Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 1892 cod. civ., in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato, prevede un'ipotesi di annullamento del contratto sempreché al riguardo venga proposta apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi l'effetto - non previsto dalla norma in esame - della inoperatività del contratto assicurativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. NI SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, difeso dall'avvocato CA BENEDETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, in persona del suo procuratore speciale e legale rapp.te p.t. Mauro Fulvi, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato MARTORIELLO MASSIMO, difesa dall'avvocato LORINI RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/98 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, I Sez. civ. emessa il 3/2/98, depositata il 04/02/98; RG.400/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato MASSIMO LAURO (per delega Avv. B. ST);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST IO stipulava con l'Unipol spa contratto di assicurazione contro il rischio della condanna alle spese in liti scaturenti dall'esercizio delle funzioni di assessore comunale. Assumendo che l'evento dedotto in contratto si era verificato, il ST chiedeva ed otteneva dal giudice di pace di Sorrento ingiunzione di pagamento della somma di lire 3.394.480, oltre accessori, nei confronti della società assicuratrice. L'opposizione proposta dall'ingiunta veniva accolta dal giudice di pace sul rilievo che la copertura assicurativa era scaduta. Con sentenza resa il 3.2.1998 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'appello del ST, considerando che lo stesso aveva violato l'obbligo posto dall'art. 1892 c.c. in quanto non aveva informato la società assicuratrice del contenzioso riguardante l'inottemperanza a giudicato del TAR;
che siffatta violazione non produceva l'annullamento del contratto per mancanza di domanda e comportava soltanto inoperatività di esso;
che la citazione in giudizio era, peraltro, intervenuta in epoca successiva alla scadenza della polizza e "in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione i rischi conseguenti all'attività pregressa, svolta nel periodo di vigenza del contratto, non possono più essere garantiti".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ST, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso l'Unipol. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. La sentenza impugnata espone due "rationes decidendi" autonomamente idonee a sorreggerla.
La prima è che la violazione dell'obbligo di informativa non ha prodotto l'effetto suo proprio (annullamento del contratto) per mancanza di domanda, bensì altro effetto (inoperatività dello stesso contratto).
La seconda è che la copertura assicurativa non opera per essere la citazione in giudizio intervenuta dopo la scadenza della polizza, ancorché in relazione ad attività svolta anteriormente.
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso investono sotto angoli visuali diversi la prima "ratio"; il terzo l'altra.
In particolare con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112, 113, 324 c.p.c., 1892, 1893 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per avere affermato che in caso di violazione dell'obbligo di informativa la mancanza di domanda impedisce al giudice di pronunciare l'annullamento del contratto, ma non di ritenerne l'inoperatività.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice,
sostenendosi che il tribunale non ha indicato le fonti, dalle quali ha desunto il convincimento di sussistenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti, ed aggiungendosi che non avrebbe potuto indicarle, atteso che le risultanze processuali sono di segno opposto.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene: 1) il tribunale ha ritenuto che, essendosi l'evento verificato dopo la scadenza della polizza, la copertura assicurativa non opera e, per questo modo, ha subordinato al rinnovo del contratto la garanzia assicurativa per fatti verificatisi nel periodo di copertura;
2) l'interpretazione della polizza e, soprattutto, della parte "C", di essa alla stregua dei criteri di cui agli artt. 1362, 1368, 1370, 1371 c.c. evidenzia, invece, che la copertura assicurativa opera in relazione ai fatti verificatisi nel periodo di vigenza del contratto, anche se denunciati successivamente;
3) il tribunale ha interpretato erroneamente polizza e risultanze processuali ed in conseguenza di tale erronea interpretazione ha ritenuto che l'oggetto della polizza sia la citazione ricevuta dall'assicurato, mentre esso è il fatto posto in essere nell'espletamento delle funzioni di assessore, vale a dire il comportamento lamentato con la citazione e pacificamente verificatosi nel periodo della copertura assicurativa.
3. Giova considerare che lo scopo delle dichiarazioni precontrattuali sul rischio è quello di garantire che il contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, assolva ad una funzione di neutralizzazione dei rischi individuali mediante la ripartizione su una pluralità di economie realizzata con un calcolo del premio su basi tecnico- statistiche.
