Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 0298 2/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Vizio della motivazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12511/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Giovanni Silvio coco Rel. Consigliere Cron.6230 Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Rep. 949 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Ud. 22/09/00 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FAA D NO DO IO LANTE 67. presso lo studio W GUSTAVO, che lo difende dell'avvocato SCHIAVELLO GABRIELE, giusta unitamente all'avvocato CAVALLERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 100 1 MAR 2001-
contro
IL CANCELLIERE MARPLAST SNC;
intimato RE 1500 CANCELLERIA avversO la sentenza Π. 889/97 della Corte d'Appello di 2000 GENOVA, emessa il 28/11/97, depositata il 06/12/97; 1453 RG. 631/95; 0239569 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato GUSTAVO SCHIAVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) Con atto notificato in data 27.12.1991, la Mar- plast snc, premesso che, per effetto di un contratto di associazione in partecipazione stipulato tra la stessa e ON IO (titolare dell'impresa individuale Naval- pav), quest'ultimo era debitore, nei confronti della società istante, della somma di L. 31.844.077; tutto ciò premesso, ha citato davanti al Tribunale di La Spe- zia il ON, chiedendo la sua condanna al pagamento del predetto debito. Il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamen- to della somma richiesta, con sentenza (resa in data 9.2.1995), che la Corte d'Appello di Genova ha conferma- to (con sentenza resa in data 28.11.1997) con la se- guente motivazione. 2°) Risultava accertato che il contratto di asso- ciazione era stato registrato in data 29.10.1986. La PL successivamente 10 aveva sciolto. Ma erano 2 stati acquisiti elementi probatori -in particolare una procura speciale conferita dal ON ad un suo mandata- rio e il versamento, sempre da parte del ON, di som- a favore della PL- i quali dimostravano che il me rapporto di associazione era continuato di fatto anche dopo l'atto formale di scioglimento. Non esistevano inoltre ragioni per ammettere le prove dedotte dal Cio- ni, perché avrebbero confermato appunto la prosecuzione di fatto del rapporto di associazione. Di tale sentenza il ON ha chiesto la cassazione con ricorso affidato ad unico motivo. La società intimata non ha svolto attività difensi- Il ricorrente ha depositato memoria. va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Con l'unico motivo formulato per contradditto rietà e illogicità della motivazione, il ricorrente as- serisce che "in realtà niente emerge dalle risultanze - di causa da cui si possa ritenere che il ON e anche i soci della PL intendessero sancire una parteci- pazione agli utili della stessa PL negli anni 1990-91". Definisce poi del tutto irrilevanti le argo- mentazioni della sentenza impugnata e prospetta l'eventualità di una diversa quantificazione del suo debito. Soltanto in una "memoria riassuntiva" lamenta mancato accoglimento in appello dei mezzi di prova 3 dedotti per dimostrare l'effettiva dimensione degli ac- cordi tra le parti. Pertanto tale doglianza è inammis- sibile, perché tardivamente formulata. L'unico motivo tempestivamente formulato nel ricor- SO riguarda soltanto il merito della sentenza e con- trappone alle argomentazioni di quest asserzioni е considerazioni che per la loro genericità non possono come specifiche censure sull'iter dellavalere neppure motivazione, tali da poterne dimostrare l'asserita il- logicità e contraddittorietà. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 109 T 124, 11 4557 1033 Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000, nella 806 T xia camera di consiglio della Terza sezione civile della 151 44 Corte. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vit CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Romazil 3.6.2011 E1 MAR 2001 versate € 151,44 serie 4 al n.31264 apposta in calce alla copia autentica AN TT (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Ther 4