Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
L'apprezzamento sull'efficacia probatoria e sulla decisività della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di revocazione è ricompreso nei poteri istituzionali del giudice del merito, così da risultare incensurabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCNZ FERRO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GE SS, OM PP, elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO DEL BUON CONSIGLIO 31, presso l'avvocato EDOARDO GALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO GALDI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
D'RC NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PASTEUR 70, presso l'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso passivo;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 06178/00 proposto da:
PGE SS, OM PP, elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO DEL BUON CONSIGLIO 31, presso l'avvocato EDOARDO GALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO GALDI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
D'RC NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PASTEUR 70, presso l'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso passivo;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- intimato -
avverso le sentenze nn. 2313/99 e 753/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositate il 16/07/99 e il 06/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Galdi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
GE SS e ME PE, elettori del Comune di Roma, ricorrevano, ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. n.570/60, al Tribunale di Roma per sentire dichiarare l'incompatibilità di D'AN EN a ricoprire la carica di consigliere comunale di Roma, essendo lo stesso presidente e legale rappresentante della "Polisportiva G. Castello", concessionaria di due impianti sportivi dello stesso Comune e destinataria da parte di quest'ultimo di un finanziamento per attività scolastico-sportive. A seguito della pronuncia di improcedibilità del ricorso, il GE ed il ME presentavano, in data 29/10/99, analogo ricorso ed il Tribunale di Roma, costituitosi il D'AN, lo rigettava, non ritenendo la sussistenza della dedotta incompatibilità per avere il D'AN presentato le dimissioni dalla Polisportiva e per essere state le stese accettate in data 30/10/98.
Proponevano impugnazione i suddetti due elettori, eccependo, come già in primo grado, la nullità della costituzione in giudizio del D'AN in quanto tardiva nonché la mancata comunicazione al P.M. del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, oltre, nel merito, il perdurare dell'incompatibilità in questione. La Corte d'Appello di Roma, costituitosi il D'AN, con sentenza 2313/1999, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per mancato intervento del P.M. e, nel merito, rigettava il gravame, ritenendo superato il difetto di costituzione nel giudizio di primo grado del D'AN dalla costituzione dello stesso in appello ed ampiamente provate le dimissioni del D'AN dalla Polisportiva;
affermava, in particolare, la Corte "la impossibilità giuridica di pronunciare la decadenza del D'AN dalla carica consiliare attesa la cessazione della causa di incompatibilità avvenuta il 30/10/98, e cioè in un termine del tutto congruo (giusti i criteri fissati da Corte Cost. con sentenza 4 giugno 1997 n. 160) rispetto al primo ricorso ex art.9 bis del T.U. n. 570/1960 presentato dai medesimi due elettori e notificato a controparte nell'autunno del 1998".
Sulla base di un documento fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze in data 30/8/99 ed attestante l'attribuzione al D'AN, nella qualità di legale rappresentante, del numero di partita IVA della Polisportiva, il GE ed il ME proponevano ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395, nn. 3 e 4, c.p.c., della suddetta decisione innanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo altresì la sospensione ex art.398 c.p.c. del termine per proporre ricorso per cassazione;
l'adita Corte, concessa con ordinanza la proroga del termine suddetto, costituitosi il D'AN, con sentenza n. 753/2000, rigettava il ricorso, in quanto "l'attestazione risultante dalla certificazione di attribuzione del codice fiscale non costituisce prova della legale rappresentanza del Circolo all'epoca del giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede la revocazione e, quindi, non ha il requisito della decisività richiesto dall'art. 395, n.
3. c.p.c." e che "per le suesposte considerazioni neanche sussiste l'errore di fatto di cui all'art. 395, n.4 c.p.c., determinato, secondo i ricorrenti, dalla mancata acquisizione del certificato fiscale prodotto in questo giudizio perché la legale rappresentanza risultante dal certificato non ha rilevanza probatoria nella fattispecie ed è ininfluente ai fini del decidere".
