Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC04-2 44 /02 Aula 'B' EPUBBLICA AN IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 15840/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.9910 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. DE MATTEIS -Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Aldo Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SERVIZI ALLE IMPRESE, in persona del C.S.I. rappresentante pro tempore, elettivamente legale in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso domiciliato dell'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, lo studio rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO BARRA, FRANCESCO CASALE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UL TE LILIA;
intimata 2002 avverso la sentenza n. 437/99 del Tribunale di 276 SANT ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 25/05/99 -1- R.G.N. 540/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 11/25 maggio 1999 n. 437 il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha respinto l'appello proposto dal C.S.I. Consorzio Servizi alle imprese, avverso la sentenza con cui il Pretore, giudice del lavoro, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato alla dipendente CA SA. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso Cassazione, notificato il 6.8.1999, il C.S.I. in per liquidazione, in persona del liquidatore dott. Antonio De Angelis, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. Azey 378 c.p.c. La intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo eviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 in relazione all' art. 1965 c.c., nonché omessa,1372 c.c. insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n.5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di appello, con il quale 1' appellante aveva dedotto la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione. Su tale motivo la sentenza impugnata ha così motivato: 3 Il terzo motivo di appello è inammissibile in quanto generico non essendo formulata alcuna specifica censura in ordine alla quantità del risarcimento ed alla non dovutezza dello stesso posto che il motivo di appello si fonderebbe su una transazione intervenuta in corso di giudizio che non pare sia stata rispettata da alcuna delle parti ed il cui reciproco comportamento renderebbe legittimo 1 " inadempimento del contratto". Deduce di avere prodotto nel grado di appello la transazione intervenuta in corso di causa, della quale riproduce i tratti salienti: Адец 1) ripristino del rapporto di lavoro con conseguenziale effetto di annullamento del licenziamento e di cessazione della materia del contendere;
2) collocazione della CA in Cassa integrazione straordinaria fino alla scadenza del periodo per il quale era stato richiesto l'intervento della C.i.g.s; 3) rinuncia espressa da parte della CA a qualsivoglia titolo, ragione o azione comunque connessi e dipendenti dal licenziamento che veniva annullato;
4) impegno in capo ai procuratori stessi di far cancellare la causa dal ruolo per cessazione della materia del contendere. Afferma di avere rispettato puntualmente la transazione, avendo collocato la CA in c.i.g.s., dove è rimasta 4 fino al suo termine, nel marzo 1996; ella il 1° aprile 1996 aveva ripreso servizio e lavorato fino al maggio 1996 (data in cui veniva licenziata), erogandole le dovute competenze;
all'atto della rescissione del rapporto, che avveniva а seguito di cessazione dell'attività del C.S.I., la CA veniva collocata in mobilità, come da documentazione prodotta in grado di appello. Dichiarava infine di avere adempiuto alla transazione pagando le competenze spettanti all'avv. Rocco Bruno fissate nell'atto in £.
2.000.000. Rimprovera al Tribunale di non avere esaminato il motivo di Asy appello, ritenendolo generico, mentre esso è puntuale e circostanziato, ed assistito dalle prove documentali prodotte e disattese dal Tribunale senza darne alcuna motivazione. Il motivo è fondato. Avendo il ricorrente dedotto la violazione di una norma processuale, e precisamente dell'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di esporre i motivi della decisione, in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello, questa Corte ha il potere dovere di procedere all'esame diretto degli atti processuali per verificare se 1' appellante ebbe a proporre le doglianze della cui omessa valutazione si duole. 5 In effetti egli nell'atto di appello aveva puntualmente indicato le circostanze di fatto relative all'estinzione del diritto preteso per avvenuta transazione, ed aveva prodotto le relative prove documentali, a rigettare le quali non appare affatto adeguata la motivazione della sentenza impugnata sopra riportata. Infatti il vizio di omessa motivazione può manifestarsi come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un' approfondita disamina logica giuridica (ex plurimis: Cass. 14-4-2000 n. 4891). Il ricorso Va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 gennaio 2002. Vulin. Mr . Il Presidente Dhill Il Consigliere Estensore lac де Майей Lav scalzullo-c-RG 15840/1999 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 2 5 MAR. 2002 1 0 IL CANCELLIERE