Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la chiusura del procedimento concorsuale segna per l'imprenditore ammesso al concordato la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni stessi, con la conseguente sua carenza di legittimazione passiva nel procedimento di impugnazione della sentenza resa antecedentemente alla data della chiusura stessa e nei riguardi del liquidatore, cui spetta, per converso, l'esercizio di tutte le azioni, e, quindi, anche della legittimazione passiva nel ricorso per revocazione di sentenza emessa in relazione ad una controversia concernente la riscossione di crediti compresi nel patrimonio ceduto, ancorché prima della proposizione del ricorso il concordato abbia avuto completa esecuzione.
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio. Pertanto, non costituisce errore revocatorio la valutazione, operata dalla sentenza impugnata,di difformità della procura speciale dallo schema legale all'epoca vigente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 11740/97 proposto da:
IM s.p.a. (già MA D s.p.a.) - CO MA s.r.l. - VE s.r.l. - ZI NI n.q. di socio acc.rio della UNON s.a.s., elettivamente domiciliati in Roma, via Marcello Prestinari 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori , che li rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Valentini di Bolzano;
- ricorrenti -
contro
LI UR n.q. di liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni della s.a.s. IT ST AS di EO SS & c., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Depretis 86 , presso l'avv. Giannetto Cavasola , che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, disgiuntamente con l'avv. Enrico Giammarco di Trento;
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 17521/97 R.G. proposto da:
IM s.p.a. (già MA Di s.p.a.) - CO MA - VE srl - NI ZI n.q. di socio acc.rio della sas UNION, elett.te domomiciliati in Roma via Marcello Prestinari n. 13 presso l'avvocato Giuseppe Ramadori che li rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente - e disgiuntamente - all'avv. Alberto Valentini di Bolzano;
- ricorrenti -
contro
AS EO n.q. di socio acc.rio della s.a.s. ST AS & c. - intimato-
entrambi i ricorsi aventi ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11087 del 12.12.1996. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11.6.1998 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11087 in data 12-12-96 questa Corte, pronunziando sul ricorso proposto dalle socc. IM, CO MA e VE e da NI ZI (n.q. di socio acc.rio della UNION s.a.s.) nei confronti del liquidatore della s.a.s. TT ST AS di L. SS & c. in concordato preventivo con cessione dei beni, ricorso proposto per la cassazione della sentenza 30.11.93 della Corte d'Appello di Trento, su conforme richiesta del P.M. dichiarava inammissibile il ricorso. Affermava la Corte - in motivazione - che la procura speciale conferita dai ricorrenti era stata "...rilasciata su foglio separato, semplicemente unito con punti metallici al ricorso stesso.." sì da non realizzare - proprio perché estesa su foglio staccato dall'atto processuale cui accedeva, e legato allo stesso da una spilletta - lo scopo di cui all'art. 83 3 comma c.p.c., secondo l'interpretazione data da Cass. S.U. 9869/94 e ribadita con le ordd. S.U. 444/95 e 388/96. Rilevava, infatti, che nella specie "..l'elemento di continuità costituito dalla numerazione progressiva delle pagine del ricorso e della procura, impressa con lo stesso strumento automatico di videoscrittura, ed il dato contenutistico offerto nel testo della procura sia dal richiamo al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione sia dal nome dei difensori e dalla elezione di domicilio, del tutto corrispondenti alle indicazioni riportate nella intestazione del ricorso..." non erano idonee "..ad integrare quella unitarietà strutturale tra i due atti che la richiamata giurisprudenza affida unicamente al criterio della fisica permanente incorporazione dell'uno nell'altro", incorporazione ritenuta, pertanto, mancante.
Con ricorso notificato il 19.9.1997 al procuratore domiciliatario del liquidatore della TT ST SS s.a.s. in conc. prev. (ricorso iscritto al n. 11740/97 R.G.), le socc. Fima, Consorzio Maxi, Talvera ed il IN n.q. richiedevano a questa Corte la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. della predetta sentenza 11087/96 e, con successivo atto di integrazione e precisazione notificato il 16.10.97, specificavano la rubrica dei motivi esposti.