Attraverso le dichiarazioni l'assicuratore acquisisce, prima della stipulazione del contratto, la conoscenza di tutte quelle circostanze, difficilmente acquisibile "aliunde", che possono influire sul rischio in modo da renderne possibile l'esatta individuazione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale le dichiarazioni formano oggetto di un vero e proprio obbligo precontrattuale, il cui inadempimento produce effetti sul contratto (Cass. 26.7.1978 n. 3751); secondo altro orientamento si tratta di un onere imposto dalla legge per l'acquisto e la conservazione del diritto dell'assicurato all'indennizzo; onere al quale l'assicurando ha il dovere di conformarsi con la maggiore sincerità e precisione (Cass.
5.7.1973 n. 1881; Cass. 11.1.1962 n. 23). Se per effetto delle dichiarazioni inesatte o delle reticenze l'assicuratore si rappresenta il rischio in modo inesatto, la formazione del suo consenso rimane necessariamente influenzata. Se la divergenza tra la situazione di rischio rappresentata e quella reale è tale che l'assicuratore non avrebbe prestato il consenso o lo avrebbe prestato a condizioni diverse, le conseguenze previste, che si risolvono in altrettante forme di tutela dell'assicuratore, sono l'annullamento del contratto, il recesso, la riduzione dell'indennizzo.
Il tipo di conseguenza e, corrispondentemente, di tutela dipende dallo stato soggettivo dell'assicurato nel senso che è data l'azione di annullamento, se le dichiarazioni inesatte o reticenti sono frutto di dolo o colpa grave, ed il recesso o la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi inversa di dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e, cioè, in buona fede (Cass. 22.8.1962 n. 2625). Quella prevista dall'art. 1892 c.c. è una figura particolare di annullamento per dolo, in quanto in essa, a differenza che nella figura prevista dagli artt. 1439 e 1440 c.c., rileva non solo il dolo determinante, ma altresì quello incidente e, cioè, il contratto è annullato tanto se l'assicuratore, conoscendo la realtà delle cose, non avrebbe dato per niente il proprio consenso, quanto se lo avrebbe dato a condizioni diverse.
Al di fuori delle conseguenze sopra indicate l'ordinamento non ne prevede altre con riferimento alle dichiarazioni inesatte o reticenti, sicché arbitrariamente la sentenza impugnata ha collegato ad esse l'inoperatività del contratto di assicurazione.
4. Senza dubbio se il tribunale avesse del tutto omesso di indicare gli elementi utilizzati ai fini della formazione del convincimento di sussistenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti, sarebbe stato ravvisabile il vizio di omessa o apparente motivazione (Cass. 25.2.1998 n. 2067). Senonché il tribunale ha affermato di avere desunto l'espresso convincimento dalla "ricostruzione storica contenuta nell'atto di citazione e non contestata dalle parti" ed il sostenere che dalle risultanze processuali sono desumibili elementi contrari si risolve in una denuncia di omesso esame di risultanze;
denuncia che rimane irrilevante, non avendo il ricorrente neppure dedotto che le risultanze attengono a circostanze che con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero portato a decisione diversa da quella adottata (Cass. 26.11.1997 n. 11853).
5. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, qualora si denuncia in sede di legittimità l'erronea determinazione della volontà negoziale, bisogna indicare non solo i canoni ermeneutici concretamente violati, ma anche il punto ed il modo in cui il giudice se ne è discostato, perché altrimenti la denuncia si traduce nella proposta di una diversa interpretazione inammissibile in tale sede (Cass. 26.5.1999 n. 5103; Cass. 11.8.1999 n. 8590). Ora, il terzo motivo di ricorso contiene in sostanza la denuncia di un errore di interpretazione della polizza senza alcuna indicazione dei canoni ermeneutici violati e, soprattutto, del punto e del modo della violazione, per cui non può ricevere accoglimento.
6. In conclusione, l'avere la sentenza impugnata ricollegato alla violazione dell'art. 1892 c.c. un effetto (inoperatività del contratto) diverso da quello previsto incide sulla prima "ratio decidendi", ma lascia impregiudicata la seconda, con la conseguenza che, essendo questa idonea da sola a sorreggere la decisione il ricorso va rigettato.
7. Il controricorso è inammissibile in quanto è stato notificato il 27.1.1999 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. (venti giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito del ricorso;
termine che nella specie coincide con il 22.12.1998). Ne consegue che non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il15 giugno 2001