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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1973/20 R.G., promossa da
(c.f. C.F. , P. IVA ), in persona del legale Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore e rappresentato e difeso dell'avv.
AN ON , giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Lazzaro Controparte_1
Resistente, contumace
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 ottobre 2020, l' proponeva opposizione avverso il Decreto Pt_1
Ingiuntivo n. 373/2020, emesso in data 18 luglio 2020 dal Tribunale di Siracusa, Sezione
Lavoro, nel procedimento n. 1348/2020 R.G., con cui era stato ordinato il pagamento in favore
Pagina 1 del sig. della somma complessiva di € 11.188,00 a titolo di Trattamento di Fine CP_1
Rapporto (TFR), oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
L'atto monitorio si fondava sulla pretesa avanzata dal sig. che aveva prestato servizio CP_1 presso il di con un contratto a tempo determinato dal 1° gennaio 2002 fino CP_2 CP_3 al 27 dicembre 2010, per poi essere assunto con contratto a tempo indeterminato dal 28 dicembre 2010. L'opposto rivendicava il diritto al pagamento del TFR, ritenendo tale somma spettante sulla base delle indicazioni riportate nei CUD relativi agli anni dal 2002 al 2010.
L'opponente deduceva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con il Comune di , CP_3 avvenuta il 27 dicembre 2010, oltre a eccepire l'infondatezza della domanda in relazione alla determinazione dell'importo del TFR.
Nel merito, l' sosteneva che la somma richiesta dal ricorrente, desunta dai modelli CUD Pt_1 relativi agli anni dal 2002 al 2010, e in particolare dal CUD 2011, non rappresentava il TFR effettivamente maturato e accantonato, ma l'imponibile contributivo ai fini del TFR relativo all'anno 2010, corrispondente all'80% della retribuzione continuativa erogata nell'anno stesso, secondo quanto previsto dall'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego.
L' evidenziava altresì che, nel settore pubblico, l'accantonamento del TFR era di natura CP_4 meramente virtuale e che il calcolo effettivo spettava unicamente all' il quale applicava Pt_1 una aliquota del 6,91% sugli emolumenti imponibili, al netto della quota dello 0,5% destinata al fondo di garanzia.
Tenuto conto della documentazione trasmessa dal Comune di (modello TFR1), CP_3
l' procedeva al calcolo del TFR maturato dal ricorrente nel periodo 2002-2010, Pt_1 individuando un importo lordo pari a € 7.754,42, corrispondente a € 6.193,41 al netto.
L' richiamava infine precedenti giudizi aventi analogo oggetto, definiti con verbali di Pt_1 conciliazione presso la Corte d'Appello di Palermo, in cui le parti avevano rinunciato alla maggior somma riconosciuta in esito a ricorsi per decreto ingiuntivo, accettando il pagamento inferiore liquidato dall'Istituto e restituendo le somme percepite in eccedenza.
Pagina 2 In ragione di quanto esposto, l' chiedeva che il Tribunale rigettasse le domande Pt_1 avversarie, revocasse e dichiarasse inefficace il decreto ingiuntivo opposto, atteso che il credito era prescritto e calcolato erroneamente.
Nonostante rituale notifica, l'opposto non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della parte opposta Controparte_5
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'opposizione avanzata dall' deve essere accolta per intervenuta prescrizione del credito Pt_1 relativo al trattamento di fine rapporto (TFR). È pacifico, infatti, che il diritto al pagamento del TFR si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, comma 5, c.c., con decorrenza dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. SS.UU. n. 2428/2014; Cass. n.
5895/2020). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro si era concluso in data 27 dicembre 2010, per cui il termine prescrizionale si sarebbe estinto entro il 27 dicembre 2015.
L'opponente ha tempestivamente effettuato richiesta di liquidazione del TFR in data 26 febbraio 2015, atto idoneo a interrompere la prescrizione. Tuttavia, non risulta intervenuta alcuna ulteriore interruzione o sospensione della prescrizione nei confronti dell dalla Pt_1 data indicata sino alla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 16 settembre
2020. Pertanto, si deve ritenere che il diritto alla prestazione fosse ormai prescritto.
La giurisprudenza consolidata conferma che, nel settore pubblico, la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore avrebbe potuto legittimamente esigere la prestazione, ossia dalla cessazione del rapporto lavorativo, e non dal momento della maturazione della singola quota di TFR. La ratio di tale orientamento è di garantire certezza e stabilità nei rapporti giuridici, evitando che pretese tardive possano essere fatte valere a distanza di anni (Cass. SS.UU. n.
2428/2014; Corte Cost. n. 159/2019 e n. 130/2023).
Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Corte d'appello di Catania con sentenza dell'11 gennaio 2024, la quale ha ribadito la decorrenza quinquennale della prescrizione dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, nonché la necessità di atti interruttivi tempestivi per evitare la decadenza del diritto.
Inoltre, nonostante la complessità della normativa relativa al calcolo del TFR nel pubblico impiego, con l'accantonamento “virtuale” e modalità peculiari di calcolo basate su quote
Pagina 3 percentuali e modelli specifici, tali questioni non incidono sul decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione abbia carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione nel merito.
In definitiva, poiché l'atto interruttivo della prescrizione si è limitato alla diffida del febbraio
2015 e non sono seguite ulteriori azioni interruttive, il credito per il TFR richiesto nel decreto ingiuntivo risulta ampiamente prescritto. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato privo di effetti giuridici.
Le spese seguono la soccobenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il Decreto Ingiuntivo n. 373/2020, emesso dal
Tribunale di Siracusa il 18.07.2020, per l'intervenuta prescrizione del credito;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite nella complessiva somma di Controparte_1 euro 2697,00 oltre iva, C.P.A e spese generali, come per legge.
Siracusa,
Dott. Paolo Marescalco
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