Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 226
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Sentenza 12 gennaio 1999

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In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la chiusura del procedimento concorsuale segna per l'imprenditore ammesso al concordato la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni stessi, con la conseguente sua carenza di legittimazione passiva nel procedimento di impugnazione della sentenza resa antecedentemente alla data della chiusura stessa e nei riguardi del liquidatore, cui spetta, per converso, l'esercizio di tutte le azioni, e, quindi, anche della legittimazione passiva nel ricorso per revocazione di sentenza emessa in relazione ad una controversia concernente la riscossione di crediti compresi nel patrimonio ceduto, ancorché prima della proposizione del ricorso il concordato abbia avuto completa esecuzione.

L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio. Pertanto, non costituisce errore revocatorio la valutazione, operata dalla sentenza impugnata,di difformità della procura speciale dallo schema legale all'epoca vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 226
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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