Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5103
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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L'impossibilità giuridica, alla stregua delle norme vigenti alla data del contratto, ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione necessari per l'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le esigenze dell'uso contrattualmente previsto rende nullo il contratto per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 cod. civ.

In tema di interpretazione della volontà negoziale, la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, di detta volontà è tenuta ad indicare quali canoni o criteri siano stati violati. In mancanza l'individuazione della volontà contrattuale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica e obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica

Concluso un contratto nullo per mancanza nell'oggetto di uno dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 cod. civ. - o per qualsiasi altra causa -, le parti consapevoli della nullità, in applicazione del principio di autonomia contrattuale, possono dare vita, "expressis" o con comportamento concludente, ad un nuovo contratto valido, che si sostituisca al precedente e che produca quegli effetti che il precedente non era in grado di produrre (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che le parti, con comportamento concludente, avevano dato vita ad un nuovo contratto di locazione con lo stesso corrispettivo rivalutabile, in luogo del primo contratto nullo per impossibilità dell'oggetto.

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    Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5103
Data del deposito : 26 maggio 1999

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