Si costituiva l'intimato liquidatore AI UR con controricorso notificato il 31.10.97 deducendo la nullità della notifica del ricorso e, per due versi, la sua inammissibilità. Nel ricorso per revocazione le istanti, e con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 83 3 comma e 366 n. 5 c.p.c. (come specificata nel menzionato atto di integrazione), censuravano l'errore di fatto commesso nell'avere la pronunzia erroneamente interpretato la procura sottoposta discostandosi dal pur richiamato insegnamento delle S.U. 9869/94 con riguardo:
- alla circostanza che tra atto e procura non sussistevano spazi vuoti (il primo finendo in fondo a pag. 17 e la seconda iniziando in cima a pag. 18);
- ai dati afferenti la progressività delle pagine, la data (posta in calce alla procura), i punti metallici di congiunzione, il mezzo unico di videoscrittura, la pluralità delle parti ricorrenti. Il P.G. nelle sue richieste del 17.1.1998 concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sia per l'assenza di specifici motivi sia per la deduzione di un mero errore di diritto. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Con successivo ricorso, notificato il 19.12.1997 alla soc. ST SS di EO SS & c. in persona e presso il domicilio dell'accomandatario (ricorso iscritto al n. 17521/97 R.G), le anzidette società ed il predetto IN n.q. hanno reiterato richieste e deduzioni già formulate nella prima istanza di revocazione ma nei riguardi della società "in bonis". Hanno infatti in tal senso ritenuto di provvedere nell'ipotesi in cui la legittimazione passiva all'impugnazione per revocazione fosse ritenuta restituita - in via esclusiva - alla società stessa per essere "medio tempore" cessata (nel maggio 1997) la procedura di concordato preventivo. L'intimata società non si à costituita. Il P.G. nelle richieste scritte 23.2.98 ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sia per la tardività della notifica (19.12.97) sia per le ragioni già esposte nelle prime richieste 17.1.98. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, entrambi proposti dagli stessi istanti in revocazione nei confronti della stessa sentenza 11087/96 di questa Corte, devono essere riuniti sotto il numero di ruolo del primo.
A carattere assorbente - stante la ragione del vizio dell'atto (che ne impedisce anche l'esame come impugnazione per revocazione) - è il rilievo della inammissibilità del ricorso (n. 17521/97) notificato il 19.12.1997 per la tardività esattamente denunziata dal P.M. nelle richieste 23.2.98. Le ricorrenti, infatti, notificato in data 19.9.97 il ricorso per revocazione al procuratore domiciliatario del liquidatore della "cessio bonorum", preso atto del rilievo di nullità sollevato in controricorso dal costituito liquidatore, hanno inteso, cautelativamente, reiterare la notifica dell'impugnazione direttamente alla società "medio tempore" tornata "in bonis": e ciò hanno fatto con ricorso la cui prima notifica, tentata (con esito negativo) il giovedì 18.12.97 presso la sede legale, è stata seguita da notificazione effettuata presso la residenza del suo legale rappresentante il 19.12.1997 e cioè il 61 giorno successivo alla notifica del primo ricorso.
E poiché è stato da questa Corte ripetutamente affermato (Cass. 5573/97 e 12844/95) che la tempestività di un successivo ricorso proposto dalla stessa parte contro la medesima sentenza va verificata con riguardo al termine di sessanta giorni decorrente dalla prima notifica, la quale integra conoscenza legale della sentenza agli effetti del decorso del termine breve a carico dello stesso impugnante, ne consegue che la notifica in discorso è stata tardivamente eseguita e che tal ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Venendo all'esame del primo ricorso (n. 11740/97), ritiene il Collegio che, se pur la notificazione al liquidatore UR AI ha, contrariamente alla eccezione dallo stesso sollevata in controricorso, validamente instaurato il rapporto processuale e se pur il ricorso presenta, diversamente da quanto dal AI rilevato, i requisiti di ammissibilità per la sua cognizione come impugnazione revocatoria, l'impugnazione stessa non può - nel merito della doglianza - ritenersi fondata. La notificazione è stata, in primo luogo, correttamente eseguita nei riguardi del liquidatore del concordato preventivo (parte del processo di merito e di quello di legittimità concluso con la sentenza impugnata) anche se è stato emesso decreto di chiusura della procedura concorsuale. Va invero rammentato che la domanda proposta, in via monitoria, dal liquidatore riguardava crediti insorti nella liquidazione dei beni ceduti: alla lettura del ricorso per d.i. 27.12.89 (consentita dalla natura del vizio denunciato) emerge infatti che l'azione scaturiva dagli accordi 18 e 27.12.85 ed era diretta al pagamento, in favore dei creditori ed a carico dei cessionari inadempienti, del residuo del prezzo convenuto. Ne discende, come già affermato da questa Corte (Cass. 13626/91), che la chiusura del procedimento concorsuale ha segnato per il debitore ammesso al concordato con cessione dei beni (la s.a.s. ST SS di EO SS & c.) null'altro che la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni stessi con la conseguente carenza di alcuna sua legittimazione passiva nel procedimento di impugnazione della sentenza resa antecedentemente alla data della chiusura stessa e nei riguardi del liquidatore. Il ricorso