Il GE ed il ME ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, sia avverso la sentenza n. 2313/ 1999 della Corte d'Appello di Roma, con quattro motivi, sia avverso la sentenza n. 753/2000, con cinque motivi;
resiste il D'AN con controricorso in entrambi i giudizi. I ricorrenti hanno, altresì depositato memorie. Motivi della decisione
Con il ricorso avverso la sentenza n. 2313/1999 si sostiene:
a) la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2704 c.c. per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su documenti (riguardanti le dimissioni ed il verbale di accettazione) prodotti in fotocopia e, quindi, non aventi alcuna efficacia probatoria ed, inoltre, senza tener conto che il "disciplinare" stipulato tra il Comune di Roma e la Polisportiva per il progetto "Giocascuola" era privo di data certa e stipulato, tra l'altro in forma di scrittura privata non opponibile a terzi, dal D'arcangelo, quale legale rappresentante di detto Circolo, nonostante la stesso rivestisse all'epoca la carica di presidente della commissione consiliare "Sport e Cultura";
b) la violazione degli artt.293 e 345 c.p.c. per essere stato consentito al D'AN in grado di appello la produzione di documenti "nuovi" nonostante la sua contumacia nel giudizio di primo grado, senza che la Corte di merito motivasse in ordine a tale produzione come indispensabile ai fini del decidere;
c) la violazione dell'art. 101 c.p.c. per non essere stato consentito in grado di appello agli odierni ricorrenti, con violazione del principio del contraddittorio, di esaminare la documentazione suddetta;
d) l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul decisivo punto della ritenuta "veridicità" del verbale di accettazione della dimissioni, prodotto in fotocopia, per non essere stato impugnato per falso ed in quanto confermato dal successivo disciplinare. Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce "la tardività" del suddetto ricorso "essendo stato il medesimo notificato oltre i termini concessi (dopo la ottenuta sospensione) e di legge". Con il ricorso avverso la decisione n. 753/2000 si deduce:
a) la violazione dell'art. 82, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570/60 laddove, nonostante il richiamo di detta normativa alle regole del processo ordinario, è stata ritenuta valida la tardiva costituzione del D'AN (avvenuta dopo il termine di quindici giorni dalla notifica dell'impugnazione) nel giudizio di revocazione innanzi alla Corte d'Appello;
b) la violazione degli artt.113, 212 e 402 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente affermato nella pronuncia in esame che "non sono stati ammessi ed espletati mezzi istruttori" nonostante la richiesta degli odierni ricorrenti riguardo all'esibizione del libro- verbali della Polisportiva ed, in subordine, dei verbali assembleari, con conseguente superamento della fase rescindente;
c) la violazione dell'art.395, n. 3, c.p.c. per non avere ritenuto "tempestivo" e "decisivo" il documento prodotto da essi ricorrenti a sostegno dell'istanza revocatoria;
d) la falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 605/73 e successive modificazioni nonché del D.M. 23/12/76 non più in vigore e la violazione dell'art. 35 D.P.R. n. 633/72 per essere stata limitata l'indagine del giudice di merito sui documenti fiscali "alla parte superiore degli stessi" senza estendersi "alla parte inferiore" in cui risulta che legale rappresentante di detta Polisportiva, in tutte le date di riferimento dei procedimenti di merito, era sempre il D'AN;
e) la violazione dell'art.395, n.4, c.p.c. per essere evidente che la Corte territoriale ha compiuto un errore di diritto nel non ritenere decisiva la documentazione prodotta a sostegno della revocazione. Preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto, detta riunione, pur non essendo esplicitamente prevista dalla richiamata norma, discende dalla stretta connessione tra le due impugnate pronunce, potendo assumere l'esito della revocazione (dal cui carattere pregiudiziale deriva la sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione ex art. 398 c.p.c.) rilievo determinante in ordine alla decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione (in tal senso, Cass. S.U. n. 10933/97 m. 509592), deve osservarsi che gli stessi non meritano accoglimento. Va, innanzitutto, rilevato, con riferimento alle doglianze esposte nel ricorso avverso la sentenza (n. 753/2000) emessa dalla Corte territoriale nel giudizio di revocazione, che ampiamente e logicamente motivata è la decisione in esame laddove ritiene che il documento fiscale in questione (certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze il 30/9/99 in ordine all'attribuzione del numero di codice fiscale alla Polisportiva ed indicante quale legale rappresentante della stessa il D'AN) non presenta i requisiti di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. vale a dire la "decisività" e l'impossibilità di produzione nel corso del giudizio ordinario: si afferma, infatti, che detto certificato non può costituire "prova della legale rappresentanza del Circolo all'epoca del giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede la revocazione", non essendo previsto dalla vigente normativa "l'aggiornamento da parte dell'Ufficio finanziario dell'eventuale successiva modificazione dell'originaria dichiarata legale rappresentanza", ed, inoltre, si accerta "l'esistenza" di detto codice fiscale già nell'incartamento processuale del giudizio di primo grado;
ancora, ineccepibile è il ragionamento della Corte territoriale laddove, riguardo all'ipotesi normativa di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., ritiene insussistente il dedotto errore di fatto da cui, secondo i ricorrenti, è derivata l'impugnata decisione, non avendo il soprarichiamato documento alcun valore probatorio e non potendo quindi lo stesso essere determinante ai fini della pronuncia.
