notoria la conoscenza della sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso e la S.C. ha ritenuto correttamente applicata la normativa in tema di notorio alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8481
    Data del deposito : 6 agosto 1999

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