è, in secondo luogo, del tutto ammissibile sotto il profilo del rispetto dell'art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.: l'unitarietà delle fasi rescindente e rescissoria, in unica sede camerale, nel processo di revocazione di pronunzia di cassazione non impone certo alla parte istante di reiterare le conclusioni impugnatorie già proposte con il primo ricorso (nella specie il ricorso notificato il 6.4.94 contenente sei motivi) ne' tampoco di richiamarle con formule specifiche e rituali, essendo del tutto idonea la richiesta (desumibile, come nella specie, dalla lettura del corpo del ricorso 19.9.97) di revocare la pronunzia impugnata al fine di decidere - all'esito - sul motivo o sui motivi che l'errore di fatto non consentì di valutare o indusse a valutare non correttamente. Fondato è, però, in terzo luogo, il rilievo (pienamente condiviso dal P.G. nelle richiamate conclusioni) del controricorrente sulla assenza nell'impugnata sentenza del denunziato errore revocatorio. Prendendo le mosse dal primo profilo di censura contenuto in ricorso, è evidente che, se la sentenza impugnata avesse fondato la sua decisione di inammissibilità del ricorso sul rilievo della assenza di fisica permanente incorporazione della procura con il ricorso, desunta soltanto dalla presenza di spazi vuoti tra la fine del testo e l'inizio della procura in calce, e se, in fatto, all'esame imposto in sede rescindente, tali spazi vuoti non si evidenziassero affatto, l'errore revocatorio denunziato sarebbe certamente ipotizzabile. Ma la sentenza 11087/96 di questa Corte detti "spazi vuoti" menziona soltanto là dove riporta testualmente il principio di diritto formulato dalle S.U. 9869/94 (che tali parole include), nel mentre fonda la propria valutazione di assenza di "unità strutturale" tra i due atti sui ben diversi rilievi della mancanza di loro "fisica incorporazione" (presenza nello stesso foglio di parte del ricorso e di tutta, o parte, la procura) e della assenza di rilevanza degli altri dati altrimenti dallo stesso atto evidenziabili (le pagine - l'identità di videoscrittura - la numerazione - il contenuto ed i riferimenti della procura). Se, dunque, è del tutto fuor di segno denunziare come "error facti" una percezione che la pronunzia impugnata non ha affatto avuto , su tutt'altre considerazioni essendo fondata la propria valutazione di difformità dall'allora vigente schema legale, è radicalmente inammissibile (venendo all'esame del secondo profilo di censura) denunziare come errore revocatorio - come pur fatto nel ricorso in esame - la deduzione di conseguenze interpretative, giuste o sbagliate non rileva, che quella pronunzia ha tratto dalla esatta percezione dei connotati o profili materiali di quella procura. Al proposito questa Corte ha, di recente (Cass. 4859/98), rammentato l'indirizzo delle Sezioni Unite - in ordine all'erronea percezione degli atti di causa nel quale consiste l'errore in discorso - per il quale tale errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o giudizio (cfr. S.U. 5303/97; cfr. cass. 10794/96). Ed è proprio tale errore di "valutazione" che è dai ricorrenti denunziato quale causa di revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.: già la premessa del ricorso (pag. 5) espone l'insanabile contraddizione esistente tra la sentenza impugnata ed i principi posti dalla sent. 9869/94 delle S.U.; e la conclusione della esposizione (pag. 8) conferma il profilo della censura là dove conclusivamente si afferma che l'interpretazione data dalla sentenza della prima sezione sarebbe affetta da errore revocatorio. E tra premessa e conclusioni vi è l'intero sviluppo argomentativo, tutto diretto a contestare la persuasività ed esattezza degli argomenti spesi dalla sentenza 11087/96 nel disattendere il rilievo degli elementi attestanti la "incorporazione". Significativa conferma della direzione dell'intero ricorso a contestare la valutazione che dell'atto processuale complesso ebbe a dare la Corte, è, da ultimo, proprio l'atto di "integrazione e precisazione" notificato dalle istanti all'intimato liquidatore in data 21.10.97, atto nel quale, sintomaticamente, al fine di correggere una possibile lacuna formale del ricorso con l'indicazione dei motivi dell'istanza, tali motivi si espongono nella "violazione ed errata interpretazione e valutazione" degli artt. 83 3 comma e 366 n. 5 c.p.c. in relazione ai fatti sottoposti. Il ché conferma quel che emerge da premessa, corpo e conclusioni del ricorso: l'intento dei ricorrenti di censurare come "contra legem" ed immotivata la valutazione data nella pronunzia della rispondenza della procura speciale ai parametri legali vigenti.
Considerando quindi che alla infondatezza del primo profilo di censura segue la palese inammissibilità del secondo profilo, l'intero ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio in relazione ai due ricorsi riuniti si liquidano secondo soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso notificato il 19.9.1997 ed iscritto al n. 11740/97 del R.G.; dichiara inammissibile il ricorso notificato il 19.12.1997 ed iscritto al n. 17521/97 del R.G.;
condanna le parti ricorrenti a versare al controricorrente AI UR le spese del giudizio pari a lire 85.000 e gli onorari di avvocato pari a lire 11.000.000.
Così deciso in Roma, nella c.d.c. della 1a sez.civ. l'11.6.1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 12 GENNAIO 1999.