Deve aggiungersi che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'apprezzamento del giudice di merito sulla decisività e sull'efficacia probatoria o meno di un documento è incensurabile nella presente sede di legittimità allorché, come nel caso in esame, è sorretto da motivazione congrua e priva di vizi : ne consegue la totale infondatezza delle censure di cui ai numeri 3, 4 e 5 del ricorso avverso la sentenza n. 753/2000; quanto alle censure di cui ai numeri 1 e 2 di detto ricorso, va osservato che le stesse sono palesemente inammissibili in quanto non possono, in sede di giudizio per revocazione, prospettarsi questioni procedurali, essendo il relativo thema decidendum necessariamente limitato alle indagini consentite dalle specifiche e tassative ipotesi di impugnazione di cui all'art. 395 c.p.c., ed essendosi, inoltre, pronunciata la Corte territoriale solo riguardo alle prospettate doglianze, nel giudizio di appello, riguardanti i sopraesaminati punti nn. 3 e 4 di detto art. 395 c.p.c.. In relazione, poi, al ricorso avverso la decisione n. 2313/99 ed al relativo controricorso, preliminarmente rilevato che quest'ultimo, per quanto eccepito riguardo alla dedotta tardività del ricorso, è, oltre che generico, stante l'omessa indicazione delle date di riferimento del relativo termine, anche infondato, tenendo anche conto della concessa proroga in sede di giudizio per revocazione, deve osservarsi:
a) è indiscussa, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la rilevanza probatoria nel processo civile di documenti prodotti in fotocopia quando, come nel caso di specie, gli stessi, in base al discrezionale esame dei giudici di merito, risultino attendibili anche perché "confermati" da altre risultanze probatorie. In proposito la Corte territoriale ha ritenuto "veritiero" il contenuto del verbale del 30/10/98, (avente ad oggetto l'accettazione delle dimissioni del D'AN), prodotto in fotocopia, con accertamento, non sindacabile nella presente sede di legittimità, fondato sull'ulteriore riscontro documentale del soprarichiamato "disciplinare, stipulato tra il Comune e la Polisportiva, quale attestante in epoca prossima alle dimissioni la presenza di un diverso legale rappresentante"; alcun rilievo su tale punto può, inoltre, assumere la circostanza della redazione di detto disciplinare in forma di scrittura privata anziché di atto pubblico vertendosi in tema di valenza probatoria dello stesso e non di efficacia (fra le parti o verso terzi).
b) Anche il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento, ove si tenga conto che, ex art. 345 c.p.c., la Corte territoriale ha correttamente ammesso, in virtù dei suoi autonomi poteri decisionali, la produzione innanzi a sè di "nuovi documenti" (rispetto al giudizio di primo grado) da parte del costituitosi appellato e che detta ammissione comporta, di per sè, un giudizio di rilevanza probatoria, ai fini della decisione, della stessa documentazione.
c) Nessuna, inoltre, violazione del principio del contraddittorio si configura, riguardo alla produzione dei documenti in questione da parte dell'appellato stante, come ben evidenziato nell'impugnata sentenza, la tempestiva costituzione in grado di appello del D'AN "mediante controricorso depositato nei termini di legge e corredato, tra l'altro, del verbale 30/10/98", con conseguente, immediata possibilità di esame degli atti in questione e di eventuali controdeduzioni.
d) Con riferimento, infine, all'ultima censura, fermo restando quanto già dedotto su specifici punti, deve osservarsi che la sentenza in esame, complessivamente considerata nel percorso decisionale delle sue argomentazioni, si presenta più che sufficiente, immune da vizi logici ed in grado di agevolmente far comprendere la relativa ratio decidendi;
in particolare, va aggiunto che la più volte dedotta doglianza della mancanza di data "certa" del disciplinare in questione è priva di pregio, avendo la Corte di merito "ricostruito" la vicenda in oggetto, sul piano storico, con un'ampia ed analitica valutazione di tutti gli elementi di giudizio, tale, altresì, da togliere rilievo ad un singolo atto, autonomamente considerato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive L.
6.097.000 di cui L.
6.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001